Art. 6.


   Per  quanto  non  previsto  dal  presente  decreto,  si osservano,
sempreche' applicabili, le norme stabilite dal decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (norme di esecuzione del testo
unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati
civili  dello  Stato)  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487  («Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei  concorsi  unici  e  delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi») e successive modificazioni ed integrazioni.