IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 maggio 1999 e l'art. 38 del contratto integrativo del C.C.N.L. sottoscritto il 31 agosto 1999, che prevedono il trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente, per i docenti con contratto a tempo indeterminato con almeno dieci anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo e per gli educatori dei convitti e degli educandati in possesso del medesimo requisito di servizio; Visto in particolare, il comma 10 del suddetto art. 38, che attribuisce al Ministro della pubblica istruzione la competenza a definire i criteri di formazione delle commissioni giudicatrici, per la selezione del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, e degli educatori dei convitti ed educandati, ai fini dell'assegnazione della maggiorazione retributiva; Ritenuto di dover fissare per i componenti delle commissioni giudicatrici sopracitate specifici requisiti culturali, professionali e di servizio, coerenti con la specificita' dell'istituto contrattuale, al fine di garantire massimo rigore e trasparenza alla procedura; Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il cui accoglimento si apportano alcune modifiche al testo sottoposto al parere medesimo; Decreta: Art. 1. Gli aspiranti alla nomina a presidente delle commissioni giudicatrici per la procedura di individuazione del personale docente, cui assegnare un trattamento economico accessorio, in relazione alle professionalita' acquisite, debbono appartenere ai ruoli dei docenti universitari ordinari di prima o di seconda fascia, o ai ruoli degli ispettori tecnici, o ai ruoli dei capi d'istituto e appartenere o provenire dal settore scolastico o dall'area disciplinare, come individuata nel successivo art. 7, per la quale svolge la predetta procedura. Puo' aspirare alla nomina anche il personale appartenente alle sopra distinte categorie, collocato a riposo da non piu' di cinque anni alla data di indizione della procedura selettiva.