Art. 4. Le domande di ammissione all'esame di Stato, redatte in bollo, secondo il fac-simile allegato al presente bando (allegato 1), e debitamente sottoscritte dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 31 luglio 2009 alle Direzioni regionali del lavoro territorialmente competenti, nonche' presso la Regione Sicilia - Ispettorato regionale del lavoro di Palermo e le province autonome di Bolzano - Ispettorato provinciale del lavoro - e Trento - Servizio lavoro. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente nella regione o nella provincia autonoma, di residenza anagrafica, a pena di esclusione ovvero di nullita' della prova. Nella domanda di partecipazione agli esami il candidato, sotto la propria responsabilita', dovra' dichiarare: 1) a) cognome e nome, luogo e data di nascita; b) residenza anagrafica; c) recapito presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonche' il recapito telefonico. Il candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, dell'indirizzo e del recapito telefonico. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata; d) di essere cittadino italiano o di godere delle deroghe di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), della legge n. 12/1979; 2) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facolta' di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche nonche' i titoli conseguiti in ambito comunitario di cui sia stata ottenuta l'equipollenza ai sensi dell'art. 12 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006; sono, altresi', da considerarsi equipollenti in quanto dichiarati tali da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca i seguenti titoli di studio: laurea quadriennale in sociologia e laurea in scienze e tecniche della comunicazione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'art. 3, comma 2, lettera d) della legge n. 12/1979, cosi' come modificata dall'art. 5-ter della legge n. 46/2007, che, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 46/2007 (12 aprile 2007), abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013, con riferimento ai titoli di studio individuati nel decreto direttoriale 15 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 23 gennaio 2007, n. 7, compresi quelli in ordine ai quali l'interessato dimostri di aver frequentato un corso di scuola secondaria superiore, di ordinamento o sperimentale, il cui programma didattico preveda l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche ovvero risponda a connotazioni di largo interesse sociologico e persegua un obiettivo formativo generale avendo a riferimento le «Humane scientiae» (parere C. di S., Sez II, n. 1359 del 21 ottobre 1998); i candidati cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo e della Confederazione elvetica in possesso di titoli di studio conseguiti in uno Stato diverso dall'Italia dovranno documentare ovvero produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver ottenuto in Italia, dagli organi competenti, un formale provvedimento di equipollenza (ai sensi dell'art. 13 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006) con uno dei titoli sopra indicati. Il provvedimento di equipollenza puo' essere autocertificato ai sensi della normativa vigente; 3) di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento del praticantato, che, nella seconda ipotesi, dovra' essere comunque prodotto dal candidato entro e non oltre la data di inizio delle prove scritte. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami. Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione all'esame: a) certificato di compimento del biennio di praticantato rilasciato dal competente Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 3 agosto 1979 o dell'art. 6, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 2 dicembre 1997 e successive modifiche, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di € 49,58, dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonche' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, da versarsi con le modalita' di cui al decreto legislativo n. 237/1997, (codice tributo 729 T). Il candidato dovra', altresi', dichiarare di essere a conoscenza della responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non piu' rispondenti a verita' (art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e art. 489 c.p). I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli uffici competenti alla ricezione delle domande, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.