IL DIRETTORE Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 1991, n. 125; Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge del 31 dicembre 1996, n. 675; Visto il C.C.N.L. del comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione; Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127; Vista la delibera del consiglio direttivo n. 150 del 16-17 giugno 1999; Vista la delibera del consiglio direttivo n. 449 del 25 novembre 1999; Visto il parere del consiglio scientifico dell'Istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche "Nello Carrara" espresso in data 8 ottobre 1999; Visto il nulla-osta del dipartimento del personale - Reparto II prot. 1742117 del 20 gennaio 2000; Dispone: Art. 1. All'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche "Nello Carrara" di Firenze del Consiglio nazionale delle ricerche, occorre una unita' di personale laureato da assumere a contratto, ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, mediante pubblica selezione per titoli e colloquio, a carico di fondi derivanti dal contratto ASI/CNR ARS-99-15 nell'ambito del programma di ricerca Airborn Platform for Earth Observation (APE): Osservazioni da aereo stratosferico. Studio della chimica della stratosfera e contributo alla validazione di ENVISAT. Si richiedono: a) laurea in fisica conseguita da almeno due anni; b) competenze nel campo della spettroscopia Fourier e in misure di telerilevamento passivo dell'atmosfera; c) buona conoscenza della lingua inglese. Costituira' titolo preferenziale: titolo di dottorato in fisica. Il contratto avra' la durata iniziale di sei mesi, con possibilita' di proroga in presenza della necessaria disponibilita' finanziaria derivante da successivi contratti CNR/ASI senza soluzione di continuita' degli stessi e comunque per un periodo non superiore a cinque anni complessivi.