Art. 6 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
      a) commissione valutatrice; 
      b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da: 
      a)  un  ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   colonnello,
presidente; 
      b) un ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  tenente,  membro
esperto del settore; 
      c) un funzionario amministrativo designato dalla DGPM, membro; 
      d)  un  sottufficiale   appartenente   al   ruolo   marescialli
dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b)  sara'
composta da: 
      a) un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico  di  grado  non
inferiore a colonnello, presidente; 
      b) due ufficiali del Corpo sanitario aeronautico di  grado  non
inferiore a tenente, membri; 
      c)  un  sottufficiale   appartenente   al   ruolo   marescialli
dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto di voto. 
    4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c)  sara'
composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  tenente  colonnello,
qualificato perito selettore, presidente; 
      b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano,  qualificato
perito selettore, membro; 
      c) un ufficiale di grado non inferiore a capitano,  qualificato
perito  selettore,  ovvero  uno  psicologo  civile   abilitato   alla
professione, appartenente all'amministrazione della difesa, membro; 
      d)  un  sottufficiale   appartenente   al   ruolo   marescialli
dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto di voto.