Art. 28 Accertamento attitudinale 1. I candidati giudicati idonei all'accertamento sanitario, nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente articolo 27, comma 9, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera b), numero 3), ad una serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza Armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione, che sara' svolta con le modalita' indicate nelle apposite norme emanate dall'Ispettorato delle scuole della Marina Militare e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, si articolera' nelle seguenti aree di indagine a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali: a) area stile di pensiero: analisi, predisposizione al cambiamento, struttura; b) area emozioni e relazioni: autonomia e adattabilita', controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di gruppo, rapporto con l'autorita'; c) area produttivita' e competenze gestionali: livelli di energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; d) area motivazionale: bisogni ed aspettative connesse all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori: a) punteggio 1: livello molto scarso; b) punteggio 2: livello scarso; c) punteggio 3: livello medio; d) punteggio 4: livello discreto; e) punteggio 5: livello buono/ottimo. La commissione assegnera' un punteggio finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale individuale. Tale punteggio sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica). Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il candidato riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90 oppure, in assenza di tale condizione, laddove il solo punteggio dell'area stile di pensiero sia insufficiente (ossia inferiore o uguale a 7/90). Tale giudizio, comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.