Art. 21 
 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  articolo  7,
comma 1, lettera  a),  numero  1)  ai  fini  della  formazione  della
graduatoria finale, valutera', per i soli candidati  riconosciuti  in
possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 16, comma  1,
lettera b), i titoli di merito  di  cui  al  citato  allegato  I  con
l'assegnazione massima di 8 punti, in conformita' a quanto  stabilito
nel suddetto allegato.