Art. 6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, sempreche' applicabili, le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») e successive modificazioni ed integrazioni.