Art. 9 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a) valutera', previa identificazione dei relativi criteri,
i titoli di merito dei soli concorrenti di cui all'art. 8,  comma  3.
Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire  dopo  la
valutazione dei titoli di merito. 
    La commissione esaminatrice valutera'  i  titoli  posseduti  alla
data di scadenza del termine  di  presentazione  delle  domande,  che
siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente  art.
4. 
    Qualora sul modello  di  domanda  on-line  l'area  relativa  alla
descrizione  dei  titoli   di   merito   posseduti   fosse   ritenuta
insufficiente per  elencare  gli  stessi  in  maniera  dettagliata  e
completa,  i  concorrenti  potranno  allegare  alla   domanda   delle
dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita' indicate nel comma 2 dell'art. 4 del presente decreto. 
    2.  La  commissione  esaminatrice  provvedera'  ad  attribuire  a
ciascun concorrente fino a un massimo di  10/30,  secondo  quanto  di
seguito riportato: 
      a) per attivita' professionale documentata svolta  presso  Enti
Pubblici o privati per ogni periodo di 6 mesi: 0,5/30  punti  per  un
massimo di punti 2/30; 
      b) per attivita' svolta senza demerito nell'ambito delle  Forze
armate, Forze di polizia o Corpi armati dello Stato  per  un  periodo
minimo di 1 anno: punti 2/30; 
      c) per i seguenti titoli accademici posseduti  in  aggiunta  al
titolo di studio richiesto per  la  partecipazione  al  concorso:  un
massimo di punti 6 cosi' ripartiti: 
        1. diploma di specializzazione (DS): punti 2/30; 
        2. altra  laurea  specialistica/magistrale  posseduta:  punti
2/30; 
        3. dottorato di ricerca (DR): punti 2/30; 
        4. master di 1° (MU1) o 2° livello (MU2): punti 1/30, fino ad
un massimo di punti 2.»