Art. 28 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1.  I  candidati  giudicati  idonei  all'accertamento  sanitario,
nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del  precedente  articolo
27, comma 9, saranno sottoposti, a cura della commissione di  cui  al
precedente articolo 7, comma 1, lettera b), numero 3), ad  una  serie
di  prove  (test,  questionari,  prove  di  performance,   intervista
attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso
dei requisiti necessari  per  un  positivo  inserimento  nella  Forza
Armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione,  che  sara'  svolta
con   le   modalita'   indicate   nelle   apposite   norme    emanate
dall'Ispettorato  delle  scuole  della  Marina  Militare  e   vigenti
all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, si articolera'  nelle
seguenti aree di indagine a  loro  volta  suddivise  negli  specifici
indicatori attitudinali: 
    a)  area  stile  di   pensiero:   analisi,   predisposizione   al
cambiamento, struttura; 
    b)  area  emozioni  e  relazioni:  autonomia   e   adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita'; 
    c) area produttivita' e competenze gestionali: livelli di energia
e  produttivita',  costanza  nel  rendimento,  capacita'  di  gestire
ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro,  capacita'  di
guida e uso della delega, spinta al miglioramento; 
    d)  area   motivazionale:   bisogni   ed   aspettative   connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 
    2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali  verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'  conto
della seguente scala di valori: 
    a) punteggio 1: livello molto scarso; 
    b) punteggio 2: livello scarso; 
    c) punteggio 3: livello medio; 
    d) punteggio 4: livello discreto; 
    e) punteggio 5: livello buono/ottimo. 
    La commissione assegnera' un punteggio finale  sulla  scorta  dei
punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi
assegnati  in  sede  di  intervista  attitudinale  individuale.  Tale
punteggio sara'  diretta  espressione  degli  elementi  preponderanti
emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una  mera  media
aritmetica). 
    Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta commissione
esprimera' un giudizio di idoneita' o  inidoneita'.  Il  giudizio  e'
definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il  giudizio  di
inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il candidato  riporti  un
punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a  38/90
oppure, in assenza di tale  condizione,  laddove  il  solo  punteggio
dell'area stile di pensiero  sia  insufficiente  (ossia  inferiore  o
uguale  a  7/90).  Tale  giudizio,  comunicato  seduta  stante   agli
interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza
ulteriori comunicazioni.