Art. 39 
 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  articolo  7,
comma 1, lettera c),  numero  1),  ai  fini  della  formazione  della
graduatoria finale, valutera', per i soli candidati  riconosciuti  in
possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 34, comma  1,
lettera b), i titoli di merito  di  cui  al  citato  allegato  M  con
l'assegnazione massima di 16 punti, in conformita' a quanto stabilito
nel suddetto allegato.