IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, con particolare riferimento all'art. 38, comma 4; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 3 maggio 1996 e successive modificazioni, che stabilisce le modalita' e le procedure di valutazione per l'avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di P.S.; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi per quanto applicabile; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni; Decreta: Art. 1. All'avanzamento a scelta per esami per il conferimento del grado di maresciallo aiutante s.UPS dell'Arma dei carabinieri possono partecipare, per l'anno 1999, i marescialli capi in servizio permanente che ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro della difesa del 3 maggio 1996: siano fisicamente idonei al servizio militare o siano stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale ai servizi di istituto; non siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanna penale per delitto non colposo; abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, riferita all'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non siano incorsi in sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o sospesi dall'impiego, nonche' in aspettativa per i motivi previsti dall'art. 15 della legge n. 599/1954.