Art. 10 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. I concorrenti di cui al precedente art. 8,  comma  3,  saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione
della  Marina  militare  di  Ancona,  via  delle  Palombare   n.   3,
indicativamente nel mese di  giugno  2023  (durata  presunta  due-tre
giorni). La convocazione nei confronti dei concorrenti  idonei  sara'
effettuata con le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1. 
    Essi dovranno presentarsi alle 7,00  del  giorno  indicato  nella
predetta convocazione, muniti di valido documento  di  riconoscimento
provvisto di fotografia,  rilasciato  da  una  Amministrazione  dello
Stato. 
    2. I concorrenti convocati  per  gli  accertamenti  previsti  dal
presente articolo, all'atto della  presentazione,  dovranno  esibire,
pena l'esclusione dal concorso: 
      a) se ne siano gia' in possesso, esame radiografico del  torace
in due proiezioni con relativo referto effettuato e/o esito del  test
TB-IGRA  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,   anche
militari o private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale
(SSN) rilasciati entro sei mesi la data fissata per gli  accertamenti
psico-fisici (solo  se  esiste  dubbio  diagnostico  da  parte  della
commissione medica l'esame radiografico verra' effettuato  presso  il
Centro di selezione); 
      b) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  B,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia  e  controfirmato  dagli  interessati,  che
attesti  lo  stato  di   buona   salute,   l'assenza   di   pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi  intolleranze  e  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi da quella di presentazione; 
      c) referto  originale  degli  esami  sottoelencati,  effettuati
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale in data non anteriore
ai sei mesi precedenti la data  di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici ad eccezione di quelli riguardanti il gruppo sanguigno e
il dosaggio quantitativo del G6PD,  che  non  presentano  termini  di
scadenza, e a meno di diversa indicazione: 
        emocromo completo con formula leucocitaria; 
        VES; 
        glicemia; 
        azotemia; 
        creatininemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia totale e frazionata; 
        bilirubinemia diretta e indiretta; 
        gamma GT; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, anti HBs,  anti
HBc e anti HCV; 
        attestazione del gruppo sanguigno; 
        ricerca anticorpi per HIV; 
        ai soli fini dell'eventuale successivo impiego,  referto,  di
analisi di  laboratorio  concernente  il  dosaggio  quantitativo  del
glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), rilasciato  da  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale; 
        test intradermico Mantoux (TST). In caso  di  positivita'  al
test di Mantoux (TST) i candidati dovranno effettuare IGRA Test (test
interferon-gamma). 
      d) referto dell'analisi completa  delle  urine  con  esame  del
sedimento, effettuata presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche
militari o private accreditate con il Servizio  sanitario  nazionale,
in data non anteriore ad un mese rispetto alla data di  presentazione
agli accertamenti psico-fisici. 
    Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia del referto
relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di  cui
sopra, in occasione di un precedente concorso  presso  una  struttura
sanitaria militare. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o in copia resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge. La mancata  presentazione  anche  di
uno  solo  dei  documenti  chiesti  determinera'   l'esclusione   del
concorrente dagli accertamenti sanitari, con  l'eccezione  dell'esame
radiografico e dei referti di analisi di laboratorio  concernenti  il
gruppo sanguigno e l'analisi completa delle urine. 
    3. In aggiunta ai sopracitati certificati, i concorrenti di sesso
femminile dovranno presentare: 
      a)  ecografia  pelvica  con  relativo  referto  in   originale,
eseguita, in data non anteriore ai sei  mesi  precedenti  la  visita,
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate con  il  Servizio  sanitario  nazionale.  Sara'  altresi'
ritenuta valida, in alternativa, copia del referto relativo all'esame
effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in  occasione
di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. 
    La mancata presentazione  del  suddetto  certificato  comportera'
l'esclusione dei concorrenti di sesso  femminile  dagli  accertamenti
psico-fisici; 
      b) referto di test di gravidanza -mediante analisi su sangue  o
urine- eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti  la
visita, presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. 
    I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale  referto
saranno  sottoposti,  al  solo  fine  della  effettuazione  in  piena
sicurezza degli esami previsti al successivo  comma  4,  al  test  di
gravidanza che escluda la sussistenza  di  detto  stato.  L'accertato
stato di gravidanza impedira' alla concorrente di  essere  sottoposta
alle prove e determinera' l'effetto indicato al successivo  comma  4,
lettera b). 
    4. La suddetta commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b): 
      a) acquisira' i documenti indicati nei precedenti commi 2  e  3
del presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita'; 
      b) in caso di accertato  stato  di  gravidanza  la  commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra'  in  nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alle successive lettere c)  e
d) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.
580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, le candidate il cui stato di gravidanza e' stato  accertato
anche con le modalita' previste dal presente  articolo,  non  possono
essere sottoposte agli  accertamenti  psicofisici  e,  ai  sensi  del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga,  per  una  sola
volta,  ai  limiti  di  eta',  a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della  graduatoria.  Fermo  restando  il
numero  delle  assunzioni  annualmente  autorizzate,   le   candidate
rinviate risultate idonee e  nominate  vincitrici  nella  graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno  presentato  istanza
di partecipazione sono avviate alla  frequenza  del  primo  corso  di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono  state
rinviate. 
      c) sottoporra'  il  candidato  a  una  visita  medica  generale
preliminare,  propedeutica  ai  successivi  accertamenti,   volta   a
valutare eventuali elementi motivo di inidoneita' ai sensi di  quanto
previsto dal successivo comma 6;  gli  interessati  inoltre  dovranno
rilasciare   un'apposita   dichiarazione   di   consenso    informato
all'effettuazione del protocollo  diagnostico,  nonche'  un'ulteriore
dichiarazione di consenso  informato  all'esecuzione  del  protocollo
vaccinale, in conformita' a quanto  riportato  nell'allegato  E,  che
costituisce parte integrante al presente decreto; 
      d) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli  per
cui ricorra  il  caso  di  cui  alle  precedenti  lettere  b)  e  d),
l'esecuzione dei sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e  di
laboratorio: 
        1) visita cardiologica con ECG; 
        2) visita oculistica; 
        3) visita odontoiatrica; 
        4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
        5) visita psichiatrica; 
        6) valutazione dell'apparato locomotore; 
        7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
di   sostanze   stupefacenti   e/o   psicotrope   quali   anfetamine,
metanfetamine, MDMA, cannabinoidi, metadone, barbiturici, oppiacei  e
cocaina,  benzodiazepine.   In   caso   di   positivita',   disporra'
l'effettuazione  sul  medesimo  campione   del   test   di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
        8) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
        9)   ogni   ulteriore   indagine    clinico    specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale  (compreso  l'esame  radiografico),
ritenuta  utile  per  consentire  l'adeguata  valutazione  clinica  e
medico-legale del concorrente. 
    Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il  concorrente
a indagini  radiologiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e  la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra'  sottoscrivere,  dopo  essere  stato
edotto  dei  benefici  e  dei   rischi   connessi   all'effettuazione
dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme  al
modello riportato nell'allegato C. 
    5. Sulla scorta dei vigenti «Elenco delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita'  al  servizio  militare»  ed
«Elenco delle imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di  non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea» di  cui,  rispettivamente,
agli art. 582 e 586 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 90, e della vigente direttiva applicativa emanata  con
decreto ministeriale 4 giugno 2014, la suddetta commissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera b) dovra' accertare  il  possesso
dei seguenti specifici requisiti: 
      a) apparato visivo: visus corretto non  inferiore  a  10/10  in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate  il  vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la  miopia  e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per  l'ipermetropia  e
l'astigmatismo   ipermetropico   composto,   le   2   diottrie    per
l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per  la  componente
cilindrica  negli  astigmatismi   composti,   le   3   diottrie   per
l'astigmatismo misto o  per  l'anisometropia  sferica  e  astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. 
    Senso cromatico normale alle matassine  colorate.  L'accertamento
dello  stato  refrattivo,  ove  occorra,  puo'  essere  eseguito  con
l'autorefrattometro,   o   in   cicloplegia,   o   con   il    metodo
dell'annebbiamento; 
      b) apparato uditivo: la funzionalita'  uditiva  sara'  saggiata
con esame audiometrico tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'
essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con  P.P.T.  compresa
entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati  sulle  frequenze  da
6000 a  8000  Hz  saranno  valutati  secondo  quanto  previsto  dalla
predetta direttiva tecnica emanata con decreto ministeriale 4  giugno
2014; 
      c) parametri fisici correlati alla composizione corporea,  alla
forza muscolare e alla massa metabolicamente  attiva  rientranti  nei
valori limite di cui all'art. 587 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall'art.  4,  comma
1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, che verranno accertati con le modalita' previste  dalla
Direttiva tecnica dello Stato Maggiore  della  difesa  -  Ispettorato
generale  della  sanita'  militare  -  edizione  2016,  citata  nelle
premesse. I predetti parametri  fisici  correlati  alla  composizione
corporea, alla forza muscolare e alla  massa  metabolicamente  attiva
non sono accertati nei confronti del personale militare  in  servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare,  come
previsto dall'art. 635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare,
cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 94. 
    6. La commissione, al termine  degli  accertamenti  psico-fisici,
provvedera' a definire per ciascun  concorrente,  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa  e  dalle  direttive  vigenti,  il  profilo
sanitario che terra' conto  delle  caratteristiche  somato-funzionali
nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati. 
    Saranno giudicati: 
      a) idonei, i concorrenti con profilo di fascia A:  in  possesso
dei requisiti sopraccitati  cui  sia  stato  attribuito  il  seguente
profilo sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione  CO  2;  apparato
cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV
2  (indipendentemente  dal   coefficiente   assegnato,   la   carenza
accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo
di  esclusione,  ai  sensi  dell'art.  1  della  legge  n.   109/2010
richiamata  in  premessa),   fermo   restando   che   i   concorrenti
riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare
la dichiarazione di ricevuta informazione e di  responsabilizzazione,
di cui all'allegato D; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2;
apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato  visivo
VS e per  l'apparato  uditivo  AU  valgono  gli  specifici  requisiti
precedentemente  indicati.  In  caso  di  mancata  presentazione  del
referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio  del  G6PD,
che  comunque  dovra'  essere  prodotto  dai   concorrenti   all'atto
dell'incorporamento qualora  vincitori,  ai  fini  della  definizione
della  caratteristica  somato-funzionale  AV-EI,  limitatamente  alla
carenza  del  predetto  enzima,  al  coefficiente  attribuito   sara'
aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». 
      b) inidonei, i concorrenti che denotino: 
        1) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare; 
        2)  imperfezioni  e  infermita'  per  le  quali  e'  prevista
l'attribuzione  del  coefficiente  uguale  o  superiore  a  3,  nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario (a  eccezione
della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione  del
coefficiente 3 o 4 sia determinata da  carenza,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD) dalle vigenti direttive per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ai sensi
dell'art. 582 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010,  n.  90  e  della  direttiva  tecnica   emanata   con   decreto
ministeriale 4 giugno 2014, fermi restando  gli  specifici  requisiti
prescritti dal presente decreto; 
        3) abuso sistematico di alcool; 
        4)  uso  anche  saltuario   od   occasionale,   di   sostanze
stupefacenti, nonche' utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico; 
        5) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso; 
        6)  tutte   le   malattie   dell'occhio   e   degli   annessi
manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta  prognosi;  la
presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo  oculare  che
possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria  o
quelle collaterali; gli strabismi  manifesti  anche  alternanti;  gli
esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di  laserterapia  correttiva
in presenza di alterazioni della corioretina o  di  evidenti  lesioni
corneali; 
        7) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non  chiaramente  e
prontamente intellegibile; 
        8) tatuaggi che per la loro sede o natura, siano deturpanti o
lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione del
militare o siano possibile indice di personalita' abnorme che  verra'
valutata  nel  corso  della  prevista  visita  psichiatrica   e   con
appropriati test psicodiagnostici); 
        9) tutte quelle malformazioni e  infermita'  non  contemplate
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con  la  frequenza  del
corso e  con  il  successivo  impiego  quale  Ufficiale  in  servizio
permanente del ruolo speciale della Marina Militare. 
      c) La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto  al
concorrente l'esito della visita medica  sottoponendogli,  per  presa
visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
        1) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente  del  ruolo
speciale  della  Marina  militare»,  con  indicazione   del   profilo
sanitario; 
        2) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina  militare»,  con  indicazione  della  causa  di
inidoneita'. 
    I concorrenti  che  all'atto  degli  accertamenti  sanitari  sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro  i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti a ulteriore  valutazione
sanitaria a cura  della  stessa  commissione  medica  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi  con  riserva  a  sostenere  l'accertamento  attitudinale.  I
concorrenti che  non  avranno  recuperato,  al  momento  della  nuova
visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei
e esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta  stante
agli interessati. 
    7. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal  concorso
senza ulteriori comunicazioni.