Art. 11 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. Contestualmente agli  accertamenti  psico-fisici,  di  cui  al
precedente art. 10, i concorrenti saranno sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,  lettera  c),  agli
accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie
di prove (test,  questionari,  intervista  attitudinale  individuale)
volte a valutare oggettivamente il possesso dei  requisiti  necessari
per un positivo inserimento nella  Forza  armata  e  nello  specifico
ruolo.  Tale  valutazione  si  articola   in   specifici   indicatori
attitudinali per le seguenti aree di indagine: 
      a) area «stile di pensiero»; 
      b) area «emozioni e relazioni»; 
      c) area «produttivita' e competenze gestionali»; 
      d) area «motivazionale». 
    2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito  un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    La commissione assegnera' il punteggio di  livello  finale  sulla
scorta  dei  punteggi  attribuiti  nella  sintesi  delle   risultanze
testologiche e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale
individuale e sara' diretta espressione degli elementi  preponderanti
emergenti dai diversi momenti valutativi. 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di «inidoneita'» verra' espresso
nel caso in cui  il  concorrente  riporti  un  punteggio  di  livello
attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla vigente
normativa tecnica. 
    4.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) «idoneo quale Ufficiale in  servizio  permanente  del  ruolo
speciale  del  Corpo  sanitario  militare  marittimo   della   Marina
militare»; 
      b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente  del  ruolo
speciale Corpo sanitario militare marittimo della Marina militare». 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo e non  comporta  attribuzione  di  punteggio  incrementale
utile ai fini della formazione delle graduatorie di merito. Pertanto,
i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.