Art. 38 Prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali ed intellettive 1. I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitario e attitudinale di cui ai precedenti articoli 36 e 37 saranno ammessi a sostenere la prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali ed intellettive. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova saranno resi noti mediante avviso consultabile nell'area pubblica del portale, nonche' nei siti www.persomil.difesa.it, www.aeronautica.difesa.it. Lo stesso potra' riguardare il rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta. La pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. La Direzione Generale per il Personale Militare, si riserva la facolta' di pubblicare con le stesse modalita', un archivio dal quale saranno estratti, con criteri di casualita', parte dei quesiti che costituiranno la prova, indicativamente dal mese di giugno/luglio 2013. La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e nell'ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorche' dovuta a cause di forza maggiore, comportera' l'irrevocabile esclusione dal concorso. 2. La prova consistera' nella somministrazione di un questionario composto da 100 quesiti a risposta multipla, dei quali 60 di cultura generale (comprendenti domande di aritmetica, algebra, geometria, anatomia, chimica, scienze naturali e lingua inglese) e 40 di tipo analitico-deduttivo, percettivo-spaziale, analitico-verbale. 3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 riportate nel citato allegato O. Non e' ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresi', l'uso di computer e di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti e di apparecchi elettronici. L'inosservanza di tali prescrizioni, nonche' delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera c), numero 1), comporta l'esclusione dalla prova. 4. I candidati che nella prova conseguiranno un punteggio inferiore a 36/60 saranno dichiarati inidonei.