Art. 18 Prova ginnica 1. I candidati convocati per sostenere la prova ginnica saranno sottoposti, da parte della sottocommissione tecnica di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera a), numero 2, agli esercizi ginnici previsti dall'allegato P, che costituisce parte integrante del presente bando di concorso. Gli stessi, compatibilmente con le disponibilita' logistiche del momento, potranno usufruire di vitto e di alloggio a carico del citato CSRNE. 2. L'accertato stato di gravidanza comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dal precedente articolo 13, comma 4. 3. La prova ginnica prevede quattro esercizi, di cui due obbligatori, e si svolgera' con le modalita' ed i criteri indicati nel citato allegato P. 4. Non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi ginnici obbligatori e quindi saranno giudicati inidonei i candidati che durante l'effettuazione degli stessi dovessero interromperli per qualsiasi causa. Allo stesso modo, non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi i candidati che li avranno portati comunque a compimento anche se con esito negativo. 5. Il mancato superamento degli esercizi obbligatori (corsa piana e piegamenti sulle braccia) nonche' il loro superamento oltre il tempo massimo stabilito comporteranno la non ammissione all'esercizio successivo e l'esclusione dal concorso. Il superamento di uno o di entrambi gli esercizi facoltativi comportera' unicamente un incremento del punteggio da attribuire alla prova ginnica in conformita' a quanto indicato nel citato allegato P. 6. Al termine della citata prova la predetta sottocommissione tecnica emettera' un giudizio di idoneita' con l'attribuzione di un punteggio massimo di 20 punti ovvero un giudizio di inidoneita'. 7. Il candidato che prima dell'inizio o durante lo svolgimento degli esercizi ginnici o, comunque, nel periodo di permanenza presso il citato CSRNE incorrera' in un infortunio/indisposizione dovra' farlo immediatamente presente alla competente sottocommissione tecnica che provvedera' agli adempimenti indicati al successivo comma. 8. A cura della competente sottocommissione tecnica, sentito il parere del Dirigente del Servizio Sanitario del CSRNE o suo sostituto, i candidati di cui al precedente comma 7, nonche' quelli che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti -per i quali dovranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio della prova ginnica, idonea certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o, se militari, dal dirigente del servizio sanitario dell'ente d'appartenenza- saranno inviati presso la sottocommissione medica di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera a), numero 3) che adottera' i provvedimenti del caso. Se i candidati non sono riconosciuti in grado di sostenere la prova, la predetta sottocommissione medica proporra' alla Direzione Generale per il Personale Militare di convocare i candidati in altra data solo nel caso in cui il recupero fisico imposto dalla patologia riscontrata e' compatibile con le date di svolgimento della prova. In caso contrario la sottocommissione tecnica per la valutazione della prova ginnica attribuira' il giudizio di inidoneita'. Tale giudizio, che e' definitivo, comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Parimenti saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso i candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione.