IL RETTORE Visto il decreto legislativo 31 agosto 1945, n. 660; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482; Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808; Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574; Vista la legge 2 giugno 1981, n. 270; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444; Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23; Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958; Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158, ed in particolare l'art. 5; Visti gli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'attuazione di un programma di progetti speciali finalizzati a favorire l'occupazione; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Considerato che con decreto ministeriale 27 luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1988, registro n. 58, foglio n. 109, sono state apportate modifiche al decreto ministeriale 20 maggio 1983, concernente la normativa concorsuale del personale non docente dell'universita'; Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Visto il decreto-legge n. 344/1990 convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche; Visti gli articoli 17 e seguenti della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, concernenti l'attuazione di un intervento straordinario finalizzato a promuovere l'occupazione; Visto l'art. 11 della legge regionale 23 dicembre 1993, n. 54; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto l'art. 38 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2; Vista la legge regionale 31 gennaio 1994, n. 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, ed in particolare l'art. 3; Visti gli articoli 5 e 13 della legge regionale 30 marzo 1994, n. 13; Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione di questa Universita', assunta in data 24 ottobre 1994; Vista la delibera della giunta regionale del 22 settembre 1995, con la quale sono state individuate rispettivamente l'Universita' degli studi di Cagliari e la clinica di neuropsichiatria infantile come soggetto attuatore e come soggetto esecutore, di un intervento straordinario concernente "Prevenzione e diagnosi precoce della sclerosi multipla"; Vista la delibera della giunta regionale 10 novembre 1995, n. 5307, con la quale, fra l'altro, e' autorizzato l'impegno della spesa attinente l'attivazione del progetto sopracitato; Visto lo statuto dell'Ateneo, emanato con decreto rettorale del 18 dicembre 1995 in Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 5 dell'8 gennaio 1996; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'art. 1 punto 4; Visto il contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto Universita', sottoscritto in data 21 maggio 1996; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali cui si fa riferimento per quanto riguarda il trattamento economico del personale da avviare al lavoro, nell'ambito del progetto suindicato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693; Considerato che ai sensi dell'art. 92, legge regionale n. 11/1988, l'avviamento ed il rapporto di lavoro sono regolati dalla legislazione vigente; e che lo stesso rapporto di lavoro deve intendersi a termine, con natura privatistica prescritta dall'art. 17, punto 4, della legge regionale n. 27/1993; Stante l'esigenza di procedere all'assunzione di un collaboratore tecnico - psicologo (settima qualifica - area funzionale tecnicoscientifica e socio-sanitaria); Considerato che per il reclutamento della suindicata figura professionale, si da' applicazione alle disposizioni vigenti in materia di assunzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693; Considerato che per quanto riguarda i requisiti di accesso al concorso pubblico di cui al presente bando, l'art. 17 - punto 6 - della legge regionale n. 27/1993 detta che "gli interventi di cui alla presente legge sono destinati ad incentivare l'occupazione di persone nate o residenti in Sardegna da almeno cinque anni ed a figli di genitore nato in Sardegna"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; Decreta: Art. 1. Indizione concorso In applicazione dell'art. 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, presso l'Universita' degli studi di Cagliari - Clinica di neuropsichiatria infantile, e' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato di un collaboratore tecnico (settima qualifica - area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria), mediante contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato della durata di un anno, rinnovabile di anno in anno fino alla durata massima di ulteriori anni due.