Art. 7.


   Ciascun  commissario  dispone di 10 punti per ogni prova scritta e
per  ogni  materia  o  gruppo di materie della prova orale e dichiara
quanti punti intende assegnare al candidato.
   La somma dei punti assegnati al candidato divisa per il numero dei
componenti  l'intera  commissione  costituisce  il punto per ciascuna
prova  scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova
orale.
   Sono  ammessi  alla  prova  orale i candidati che hanno conseguito
almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.
   Sono  dichiarati  abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei
decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.