Art. 3. Sedi di esame 1. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. Sono sedi di esame gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente elencati nella tabella A allegata alla presente ordinanza. 2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino in numero inferiore o superiore rispetto ai limiti indicati nell'art. 9 del regolamento, possono essere costituite, rispettivamente, commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o piu' commissioni operanti nella medesima localita'. 3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame nella tabella A dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive dell'istituto, possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche presso istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta tabella. 4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite del Collegio nazionale.