Art. 19 
 
 
                       Accertamento sanitario 
 
 
    1. I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  ginnica,  previa
sottoscrizione   della   dichiarazione    di    consenso    informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico secondo  il  modello  di
cui  al  citato  allegato  F,  saranno  sottoposti,  da  parte  della
sottocommissione medica di cui al precedente  articolo  7,  comma  1,
lettera  a),  numero  3),  all'accertamento  sanitario  al  fine   di
constatare il possesso  dell'idoneita'  psicofisica  all'espletamento
del corso e al servizio permanente quale Maresciallo dell'Esercito. 
    2. Requisiti per l'idoneita' psicofisica sono: 
    a) statura non inferiore a m. 1,65 e m. 1,61 rispettivamente  per
i candidati di sesso maschile e femminile; 
    b) visus non inferiore a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
a tre diottrie anche  in  un  solo  occhio  con  lenti  frontali  ben
tollerate (da portare al seguito); senso cromatico normale. 
    3. La citata sottocommissione medica sottoporra' i candidati a: 
    a) visita cardiologica con E.C.G.; 
    b) visita oculistica; 
    c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
    d) visita psicologica (ed eventuale visita psichiatrica); 
    e) analisi complete delle urine con esame del sedimento; 
    f) analisi del sangue concernente: 
    1) emocromo completo; 
    2) VES; 
    3) glicemia; 
    4) creatininemia; 
    5) trigliceridemia; 
    6) colesterolemia; 
    7) transaminasemia (GOT-GPT); 
    8) bilirubinemia totale e frazionata; 
    9) gamma GT; 
    g) visita per il controllo dell'abuso sistematico dell'alcool; 
    h) visita medica  generale:  in  tale  sede  la  sottocommissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi: 
    - visibili con ogni tipo di uniforme (per il personale  femminile
anche nella versione con gonna e scarpe a decolte'), compresa  quella
ginnica (pantaloncini e maglietta); 
    -  posti  anche  in  parti  coperte  dalle  uniformi   che,   per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 
    i)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile   per   consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato. 
    4.  La  citata  sottocommissione  medica  definira'  il   profilo
sanitario di ciascun candidato, secondo  i  criteri  stabiliti  dalle
normative vigenti ed in base  alla  documentazione  prodotta  e  alle
risultanze degli accertamenti effettuati. 
    Saranno giudicati idonei i candidati in  possesso  dei  requisiti
sopra precisati cui sia stato attribuito il seguente profilo minimo: 
    a) psiche (PS) 2; 
    b) costituzione (CO) 2; 
    c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2; 
    d) apparato respiratorio (AR) 2; 
    e) apparati vari (AV) 2; 
    f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; 
    g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; 
    h)  vista  (VS)  2  (con  riferimento  a  quando  stabilito   nel
precedente comma 2, lettera b); 
    i) udito (AU) 2. 
    Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la  durata
del corso. 
    5.  La  citata   sottocommissione   medica   per   l'accertamento
sanitario, seduta stante, comunichera' per iscritto al candidato, che
dovra' apporre la data e la propria firma  sul  foglio  di  notifica,
l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno
dei seguenti giudizi: 
    -  "idoneo  quale   Allievo   Maresciallo   dell'Esercito",   con
l'indicazione del profilo sanitario; 
    -  "inidoneo  quale  Allievo  Maresciallo   dell'Esercito",   con
l'indicazione della causa di inidoneita'. 
    Il giudizio  e'  definitivo  e  non  comporta  l'attribuzione  di
punteggio. 
    6. Ai candidati minorenni,  risultati  inidonei  all'accertamento
sanitario,  sara'  comunicato  il  solo  giudizio   di   inidoneita'.
Successivamente si provvedera' a  precisare,  mediante  comunicazione
scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata. 
    7. I candidati che all'atto dell'accertamento sanitario risultano
affetti da malattie o  lesioni  acute  di  recente  insorgenza  e  di
presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente  probabile
un'evoluzione migliorativa tale da  lasciar  prevedere  il  possibile
recupero  dei  requisiti  prescritti  in  tempi  compatibili  con  lo
svolgimento del concorso  e,  comunque,  entro  i  successivi  trenta
giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a  cura
della stessa  sottocommissione  medica,  per  verificare  l'eventuale
recupero  dell'idoneita'  fisica;  nel  frattempo   detti   candidati
potranno  essere  ammessi  con  riserva  a  sostenere  l'accertamento
attitudinale di cui al successivo articolo 20.  Se  i  candidati  non
hanno  recuperato,  al  momento  della  nuova  visita,  la   prevista
idoneita'   fisica,   saranno   giudicati   "inidonei"   e    l'esito
dell'accertamento   attitudinale   eventualmente    disposto    sara'
considerato nullo. Il  giudizio  di  inidoneita',  comunicato  seduta
stante agli interessati, e' definitivo e  comporta  l'esclusione  dal
concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati che  risulteranno
assenti  il  giorno  della  nuova  convocazione  saranno  considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso.