IL RETTORE

    Vista  la  legge  4 gennaio  1968,  n. 15,  ed in particolare gli
articoli 2   e   4,   concernenti  le  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazioni e dell'atto di notorieta';
    Vista   la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  concernente  azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
    Vista  la  legge  27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione  della finanza pubblica, ed in particolare l'art. 51,
comma  6  che  tratta  le modalita' di conferimento di assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca da parte delle Universita';
    Visto  il  decreto  ministeriale  11 febbraio  1998,  concernente
criteri per il conferimento di detti assegni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403   in   materia   di   semplificazione   delle   certificazioni
amministrative;
    Visto  il  decreto  ministeriale 26 febbraio 1999, concernente la
rideterminazione  dei  settori  scientifico-disciplinari  cosi'  come
rettificato dal decreto ministeriale 4 maggio 1999;
    Visto  il decreto rettorale n. 1647 del 10 giugno 1999 contenente
le  "Norme  relative  all'applicazione delle disposizioni legislative
finalizzate   allo   sviluppo   della   ricerca  scientifica"  ed  in
particolare  gli  articoli 2,  commi  2  e  3,  e 3, commi 2 e 3, che
consentono  ai  consigli  dei  dipartimenti interessati di richiedere
direttamente l'attivazione delle procedure di valutazione comparativa
finalizzate  al  conferimento  di  assegni  a  tempo  determinato per
collaborazione ad attivita' di ricerca i cui oneri finanziari gravano
sulle  disponibilita'  dei dipartimenti stessi derivanti da contratti
di ricerca;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 2039  del 30 giugno 1999 con il
quale  e'  stato  emanato  il  "Regolamento del dottorato di ricerca"
dell'Universita' di Genova;
    Viste  le  proposte  formulate  in  tal  senso  dai  consigli dei
dipartimenti   di   oncologia,   biologia   e  genetica,  di  scienze
neurologiche  e della visione, di ingegneria elettrica, di ingegneria
biofisica ed elettronica, di storia e progetto dell'architettura, del
territorio e del paesaggio e di storia moderna e contemporanea;
    considerato  che  tali  proposte contengono gli elementi previsti
dal  citato  art. 2,  comma  2,  ai fini dell'emissione del bando, ed
indicano,   altresi',  le  disponibilita'  finanziarie  derivanti  da
contratti di ricerca destinate al conferimento degli assegni;
    Viste  le  deliberazioni del senato accademico e del consiglio di
amministrazione,  rispettivamente  nelle  sedute  del 3 maggio 1999 e
dell'11 maggio  1999, in merito all'assegnazione di contributi per il
cofinanziamento   di   posti  da  assegnista  a  carico  dei  bilanci
dipartimentali;
    Vista  le  deliberazioni  del  consiglio di amministrazione nelle
sedute del 21 dicembre 1999 e dell'8 febbraio 2000 nonche' il decreto
rettorale  n. 722  del  16 dicembre  2000,  in merito all'avvio delle
procedure  di  valutazione  comparativa  per  il  conferimento  degli
assegni di cui sopra, proposte dai dipartimenti citati;

                              Decreta:


                               Art. 1.


                        Numero degli assegni

    1.  Sono  indette sette procedure di valutazione comparativa, per
titoli  ed  esami,  finalizzate  al conferimento di complessivi sette
assegni  a  tempo determinato, per la collaborazione all'attivita' di
ricerca  nei  programmi  specificati  nell'allegato  A  che  fa parte
integrante del presente bando.
    2.  Il  candidato  che intenda concorrere a piu' di una procedura
deve  presentare  domanda  separata  per ciascuna di esse comprensiva
degli  eventuali titoli e pubblicazioni. Qualora il candidato con una
singola  istanza  richieda  la partecipazione a piu' procedure, sara'
ammesso a quella indicata per prima nella domanda stessa.
    3.   Per  quanto  concerne  le  discipline  incluse  nei  settori
scientifico-disciplinari   si   rimanda   al   decreto   ministeriale
26 febbraio  1999,  citato  in  premessa,  pubblicato nel supplemento
ordinario  n. 55 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del
15 marzo  1999,  cosi'  come  rettificato  dal  decreto  ministeriale
4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 121 del 26 maggio 1999.
    4.  L'amministrazione  garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.


                  Requisiti generali di ammissione

    1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti all'Unione europea;
      b) possesso del titolo di studio specificato nell'allegato A al
presente  bando  per  ciascun programma di ricerca. Si precisa che il
suddetto   allegato   descrive   altresi'   il   profilo  scientifico
professionale  idoneo per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca di
cui il candidato, oltre alla laurea, deve essere in possesso;
      c) adeguata  conoscenza  della lingua italiana (se cittadino di
uno degli Stati membri dell'Unione europea);
      d) idoneita'   fisica.   L'amministrazione   ha   facolta'   di
sottoporre  a  visita  medica  i  vincitori,  in  base alla normativa
vigente.
    2.  I  requisiti  prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione.
    3.   I   candidati  sono  ammessi  con  riserva  alla  procedura;
l'amministrazione  puo'  disporre  in ogni momento, con provvedimento
motivato,  l'esclusione  dalla  procedura  stessa. Tale provvedimento
verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.
    4. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i neolaureati
privi di titoli di formazione alla ricerca o di documentata ed idonea
esperienza  derivante  da  attivita' di ricerca gia' svolta ovvero di
curriculum scientifico-professionale adeguato.
    5.  Ai  vincitori  in  servizio  presso pubbliche amministrazioni
diverse  da  quelle  indicate al comma 8 del presente articolo potra'
essere  conferito  l'assegno previo collocamento in aspettativa senza
assegni.
    6.  Non  e'  ammesso  il  cumulo  con  borse  a  qualsiasi titolo
conferite,  tranne  quelle  utili ad integrare l'attivita' di ricerca
dei   titolari   di   assegni   con  soggiorni  all'estero,  concesse
dall'Universita'  degli  studi di Genova o da istituzioni nazionali o
straniere.
    7.  Il titolare di assegni puo' frequentare corsi di dottorato di
ricerca  anche  in deroga al numero determinato ai sensi dell'art. 70
del  decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
fermo   restando   il   superamento   delle   prove   di  ammissione.
L'Universita'  puo'  fissare,  con  motivato provvedimento, il numero
massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero
ciascun corso di dottorato, sentito il relativo collegio dei docenti.
    8. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti
di  ruolo  e non di ruolo, docenti e personale tecnico-amministrativo
delle Universita', il personale di ruolo in servizio presso gli altri
soggetti  di  cui  all'art. 51,  comma 6, primo periodo, della citata
legge   n. 449/1997   nonche'   coloro  che  sono  iscritti  a  corsi
universitari  post-laurea,  fatto salvo quanto previsto al precedente
comma 7.

                               Art. 3.


                 Domanda e termine di presentazione

    1.  La domanda di ammissione alla procedura deve essere prodotta,
a  pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4a serie speciale.
    2.  Qualora  il  termine  di  scadenza  indicato  cada  in giorno
festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
    3.  La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile,  sottoscritta  e  indirizzata  al direttore amministrativo
dell'Universita'  degli studi di Genova - dipartimento gestione delle
risorse  umane  e  organizzazione - servizio organico, reclutamento e
mobilita'  -  Via  Balbi, 5. Deve essere redatta in carta semplice su
apposito  modello  - allegato B, che fa parte integrante del presente
bando,  disponibile presso la sede dell'amministrazione centrale, via
Balbi     5,     ovvero    al    seguente    indirizzo    telematico:
http://www.unige.it., alla voce "Concorsi".
    4.  E'  consentito  redigere  la  domanda  anche  utilizzando  la
fotocopia  della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato
l'allegato  B  -  fac-simile  della  domanda  - purche' sia chiara ed
integrale.
    5.  La  domanda  puo'  essere presentata direttamente al predetto
servizio che rilascera' apposita ricevuta.
    6.  La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  all'indirizzo  sopra  indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    7.  Il  candidato  dovra'  indicare con chiarezza e precisione il
numero  del  programma di ricerca, l'area scientifico-disciplinare ed
il  settore  scientifico-disciplinare  per  i  quali  intende  essere
ammesso alla procedura.
    8.   Non   saranno   prese   in  considerazione  le  domande  non
sottoscritte,  quelle  prive  dei  dati  anagrafici e quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre
il termine sopra indicato.
    9. Tutte le comunicazioni riguardanti le procedure di valutazione
comparativa  indette  con il presente decreto verranno inoltrate agli
interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
    10. I candidati devono allegare alla domanda:
      a) fotocopia di un documento di identita';
      b)  curriculum della propria attivita' scientifica, prodotto ai
soli fini conoscitivi (in unica copia e debitamente sottoscritto);
      c)   titoli  e  pubblicazioni  ritenuti  utili  ai  fini  della
valutazione  in  un'unica  copia e relativi elenchi (in unica copia e
debitamente sottoscritti);
      d)  certificato  delle votazioni riportate nei singoli esami di
profitto ed in quello di laurea.
    11.  I  titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti
in carta semplice e possono essere in originale, in copia autenticata
ovvero   in   copia   dichiarata   conforme   all'originale  mediante
dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'   ai  sensi
dell'art. 2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998,  n. 403  (modulo C allegato). Il candidato dovra' utilizzare un
modulo  per  ciascun titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di
cui  intende  dichiarare la conformita' all'originale, allegandolo al
titolo   stesso.   Potra',  in  alternativa,  produrre  dichiarazione
cumulativa   di  conformita'  all'originale  dei  titoli  presentati,
comprese  le  pubblicazioni.  In  tal  caso  la  dichiarazione dovra'
contenere precise indicazioni atte ad identificare i titoli stessi.
    12.  I  candidati  possono  altresi'  dimostrare  il possesso dei
titoli    (escluse   le   pubblicazioni)   mediante   la   forma   di
semplificazione  delle certificazioni amministrative consentite dalla
legge  n. 15/1968,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 23 del
27 gennaio  1968,  e  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica
n. 403/1998,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 275 del 24 novembre 1998 (modulo C allegato).
    13.  Le  stesse  modalita'  previste  ai  commi  precedenti per i
cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea.
    14.  Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo  di  pubblicazione.  Per  i  lavori  stampati in Italia debbono
essere  adempiuti  gli  obblighi  previsti  dall'art. 1  del  decreto
legislativo   luogotenenziale  31 agosto  1945,  n. 660,  di  seguito
riportato:
      "Ogni   stampatore   ha   l'obbligo  di  consegnare,  per  ogni
qualsivoglia  suo  stampato  o  pubblicazione, quattro esemplari alla
prefettura  della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed
un esemplare alla locale Procura della Repubblica".
    15.   L'amministrazione   non   assume   responsabilita'  per  la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito  da  parte  del  concorrente  o  da mancata, oppure tardiva,
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne'  per  gli  eventuali  disguidi  postali  o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 4.


              Dichiarazioni da formulare nella domanda

    1.  Nella domanda il candidato, oltre il cognome ed il nome, deve
dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi degli articoli 2 e 4 della
legge  n. 15/1968  e  degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998:
      a) la data ed il luogo di nascita;
      b) la  residenza  ed  il preciso domicilio eletto ai fini della
partecipazione alla procedura;
      c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
      d) il  possesso del titolo di studio richiesto per il programma
di  ricerca  cui  concorre (vedere precedente art. 2). I candidati in
possesso  di titolo di studio conseguito all'estero dovranno altresi'
specificare  se lo stesso, in base alla normativa vigente in materia,
sia  stato  dichiarato  equipollente al titolo richiesto dal presente
bando.
    Per  quanto  concerne  le  procedure  volte alla dichiarazione di
equipollenza  del  dottorato  di  ricerca  conseguito  all'estero  si
rimanda,  ad  ogni  buon  fine,  al  decreto  rettorale  n. 2039  del
30 giugno 1999, citato in premessa, disponibile al seguente indirizzo
telematico: http://www.unige.it, alla voce "Statuto e Regolamenti".
    Il  candidato  dovra'  indicare  altresi'  l'Universita'  che  ha
rilasciato  il  titolo,  la  data  del  conseguimento  e la votazione
riportata nell'esame di laurea;
      e) di  avere  adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana (se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
      f) di  essere a conoscenza che il conferimento dell'assegno non
e' compatibile con le posizioni di cui all'art. 2 del bando;
    2.  L'amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di procedere ad
idonei  controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
    3. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione   non   veritiera,   fermo   restando  quanto  previsto
dall'art. 26 della legge n. 15/1968.

                               Art. 5.


               Valutazione dei titoli e prove d'esame

    1.  Le  prove  d'esame  avranno  luogo  a  Genova e tenderanno ad
accertare  la  preparazione, l'esperienza e l'attitudine alla ricerca
del candidato. Esse consisteranno:
      nella valutazione dei titoli presentati;
      in  un  colloquio  concernente la discussione dei titoli stessi
con  approfondimento,  per  ciascuna  procedura,  degli  argomenti di
particolare  rilievo  scientifico  connessi  al programma di ricerca,
indicati nell'allegato A al presente bando.
    2. Il punteggio complessivo e' pari a 60 punti cosi' suddivisi:
      20  punti  per  la  valutazione  dei  titoli, presentati con le
modalita' di cui all'art. 3, commi 10 e 11;
      40 punti per il colloquio.
    3.  Sono  ammessi  al  colloquio  solo  i  candidati cui e' stato
attribuito un punteggio di almeno 8 punti.
    4. Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno
28/40.
    5. Il punteggio finale e' dato dalla seguente somma:
      punteggio attribuito ai titoli;
      valutazione conseguita nel colloquio.
    6. Le tipologie di titoli valutabili sono:
      titolo  di  dottore  di  ricerca  o  annualita'  di frequenza a
dottorati di ricerca: fino a punti 8;
      attestati    relativi    al   conseguimento   di   diplomi   di
specializzazione;  attestati  di frequenza a corsi di perfezionamento
post-laurea   conseguiti   in   Italia  o  all'estero;  attestati  di
svolgimento  di  attivita'  di  ricerca  presso  soggetti  pubblici o
privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che
all'estero;  pubblicazioni  scientifiche;  altri titoli a discrezione
della commissione giudicatrice: fino a punti 12.
    7.  I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati
come  titoli  utili  solo  ove  sia possibile scindere ed individuare
l'apporto  dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore
del candidato, per la parte che lo riguarda.
    8.  La  comunicazione  dei risultati della valutazione dei titoli
nonche'  l'elenco  dei  candidati  ammessi  al  colloquio verra' data
contestualmente,  prima della data fissata per il colloquio, mediante
affissione di apposito avviso all'albo della sede degli esami.
    9. Il colloquio si svolgera' in un locale aperto al pubblico.
    10. Il diario della prova d'esame con l'indicazione della sede in
cui  la  stessa avra' luogo sara' notificato agli interessati tramite
raccomandata  con  avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima
di  quello  in cui essi debbono sostenerla, tranne quanto previsto al
successivo art. 6 per i programmi n. 4 e n. 7 di cui all'allegato A.
    11.  Per  essere ammessi a sostenere la prova d'esame i candidati
dovranno essere muniti di documento di riconoscimento valido.
    12.   Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata  al  colloquio,  la
commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
del  voto da ciascuno riportato che sara' affisso all'albo della sede
degli esami.
    13.  A  parita'  di  merito e di titoli e' preferito il candidato
piu' giovane di eta'.

                               Art. 6.


     Calendario delle prove d'esame per i programmi n. 4 e n. 7

    Le  prove di esame per il programma n. 4 di cui all'allegato A si
terranno  a  Genova,  presso  il  dipartimento  di  storia e progetto
dell'architettura,  del  territorio e del paesaggio - POLIS, Stradone
S. Agostino, 37 secondo il seguente calendario:
      martedi'  2 maggio 2000, ore 9.30: affissione della valutazione
dei titoli;
      mercoledi' 3 maggio 2000, ore 9.30: colloquio orale.
    Le  prove di esame per il programma n. 7 di cui all'allegato A si
terranno  a  Genova,  presso  il  dipartimento  di  storia  moderna e
contemporanea, via Balbi, 6, secondo il seguente calendario:
      giovedi'  27 aprile  2000,  ore 12.00: affissione dei risultati
della valutazione dei titoli;
      giovedi' 27 aprile 2000, ore 15.00: colloquio orale.
    La  presente  comunicazione  ha  valore  di  notifica a tutti gli
effetti  per  cui  i  candidati  ai  quali  non  sia stata comunicata
l'esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso
la sede di esame indicata.

                               Art. 7.


Commissione giudicatrice Formazione ed approvazione delle graduatorie

    1.  Le  commissioni  giudicatrici  sono costituite da tre docenti
universitari,  anche  di altri atenei, di cui almeno un professore di
ruolo,   nominati   dal   rettore   su  proposta  del  consiglio  del
dipartimento interessato.
    2.  Espletate  le  prove,  le  commissioni formano la graduatoria
secondo l'ordine decrescente del punteggio finale.
    3.  La  graduatoria  di  merito  e  quella  del  vincitore  della
procedura  di  valutazione  comparativa  sono  approvate  con decreto
rettorale.
    4.  La  graduatoria  di  merito  dei candidati e' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato  con  l'osservanza,  a  parita'  di punti, della preferenza
prevista dall'ultimo comma del precedente art. 5.
    5.  Sono  dichiarati  vincitori,  nel  limite  degli  assegni  da
conferire,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria di
merito.
    6.  E' consentita l'utilizzazione della graduatoria di merito per
la  complessiva  durata  dei programmi di ricerca qualora il titolare
dell'assegno  cessi  per  qualsiasi  causa,  sempreche'  il rimanente
periodo di svolgimento sia superiore a sei mesi.
    7.  Le  graduatorie  di  merito  e  quelle  dei vincitori saranno
pubblicate  mediante  affissione  all'albo  del  rettorato  di questa
universita',  via  Balbi, 5. Dalla data di tale pubblicazione decorre
il termine per eventuali impugnative.

                               Art. 8.


                Conferimento dell'assegno di ricerca

    1.  Al  candidato  dichiarato  vincitore  della  procedura verra'
conferito,  mediante  contratto  individuale  a tempo determinato, un
assegno  corrispondente  alla  durata  specificata nell'allegato A al
presente  bando  per  ciascun  programma  di  ricerca,  sotto riserva
dell'accertamento dei requisiti prescritti.
    2.  All'atto  della  stipula  del  contratto  il vincitore dovra'
sottoscrivere   dichiarazione   di   non  trovarsi  in  alcuna  delle
condizioni  ostative  previste dal precedente art. 2; il vincitore in
servizio  presso  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui all'art. 2,
quinto comma, dovra' altresi' dichiarare di essere stato collocato in
aspettativa senza assegni.
    3.  Gli  assegni  sono  rinnovabili  con  le  modalita' di cui al
successivo art. 10.

                               Art. 9.


                  Trattamento economico e normativo

    1.  Gli  oneri  finanziari  derivanti  dalle  presenti  procedure
gravano sulle disponibilita' finanziarie del dipartimento interessato
derivanti da contratti di ricerca.
    2.  L'importo  lordo annuo dell'assegno di ricerca e' determinato
in  28  milioni  di  lire,  comprensivo  di  tutti gli oneri a carico
dell'Universita'.  Il  predetto  importo  e'  erogato in rate mensili
posticipate.
    3.  Agli assegni si applicano, in materia fiscale e previdenziale
le  disposizioni richiamate dall'art. 51, comma 6, della citata legge
n. 449/1997.
    4.  La  collaborazione  e' svolta in condizioni di autonomia, nei
soli  limiti  dei  programmi  di  ricerca  e in stretto legame con la
realizzazione degli stessi, senza orario di lavoro predeterminato.
    5.  L'assegno  non  da'  luogo a diritti in ordine all'accesso ai
ruoli delle Universita'.

                              Art. 10.


                  Valutazione dell'attivita' svolta

    1.  Il  responsabile  scientifico  della  ricerca  e l'assegnista
trasmettono  al  consiglio  del  dipartimento interessato, almeno due
mesi  prima della scadenza del contratto, una relazione finale da cui
risulti lo stato di avanzamento della ricerca.
    2.   Il  consiglio  del  dipartimento  interessato  valutera'  la
relazione  finale,  riguardante  l'attivita'  svolta  e  i  risultati
conseguiti nell'ambito del programma di ricerca, esprimendo un parere
sulla  possibile rinnovabilita' dello stesso. Il contratto non potra'
essere  rinnovato qualora l'attivita' scientifica dell'assegnista non
sia documentata.
    3.  I giudizi espressi dal consiglio del dipartimento interessato
devono essere adeguatamente motivati e sono insindacabili.

                              Art. 11.


                     Presentazione dei documenti

    1.  Il  candidato dichiarato vincitore, ai fini dell'accertamento
dei   requisiti  previsti,  sara'  invitato  a  presentare  a  questa
Universita', entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto,
il  documento  sotto  indicato,  ai sensi dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998:
      dichiarazione   sostitutiva  di  certificazione  attestante  il
possesso  della  cittadinanza  italiana  o  di uno degli Stati membri
dell'Unione  europea,  qualora siano trascorsi piu' di sei mesi dalla
data di presentazione della domanda.
    2.  Il  documento  si  considera prodotto in tempo utile anche se
spedito  a  mezzo  di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine  suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    3.  L'assegnista  sara'  invitato  a  regolarizzare  entro trenta
giorni  decorrenti  dalla  data  di  ricezione  dell'invito,  pena la
risoluzione  del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.

                              Art. 12.


                  Restituzione della documentazione

    1.    I   candidati   potranno   richiedere,   entro   sei   mesi
dall'espletamento  della procedura, la restituzione, con spese a loro
carico,  della  documentazione  presentata.  Tale  restituzione sara'
effettuata  salvo  eventuale  contenzioso  in  atto.  Trascorso  tale
termine questa Universita' disporra' del materiale secondo le proprie
esigenze, senza alcuna responsabilita'.

                              Art. 13.


                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675  e  successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti  dai  candidati  saranno  raccolti presso l'Universita' degli
studi   di   Genova   -   dipartimento   gestione   risorse  umane  e
organizzazione,  servizio  organico,  reclutamento  e  mobilita'  - e
trattati  per le finalita' di gestione della selezione e del rapporto
di lavoro instaurato.
    2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

                              Art. 14.


      Rinvio circa le modalita' di espletamento della procedura

    1.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  bando  valgono  le
disposizioni contenute nelle norme citate in premessa.
      Genova, 23 febbraio 2000
Il rettore: Pontremoli