Art. 4. Domande di ammissione - Modalita' di presentazione -Termine - Esclusioni 1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale - presentare come indicato al comma successivo domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo art. 5, all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura e l'ambiente - sede regionale o interregionale di esame tra quelli compresi nella tabella A - da loro prescelto (art. 1, comma 4, ed art. 3, comma 1, regolamento). 2. La domanda, indirizzata al dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame prescelto, deve, entro il termine sopraindicato, essere inviata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (Ufficio di presidenza - Poste Succursale n. 1 - 47100 Forli' - tel. 0543/720908) ovvero essere presentata direttamente al medesimo Collegio nazionale. 3. La domanda si considera prodotta in tempo utile purche', entro il termine sopra indicato, spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentata a mano. 4. Nella prima ipotesi fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante; nella seconda fa fede l'apposita ricevuta rilasciata agli interessati dal Collegio stesso, redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo. 5. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito o presentato la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2. 6. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.