IL DIRETTORE GENERALE
                      PER IL PERSONALE MILITARE

    Visto   il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n. 198,  con
particolare riferimento all'art. 38, comma 4;
    Visto  il decreto del Ministro della difesa in data 3 maggio 1996
e   successive  modificazioni,  che  stabilisce  le  modalita'  e  le
procedure  di  valutazione  per  l'avanzamento  a scelta per esami al
grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di P.S.;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  per  l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi per quanto applicabile;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    All'avanzamento  a scelta per esami per il conferimento del grado
di  maresciallo  aiutante  s.UPS  dell'Arma  dei  carabinieri possono
partecipare,   per  l'anno  1999,  i  marescialli  capi  in  servizio
permanente  che  ai  sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro della
difesa del 3 maggio 1996:
      siano  fisicamente  idonei  al  servizio militare o siano stati
giudicati  permanentemente  non idonei in modo parziale ai servizi di
istituto;
      non siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanna penale per
delitto non colposo;
      abbiano   riportato  in  sede  di  valutazione  caratteristica,
riferita  all'ultimo  triennio,  la  qualifica non inferiore a "nella
media" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non siano incorsi
in sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
      non  risultino  imputati  in un procedimento penale per delitto
non  colposo,  o  sottoposti  a  procedimenti disciplinari di stato o
sospesi  dall'impiego,  nonche'  in aspettativa per i motivi previsti
dall'art. 15 della legge n. 599/1954.