IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

    Vista  la  legge  3  maggio  1999, n. 124, recante: "Disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico";
    Vista  la  legge  15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e
integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
    Visti  il  decreto  ministeriale  n.  207  del  30  agosto 1999 e
l'ordinanza ministeriale n. 652 del 20 ottobre 1997, prot. n. 4504;
    Visto  il  C.C.N.L.  -  Comparto scuola, sottoscritto il 4 agosto
1995;
    Considerato   che   l'art.   6,  comma  11,  della  citata  legge
n. 124/1999  relativamente  alle  disposizioni  concernenti i modelli
viventi pone nuovi criteri e modalita' sia per il loro reclutamento a
termine  nelle  Accademie  di  belle arti e nei licei artistici dello
Stato,  che  per  la loro assunzione nei ruoli del personale A.T.A. -
terza e quarta qualifica funzionale della Scuola;
    Ritenuta  l'opportunita'  di  dare un unico ed omogeneo indirizzo
interpretativo  ed  operativo  alle disposizioni innovative contenute
nell'art. 6, comma 11, della citata legge n. 124/1999;
    Sentito  il parere del Ministero dei tesoro - Ragioneria generale
- I.G.O.P.;

                               Ordina:

                               Art. 1.
    1.1 Ogni  anno il consiglio di amministrazione delle Accademie di
belle  arti  e  il  consiglio  di  istituto  dei  licei artistici, su
proposta   di   una   commissione  costituita,  rispettivamente,  dal
direttore  dell'istituzione di alta cultura, dal dirigente scolastico
e  dai professori delle materie artistiche interessate, deliberano il
monte  ore  settimanale  di  attivita'  di  posa  per  le complessive
esigenze didattiche istituzionali.
    1.2 La  consistenza  numerica del monte ore di attivita' di posa,
nelle  Accademie di belle arti, si determina moltiplicando per dodici
il  numero complessivo dei corsi di pittura e di scultura annualmente
autorizzati.
    1.3 Nelle  Accademie  di  belle  arti, nelle quali e' attivata la
Scuola  libera del nudo, il monte ore settimanale di posa, come sopra
determinato,  e'  incrementato di 20 ore fino al limite di 100 alunni
frequentanti;  il  monte  ore  viene  aumentato  di  4  ore  per ogni
ulteriore gruppo di 25 alunni frequentanti.
    1.4 Nei   licei  artistici  la  consistenza  numerica  delle  ore
settimanali  di  posa  dei modelli viventi necessaria a soddisfare le
esigenze  didattiche  e  formative  istituzionali  relativamente agli
insegnamenti  di  figura  disegnata  e di figura modellata, nei corsi
ordinamentali,  si  determina  moltiplicando  il  numero delle classi
terze  e  quarte  di prima e di seconda sezione, delle quali e' stato
autorizzato il funzionamento, secondo il prospetto che segue:


                           1ª Sezione                2ª Sezione
Classi:                         3ª         4ª             4ª
   Figura disegnata             4          4              2
   Figura modellata             2          2              2
    1.5 In  presenza di prospetti sperimentali le ore di attivita' di
posa,  previste  dal  piano  orario per le classi quarta e quinta dei
corsi  relativi si cumulano con quelle di corsi ordinamentali al fine
di determinare il monte ore settimanale complessivo.