Art. 18 
 
 
                            Prova ginnica 
 
 
    1. I candidati convocati per sostenere la prova  ginnica  saranno
sottoposti,  da  parte  della  sottocommissione  tecnica  di  cui  al
precedente articolo 7, comma 1, lettera a), numero 2,  agli  esercizi
ginnici previsti dall'allegato P, che  costituisce  parte  integrante
del presente bando di concorso. Gli stessi,  compatibilmente  con  le
disponibilita' logistiche del momento, potranno usufruire di vitto  e
di alloggio a carico del citato CSRNE. 
    2.  L'accertato  stato  di  gravidanza  comporta  l'adozione  dei
provvedimenti previsti dal precedente articolo 13, comma 4. 
    3.  La  prova  ginnica  prevede  quattro  esercizi,  di  cui  due
obbligatori, e si svolgera' con le modalita' ed  i  criteri  indicati
nel citato allegato P. 
    4. Non saranno ammessi alla ripetizione  degli  esercizi  ginnici
obbligatori e quindi  saranno  giudicati  inidonei  i  candidati  che
durante l'effettuazione  degli  stessi  dovessero  interromperli  per
qualsiasi  causa.  Allo  stesso  modo,  non  saranno   ammessi   alla
ripetizione  degli  esercizi  i  candidati  che  li  avranno  portati
comunque a compimento anche se con esito negativo. 
    5. Il mancato superamento degli esercizi obbligatori (corsa piana
e piegamenti sulle braccia) nonche'  il  loro  superamento  oltre  il
tempo massimo stabilito comporteranno la non ammissione all'esercizio
successivo e l'esclusione dal concorso. Il superamento di  uno  o  di
entrambi  gli  esercizi   facoltativi   comportera'   unicamente   un
incremento  del  punteggio  da  attribuire  alla  prova  ginnica   in
conformita' a quanto indicato nel citato allegato P. 
    6. Al termine della citata  prova  la  predetta  sottocommissione
tecnica emettera' un giudizio di idoneita' con l'attribuzione  di  un
punteggio massimo di 20 punti ovvero un giudizio di inidoneita'. 
    7. Il candidato che prima dell'inizio o  durante  lo  svolgimento
degli esercizi ginnici o, comunque, nel periodo di permanenza  presso
il citato CSRNE incorrera'  in  un  infortunio/indisposizione  dovra'
farlo  immediatamente  presente  alla   competente   sottocommissione
tecnica che  provvedera'  agli  adempimenti  indicati  al  successivo
comma. 
    8. A cura della competente sottocommissione tecnica,  sentito  il
parere  del  Dirigente  del  Servizio  Sanitario  del  CSRNE  o   suo
sostituto, i candidati di cui al precedente comma 7,  nonche'  quelli
che lamentano postumi di  infortuni  precedentemente  subiti  -per  i
quali dovranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio della
prova ginnica, idonea certificazione medica rilasciata  da  strutture
sanitarie pubbliche  o,  se  militari,  dal  dirigente  del  servizio
sanitario  dell'ente  d'appartenenza-  saranno  inviati   presso   la
sottocommissione medica di cui al precedente  articolo  7,  comma  1,
lettera a), numero 3) che adottera' i provvedimenti del  caso.  Se  i
candidati non sono riconosciuti in grado di sostenere  la  prova,  la
predetta sottocommissione medica proporra'  alla  Direzione  Generale
per il Personale Militare di convocare i candidati in altra data solo
nel  caso  in  cui  il  recupero  fisico  imposto   dalla   patologia
riscontrata e' compatibile con le date di svolgimento della prova. In
caso contrario la sottocommissione tecnica per la  valutazione  della
prova ginnica attribuira' il giudizio di inidoneita'. 
    Tale giudizio,  che  e'  definitivo,  comporta  l'esclusione  dal
concorso senza ulteriori comunicazioni. Parimenti saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso  i  candidati  che  risulteranno
assenti il giorno della nuova convocazione.