Art. 7. Ciascun commissario dispone di 10 punti per ogni prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti assegnati al candidato divisa per il numero dei componenti l'intera commissione costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.