IL VICE DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista  la  legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
    Visti  i  decreti  del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957,  n. 3  e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti  le  disposizioni  relative  allo statuto degli impiegati
civili  dello  Stato  e  le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;
    Vista la legge 10 giugno 1964, n. 477, concernente le norme per i
volontari  dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica e nuovi
organici  dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze
armate e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  8 agosto  1977, n. 564, concernente la modifica
delle  norme  del  matrimonio  dei  militari delle tre Forze armate e
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza;
    Vista  la  legge  11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernerite le norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  della Guardia di
finanza;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958,  recante  norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  indicante gli "specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici";
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dell'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le Amministrazioni pubbliche;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
    Vista  la  legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente "nuove norme
sulla cittadinanza";
    Visto   il   decreto   legislativo   30  dicembre  1992,  n. 502,
concernente  il  riordino  della  disciplina  in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
"razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego,  a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e
successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale   6 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della Difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  "regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente  le  determinazioni  dei  compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici ed al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Visto   il   decreto   legislativo  n. 196  del  12 maggio  1995,
concernente   "attuazione  dell'art. 3  della  legge  n. 216/1992  in
materia  di  riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate e
successive modificazioni;
    Vista la legge 8 agosto 1996, n. 427;
    Vista la lege 31 dicembre 1996, n. 675;
    Visto  il  decreto  ministeriale  19 febbraio  1997,  concernente
l'approvazione   della  nuova  schedula  delle  vaccinazioni  per  il
personale militare dell'Amministrazione della Difesa;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni previste dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 2 settembre
1997, n. 332, concernente "regolamento recante norme per l'immissione
dei  volontari  delle  Forze  armate  nelle  carriere  iniziali della
difesa,  delle  Forze  di  polizia,  dei Vigili del fuoco e del Corpo
militare della Croce rossa italiana";
    Visto   il   decreto   legislativo   17  novembre  1997,  n. 398,
concernente  la  modifica  alla  disciplina  del concorso per uditore
giudiziario   e   norme  sulle  scuole  di  specializzazione  per  le
professioni  legali,  a  norma  dell'art. 17,  commi 113 e 114, della
legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Visto   il   decreto   legislativo   30  dicembre  1997,  n. 505,
concernente armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al
terzo  anno  di  ferma  breve  con  quello  del personale militare in
servizio  permanente  effettivo, a norma dell'art. 1, comma 99, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    Visto  il decreto ministeriale 26 gennaio 1998 recante "struttura
ordinativa e competenze della direzione generale per il personale del
Ministero della difesa";
    Visto  il  decreto  legislativo del 31 marzo 1998, n. 80, recante
"nuove  disposizioni  in  materia  di organizzazione e di rapporti di
lavoro   nelle  amministrazioni  pubbliche,  di  giurisdizione  nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanante in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente le modifiche
ed  integrazioni  alle  leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 127,   nonche'  norme  in  materia  di  formazione  del  personale
dipendente  e  di  lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e  3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Visto   il   decreto   ministeriale  26  marzo  1999  concernente
approvazione  del  nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che  sono  causa  di  non  idoneita' al servizio militare e direttiva
applicativa 19 aprile 1999;
    Vista  la circolare n. 1200/162.200 del 29 marzo 1999 dello Stato
Maggiore   dell'Esercito,  reparto  impiego  delle  Forze  -  ufficio
dottrina   addestramento  e  regolamenti,  concernente  il  controllo
dell'efficienza   operativa  del  personale  in  servizio  permanente
dell'Esercito;
    Visto   il   foglio   n. 5105/3/2.1060/4  del  29 settembre  1999
dell'ispettorato  delle  scuole dell'Esercito - ufficio regolamenti e
studi,   concernente  l'entita'  dei  posti  da  mettere  a  concorso
relativamente  al  presente bando, nonche' le modalita' ed i criteri,
che   in   esso   debbono   essere  contenuti  anche  in  riferimento
all'immissione  in  servizio  permanente  nel  ruolo dei volontari di
truppa  dell'Esercito di coloro che verranno dichiarati vincitori del
concorso;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'   indetto,  per  l'anno  2000,  un  concorso,  per  titoli,  a
millecinquecentottantasei   posti  per  l'immissione  nel  ruolo  dei
volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, riservato:
      1)  ai sergenti di complemento dell'Esercito in ferma triennale
e  quinquennale  ed  ai  graduati  di  truppa  dell'Esercito in ferma
triennale  e  quinquennale in servizio da almeno 24 mesi alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso;
      2)  ai sergenti di complemento dell'Esercito in ferma triennale
e  quinquennale  ed  ai  graduati  di  truppa  dell'Esercito in ferma
triennale  e  quinquennale  collocati in congedo per aver ultimato la
ferma contratta in data non antecedente al 1o settembre 1995.
    Lo  svolgimento  del  concorso  prevede la valutazione dei titoli
posseduti dal candidato previsti al successivo art. 9.
    Ai  vincitori sara' assegnata una delle specializzazioni previste
per  il  ruolo  dei  volontari  di  truppa  in servizio permanente in
relazione alle specifiche esigenze di Forza armata.