Art. 21 Titoli di merito La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera a), numero 1) ai fini della formazione della graduatoria finale, valutera', per i soli candidati riconosciuti in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 16, comma 1, lettera b), i titoli di merito di cui al citato allegato I con l'assegnazione massima di 8 punti, in conformita' a quanto stabilito nel suddetto allegato.