IL DIRETTORE

    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  l'art. 15  del  C.C.N.L.  stipulato  in  data  7 ottobre e
21 novembre 1996;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
    Vista la legge 5 maggio 1997, n. 127;
    Vista  la  delibera  della  giunta  amministrativa nell'esercizio
delle  funzioni  di  consiglio di amministrazione per il personale in
data 10 dicembre 1998, n. 751/98.
    Vista la delibera della giunta amministrativa in data 23 dicembre
1998,  n. 893/98,  relativa  all'applicazione  dell'art. 15  del CCNL
stipulato  in  data 7 ottobre 1996 (liv. IV - X), in sostituzione dei
disapplicati art. 36 della legge n. 70/1975 e art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 171/1991;
    Vista la deliberazione della giunta amministrativa nell'esercizio
delle  funzioni  di  consiglio di amministrazione per il personale in
data 8 aprile 1999, n. 188/99;
    Vista la circolare del CNR del 25 giugno 1999, n. 17;

                              Dispone:

                               Art. 1.
    E'  indetta  una  pubblica selezione, per titoli e colloquio, per
l'assunzione  di  una  unita'  di  personale  diplomato  a contratto,
profilo  di collaboratore tecnico, ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L.
del  comparto  Istituzioni  ed  enti  di ricerca e sperimentazione, a
fronte   delle  entrate  previste  dal  contratto  di  collaborazione
scientifica  "Sinpref",  Sistema  integrato  per  la previsione della
qualita' e quantita' del frumento duro in pre-raccolta, stipulato fra
questo  Istituto  e CO.RI.AL. S.c.p.a, Consorzio ricerche alimentari.
Il  contratto avra' la durata di un anno ed e' rinnovabile di anno in
anno  in  presenza  della  necessaria  disponibilita'  finanziaria  e
comunque non superiore a cinque anni complessivi.