Art. 4.


   Le  domande  di  ammissione  all'esame di Stato, redatte in bollo,
secondo  il  fac-simile  allegato  al  presente bando (allegato 1), e
debitamente  sottoscritte dovranno essere presentate entro il termine
perentorio  del  31  luglio  2009 alle Direzioni regionali del lavoro
territorialmente  competenti,  nonche'  presso  la  Regione Sicilia -
Ispettorato regionale del lavoro di Palermo e le province autonome di
Bolzano  -  Ispettorato  provinciale del lavoro - e Trento - Servizio
lavoro.
   Si  considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata   con   avviso   di   ricevimento   entro   il   termine
sopraindicato.  A  tal  fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio
postale accettante.
   I  candidati  possono  sostenere  l'esame  di Stato esclusivamente
nella  regione o nella provincia autonoma, di residenza anagrafica, a
pena di esclusione ovvero di nullita' della prova.
   Nella  domanda di partecipazione agli esami il candidato, sotto la
propria responsabilita', dovra' dichiarare:
    1) a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
     b) residenza anagrafica;
     c)   recapito  presso  il  quale  desidera  vengano  inviate  le
comunicazioni  relative  al  concorso,  con  l'esatta indicazione del
codice  di  avviamento  postale,  nonche'  il recapito telefonico. Il
candidato  e'  tenuto  a  comunicare  tempestivamente ogni variazione
della residenza, dell'indirizzo e del recapito telefonico.
   L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta o incompleta
indicazione  del  recapito da parte del candidato o di mancata oppure
tardiva  comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda,  ne' di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
fatto  di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata
restituzione  dell'avviso  di  ricevimento  nel  caso di spedizione a
mezzo raccomandata;
     d) di essere cittadino italiano o di godere delle deroghe di cui
all'art. 3, comma 2, lettera a), della legge n. 12/1979;
    2) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
     laurea  triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti
delle facolta' di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero
il  diploma  universitario  o  la  laurea triennale in consulenza del
lavoro,  o  la  laurea  quadriennale  in  giurisprudenza,  in scienze
economiche  e  commerciali  o  in  scienze politiche nonche' i titoli
conseguiti   in   ambito   comunitario  di  cui  sia  stata  ottenuta
l'equipollenza ai sensi dell'art. 12 della legge n. 29 del 25 gennaio
2006;
     sono,   altresi',   da   considerarsi   equipollenti  in  quanto
dichiarati    tali    da   parte   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca i seguenti titoli di studio: laurea
quadriennale  in  sociologia  e  laurea  in  scienze e tecniche della
comunicazione.
   I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'art. 3,
comma  2,  lettera  d)  della legge n. 12/1979, cosi' come modificata
dall'art.  5-ter della legge n. 46/2007, che, alla data di entrata in
vigore  della  citata  legge  n.  46/2007  (12  aprile 2007), abbiano
ottenuto  il  certificato  di  compiuta  pratica, o siano iscritti al
registro  dei  praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione
al  predetto  registro  dei  praticanti, possono sostenere l'esame di
abilitazione  entro  e non oltre il 31 dicembre 2013, con riferimento
ai  titoli  di studio individuati nel decreto direttoriale 15 gennaio
2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie  speciale
«Concorsi  ed  esami» - del 23 gennaio 2007, n. 7, compresi quelli in
ordine  ai  quali l'interessato dimostri di aver frequentato un corso
di scuola secondaria superiore, di ordinamento o sperimentale, il cui
programma  didattico  preveda l'insegnamento di materie giuridiche ed
economiche   ovvero   risponda  a  connotazioni  di  largo  interesse
sociologico  e  persegua  un  obiettivo  formativo  generale avendo a
riferimento  le  «Humane scientiae» (parere C. di S., Sez II, n. 1359
del 21 ottobre 1998);
     i candidati cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli
Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio economico europeo e della
Confederazione elvetica in possesso di titoli di studio conseguiti in
uno  Stato  diverso  dall'Italia dovranno documentare ovvero produrre
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di
aver   ottenuto  in  Italia,  dagli  organi  competenti,  un  formale
provvedimento  di  equipollenza (ai sensi dell'art. 13 della legge n.
29  del  25  gennaio  2006)  con  uno  dei  titoli sopra indicati. Il
provvedimento  di  equipollenza  puo' essere autocertificato ai sensi
della normativa vigente;
    3)  di  essere  in  possesso  o  di  aver richiesto al competente
consiglio  provinciale  dei  consulenti  del lavoro il certificato di
compimento  del  praticantato,  che,  nella  seconda  ipotesi, dovra'
essere  comunque  prodotto dal candidato entro e non oltre la data di
inizio delle prove scritte.
   I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data di
scadenza  del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione agli esami.
   Alla  domanda  devono  essere  allegati,  a pena di non ammissione
all'esame:
    a)   certificato   di  compimento  del  biennio  di  praticantato
rilasciato  dal competente Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 7
del  decreto  ministeriale  3 agosto 1979 o dell'art. 6, commi 3 e 4,
del  decreto  ministeriale  2  dicembre  1997 e successive modifiche,
ovvero  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta' ai sensi
dell'art.  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
    b)  ricevuta attestante il pagamento della tassa di € 49,58,
dovuta  ai  sensi  dell'art.  4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378,
nonche'  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 21
dicembre  1990,  da  versarsi  con  le  modalita'  di  cui al decreto
legislativo n. 237/1997, (codice tributo 729 T).
   Il  candidato  dovra', altresi', dichiarare di essere a conoscenza
della  responsabilita'  penale  cui  puo'  andare incontro in caso di
dichiarazioni  mendaci  o  contenenti  dati  non  piu'  rispondenti a
verita'  (art.  76  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e art. 489 c.p).
   I  candidati  sono  ammessi agli esami con riserva di accertamento
dei  requisiti  dichiarati  da  parte  degli  uffici  competenti alla
ricezione  delle  domande,  ai  sensi  e  per gli effetti di cui agli
articoli  71  e  75  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.