Art. 3.

                            Sedi di esame


   1.  Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. Sono
sedi di esame gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura e
l'ambiente elencati nella tabella A allegata alla presente ordinanza.
   2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino
in numero inferiore o superiore rispetto ai limiti indicati nell'art.
9   del  regolamento,  possono  essere  costituite,  rispettivamente,
commissioni   per  candidati  provenienti  da  diverse  sedi  o  piu'
commissioni operanti nella medesima localita'.
   3.  Qualora  gli  istituti  individuati  quali  sedi d'esame nella
tabella  A dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti,
ovvero  per  ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il
numero  delle  domande  pervenute  ecceda  le  possibilita' ricettive
dell'istituto,  possono  essere  costituite  commissioni ubicate, ove
necessario, anche presso istituti, della stessa o di altra provincia,
non menzionati nella detta tabella.
   4.  Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e  3  viene  dato  tempestivo  avviso ai candidati interessati per il
tramite del Collegio nazionale.