Art. 13 
 
                        Graduatoria di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di  merito
generale degli idonei  e  due  distinte  graduatorie,  una  per  ogni
indirizzo, tenendo conto della riserva di cui all'art. 1, comma 2 del
bando, in relazione alla posizione acquisita nella graduatoria, delle
preferenze dei posti di cui al successivo comma 2, della ripartizione
dei posti a concorso  di  cui  all'art.  1  e  secondo  l'ordine  del
punteggio conseguito da ciascun concorrente ottenuto sommando: 
      a) la media dei punti riportati nelle prove scritte; 
      b) il punteggio riportato nella prova orale; 
      c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito. 
    2. A  parita'  di  merito,  nel  decreto  di  approvazione  della
graduatoria si terra' conto dei titoli di preferenza, di cui all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
dall'art. 73, comma 14 del decreto  legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  di  presentazione  delle   domande,   che   i
concorrenti abbiano dichiarato nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso  o  in  apposita  dichiarazione  sostitutiva  allegata  alla
medesima. In assenza di  titoli  di  preferenza  sara'  preferito  il
concorrente piu' giovane di eta',  in  applicazione  del  2°  periodo
dell'art. 3, comma 7  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    3. I  posti  eventualmente  non  ricoperti  in  uno  dei  profili
professionali per insufficienza di candidati idonei  potranno  essere
devoluti ai concorrenti idonei negli altri  profili  professionali  a
concorso, secondo l'ordine della graduatoria  di  merito,  ovvero  ai
concorsi per ufficiali dei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina
militare, di cui all'art. 655 del decreto legislativo n. 66/2010. 
    4. Fatto salvo quanto disposto nel precedente comma 3,  nel  caso
di rinunce di concorrenti vincitori collocati  in  graduatorie  nelle
quali non siano presenti ulteriori idonei, la Direzione  generale  si
riserva, altresi', la  possibilita'  di  devolvere  i  posti  rimasti
scoperti ad altro concorso dei ruoli speciali  o  dei  ruoli  normali
della Marina militare, in relazione alle esigenze della Forza armata. 
    5.  La  graduatoria  approvata  con  decreto  dirigenziale  sara'
pubblicata nel Giornale Ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione
sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Inoltre, sara' pubblicata nel sito www.difesa.it e  nel  portale  dei
concorsi on-line.