Art. 4.

Domande  di  ammissione  -  Modalita'  di  presentazione  -Termine  -
                             Esclusioni


   1.  I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni  dalla  pubblicazione  della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale  -  4ยช  serie  speciale - presentare come indicato al comma
successivo  domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
di  rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo art.
5,   all'istituto   professionale   di   Stato  per  l'agricoltura  e
l'ambiente -  sede  regionale  o  interregionale  di esame tra quelli
compresi  nella  tabella  A -  da loro prescelto (art. 1, comma 4, ed
art. 3, comma 1, regolamento).
   2.  La  domanda, indirizzata al dirigente scolastico dell'istituto
sede  d'esame prescelto, deve, entro il termine sopraindicato, essere
inviata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Collegio
nazionale  degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (Ufficio di
presidenza - Poste Succursale n. 1 - 47100 Forli' - tel. 0543/720908)
ovvero essere presentata direttamente al medesimo Collegio nazionale.
   3.  La domanda si considera prodotta in tempo utile purche', entro
il termine sopra indicato, spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero presentata a mano.
   4.  Nella  prima  ipotesi  fa  fede il timbro dell'ufficio postale
accettante; nella seconda fa fede l'apposita ricevuta rilasciata agli
interessati  dal Collegio stesso, redatta su carta intestata, recante
la  firma  dell'incaricato  alla  ricezione delle istanze, la data di
presentazione ed il numero di protocollo.
   5.  Non  sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito o
presentato  la  domanda  con i documenti oltre il termine di scadenza
stabilito,  quale  ne  sia  la  causa,  e  coloro  i  quali risultino
sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.
   6.  L'esclusione  puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.