IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269; Visto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; Visto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni; Vista la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante norme sugli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, con il quale e' stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 981, con il quale e' stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1985 con il quale e' stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra; Visti i decreti ministeriali n. 239 e 240 del 13 gennaio 1992 con i quali sono stati rispettivamente approvati i regolamenti sul tirocinio e sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo; Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 206, relativa al tirocinio professionale per i dottori commercialisti; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327, con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme relative al tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista; Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654, con il quale e' stato approvato il regolamento recante modifiche alle norme sull'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale; Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. l58, con il quale e' stato approvato il regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale; Vista la legge 12 febbraio 1992, n. 183, relativa alla modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo e all'elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali; Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1996, n. 622, con il quale e' stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale; Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, concernente l'ordinamento della professione di assistente sociale; Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, con il quale e' stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale; Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, concernente l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1997, n. 470, con il quale e' stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare; Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 18 novembre 1999 e del 16 dicembre 1999; Ordina: Art. 1. Sono indette nei mesi di maggio e novembre 2000 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, odontoiatra, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, veterinario, biologo, geologo, psicologo, dottore agronomo e dottore forestale, ragioniere e perito commerciale, assistente sociale, tecnologo alimentare e per l'abilitazione nelle discipline statistiche. Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai rettori delle singole universita' in relazione alle date fissate per le sedute di laurea. Art. 2. I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.