Art. 19 Accertamento sanitario 1. I candidati risultati idonei alla prova ginnica, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico secondo il modello di cui al citato allegato F, saranno sottoposti, da parte della sottocommissione medica di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera a), numero 3), all'accertamento sanitario al fine di constatare il possesso dell'idoneita' psicofisica all'espletamento del corso e al servizio permanente quale Maresciallo dell'Esercito. 2. Requisiti per l'idoneita' psicofisica sono: a) statura non inferiore a m. 1,65 e m. 1,61 rispettivamente per i candidati di sesso maschile e femminile; b) visus non inferiore a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a tre diottrie anche in un solo occhio con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito); senso cromatico normale. 3. La citata sottocommissione medica sottoporra' i candidati a: a) visita cardiologica con E.C.G.; b) visita oculistica; c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; d) visita psicologica (ed eventuale visita psichiatrica); e) analisi complete delle urine con esame del sedimento; f) analisi del sangue concernente: 1) emocromo completo; 2) VES; 3) glicemia; 4) creatininemia; 5) trigliceridemia; 6) colesterolemia; 7) transaminasemia (GOT-GPT); 8) bilirubinemia totale e frazionata; 9) gamma GT; g) visita per il controllo dell'abuso sistematico dell'alcool; h) visita medica generale: in tale sede la sottocommissione giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi: - visibili con ogni tipo di uniforme (per il personale femminile anche nella versione con gonna e scarpe a decolte'), compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta); - posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le istituzioni ovvero siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato. 4. La citata sottocommissione medica definira' il profilo sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalle normative vigenti ed in base alla documentazione prodotta e alle risultanze degli accertamenti effettuati. Saranno giudicati idonei i candidati in possesso dei requisiti sopra precisati cui sia stato attribuito il seguente profilo minimo: a) psiche (PS) 2; b) costituzione (CO) 2; c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2; d) apparato respiratorio (AR) 2; e) apparati vari (AV) 2; f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; h) vista (VS) 2 (con riferimento a quando stabilito nel precedente comma 2, lettera b); i) udito (AU) 2. Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la durata del corso. 5. La citata sottocommissione medica per l'accertamento sanitario, seduta stante, comunichera' per iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria firma sul foglio di notifica, l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: - "idoneo quale Allievo Maresciallo dell'Esercito", con l'indicazione del profilo sanitario; - "inidoneo quale Allievo Maresciallo dell'Esercito", con l'indicazione della causa di inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta l'attribuzione di punteggio. 6. Ai candidati minorenni, risultati inidonei all'accertamento sanitario, sara' comunicato il solo giudizio di inidoneita'. Successivamente si provvedera' a precisare, mediante comunicazione scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata. 7. I candidati che all'atto dell'accertamento sanitario risultano affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa sottocommissione medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica; nel frattempo detti candidati potranno essere ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo articolo 20. Se i candidati non hanno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' fisica, saranno giudicati "inidonei" e l'esito dell'accertamento attitudinale eventualmente disposto sara' considerato nullo. Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.