Art. 9 Valutazione dei titoli di merito 1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) valutera', previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti di cui all'art. 8, comma 3. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. La commissione esaminatrice valutera' i titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 4. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nel comma 2 dell'art. 4 del presente decreto. 2. La commissione esaminatrice provvedera' ad attribuire a ciascun concorrente fino a un massimo di 10/30, secondo quanto di seguito riportato: a) per attivita' professionale documentata svolta presso Enti Pubblici o privati per ogni periodo di 6 mesi: 0,5/30 punti per un massimo di punti 2/30; b) per attivita' svolta senza demerito nell'ambito delle Forze armate, Forze di polizia o Corpi armati dello Stato per un periodo minimo di 1 anno: punti 2/30; c) per i seguenti titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: un massimo di punti 6 cosi' ripartiti: 1. diploma di specializzazione (DS): punti 2/30; 2. altra laurea specialistica/magistrale posseduta: punti 2/30; 3. dottorato di ricerca (DR): punti 2/30; 4. master di 1° (MU1) o 2° livello (MU2): punti 1/30, fino ad un massimo di punti 2.»