IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visti gli articoli 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 maggio 1999 e 38 del contratto collettivo nazionale integrativo del 31 agosto 1999, che prevedono un trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente, per i docenti della scuola di ogni ordine e grado e degli educatori dei convitti e degli educandati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato con almeno dieci anni di effettivo servizio dalla nomina in ruolo, da assegnare a seguito del superamento di apposita procedura indetta dal Ministro della pubblica istruzione; Visto che il medesimo articolo 38 stabilisce che detta procedura sia articolata in tre fasi e precisamente: valutazione di un curricolo professionale, redatto in modo omogeneo sulla base di una griglia strutturata predisposta dal Ministro della pubblica istruzione; svolgimento di una prova strutturata nazionale, predisposta dal Ministro della pubblica istruzione che si avvale delle competenze tecnico-scientifiche nel campo della valutazione; verifica in situazione in aula, alla presenza degli alunni e delle commissioni giudicatrici, o trattazione di una unita' didattica destinata agli alunni e che le commissioni giudicatrici medesime vanno costituite secondo criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Considerata la necessita' di dare attuazione alle complesse modalita' della procedura contrattuale prevista dall'art. 38 del contratto collettivo nazionale integrativo per l'assegnazione del nuovo istituto retributivo: Ritenuto che l'attivita' si sostanzia nella definizione, organizzazione e gestione delle procedure di attuazione delle norme contrattuali sopra citate e che la stessa attivita' gestionale si esaurisce nella prima applicazione delle medesime norme; Ritenuta l'opportunita' di affidare al direttore generale del personale l'attuazione, in prima applicazione di tale istituto al fine di assicurare ogni possibile tempestivita' nell'espletamento della procedura contrattuale; Decreta: Art. 1. E' affidata al direttore generale del personale l'adozione dei vari provvedimenti connessi all'attuazione dell'art. 38 del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola del 31 agosto 1999, con particolare riguardo a quelli concernenti: l'indizione della procedura: in tale ambito, in relazione al numero delle domande di partecipazione e della necessita' di assicurare lo svolgimento, in unica data per tutti i candidati, della prova strutturata nazionale, potra' essere previsto lo svolgimento della procedura medesima in due o piu' scaglioni a ciascuno dei quali sono assegnati per sorteggio uno o piu' gruppi di scuole, avendo cura di non determinare, in nessun caso, la separazione di scuole o di candidati appartenenti allo stesso gruppo; le modalita' di presentazione delle domande degli aspiranti a componente delle commissioni giudicatrici e l'individuazione dei relativi compensi in conformita' alle misure previste dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 per i concorsi per esami e titoli, nonche' quelle relative all'organizzazione dei previsti corsi preparatori; la ripartizione, a favore dei provveditori agli studi, delle risorse disponibili per l'istituto retributivo secondo le modalita' indicate dall'art. 38 piu volte citato.