IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

    Visti  gli  articoli  29  del  contratto  collettivo nazionale di
lavoro  del  26 maggio  1999  e 38 del contratto collettivo nazionale
integrativo   del   31 agosto  1999,  che  prevedono  un  trattamento
economico  connesso  allo  sviluppo  della professione docente, per i
docenti  della  scuola  di  ogni ordine e grado e degli educatori dei
convitti  e  degli  educandati,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  con  almeno  dieci  anni  di  effettivo servizio dalla
nomina  in  ruolo, da assegnare a seguito del superamento di apposita
procedura indetta dal Ministro della pubblica istruzione;
    Visto  che il medesimo articolo 38 stabilisce che detta procedura
sia  articolata  in  tre  fasi  e  precisamente:  valutazione  di  un
curricolo  professionale,  redatto in modo omogeneo sulla base di una
griglia   strutturata   predisposta   dal   Ministro  della  pubblica
istruzione;   svolgimento   di   una   prova  strutturata  nazionale,
predisposta  dal  Ministro  della  pubblica  istruzione che si avvale
delle  competenze  tecnico-scientifiche  nel campo della valutazione;
verifica  in  situazione  in aula, alla presenza degli alunni e delle
commissioni  giudicatrici,  o  trattazione  di  una  unita' didattica
destinata  agli  alunni  e  che  le commissioni giudicatrici medesime
vanno costituite secondo criteri definiti dal Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
    Considerata  la  necessita'  di  dare  attuazione  alle complesse
modalita'  della  procedura  contrattuale  prevista  dall'art. 38 del
contratto  collettivo  nazionale  integrativo  per l'assegnazione del
nuovo istituto retributivo:
    Ritenuto   che   l'attivita'   si  sostanzia  nella  definizione,
organizzazione  e  gestione delle procedure di attuazione delle norme
contrattuali  sopra  citate  e  che la stessa attivita' gestionale si
esaurisce nella prima applicazione delle medesime norme;
    Ritenuta  l'opportunita'  di  affidare  al direttore generale del
personale  l'attuazione,  in  prima  applicazione di tale istituto al
fine  di  assicurare  ogni  possibile tempestivita' nell'espletamento
della procedura contrattuale;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    E'  affidata  al  direttore generale del personale l'adozione dei
vari provvedimenti connessi all'attuazione dell'art. 38 del contratto
collettivo    nazionale   integrativo   del   comparto   scuola   del
31 agosto 1999, con particolare riguardo a quelli concernenti:
      l'indizione  della  procedura:  in tale ambito, in relazione al
numero   delle  domande  di  partecipazione  e  della  necessita'  di
assicurare lo svolgimento, in unica data per tutti i candidati, della
prova  strutturata  nazionale,  potra' essere previsto lo svolgimento
della procedura medesima in due o piu' scaglioni a ciascuno dei quali
sono assegnati per sorteggio uno o piu' gruppi di scuole, avendo cura
di  non  determinare,  in  nessun caso, la separazione di scuole o di
candidati appartenenti allo stesso gruppo;
      le  modalita'  di presentazione delle domande degli aspiranti a
componente  delle  commissioni  giudicatrici  e  l'individuazione dei
relativi compensi in conformita' alle misure previste dal decreto del
presidente  del  Consiglio  dei Ministri 23 marzo 1995 per i concorsi
per  esami  e  titoli, nonche' quelle relative all'organizzazione dei
previsti corsi preparatori;
      la  ripartizione,  a  favore dei provveditori agli studi, delle
risorse  disponibili  per l'istituto retributivo secondo le modalita'
indicate dall'art. 38 piu volte citato.