IL RETTORE

    Visto il decreto legislativo 31 agosto 1945, n. 660;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
    Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
    Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
    Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
    Vista la legge 2 giugno 1981, n. 270;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre 1981;
    Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984,
n. 571;
    Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
    Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
    Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;
    Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
    Vista   la  legge  22 aprile  1987,  n. 158,  ed  in  particolare
l'art. 5;
    Visti  gli  articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988,
n. 11,   e   successive  modificazioni  e  integrazioni,  concernenti
l'attuazione  di  un  programma  di  progetti  speciali finalizzati a
favorire l'occupazione;
    Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Considerato   che   con   decreto  ministeriale  27 luglio  1988,
registrato  alla  Corte  dei conti il 3 ottobre 1988, registro n. 58,
foglio n. 109, sono state apportate modifiche al decreto ministeriale
20 maggio  1983,  concernente  la normativa concorsuale del personale
non docente dell'universita';
    Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n. 116;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Visto il decreto-legge n. 344/1990 convertito in legge 23 gennaio
1991, n. 21;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche;
    Visti  gli articoli 17 e seguenti della legge regionale 30 giugno
1993,  n. 27, concernenti l'attuazione di un intervento straordinario
finalizzato a promuovere l'occupazione;
    Visto l'art. 11 della legge regionale 23 dicembre 1993, n. 54;
    Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    Visto l'art. 38 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2;
    Vista la legge regionale 31 gennaio 1994, n. 3;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, ed in particolare l'art. 3;
    Visti  gli  articoli 5  e 13 della legge regionale 30 marzo 1994,
n. 13;
    Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione di questa
Universita', assunta in data 24 ottobre 1994;
    Vista  la  delibera della giunta regionale del 22 settembre 1995,
con  la  quale  sono  state individuate rispettivamente l'Universita'
degli  studi  di  Cagliari e la clinica di neuropsichiatria infantile
come  soggetto  attuatore e come soggetto esecutore, di un intervento
straordinario  concernente  "Prevenzione  e  diagnosi  precoce  della
sclerosi multipla";
    Vista  la  delibera  della  giunta  regionale  10 novembre  1995,
n. 5307,  con  la  quale, fra l'altro, e' autorizzato l'impegno della
spesa attinente l'attivazione del progetto sopracitato;
    Visto  lo  statuto dell'Ateneo, emanato con decreto rettorale del
18 dicembre  1995  in  Gazzetta  Ufficiale supplemento ordinario n. 5
dell'8 gennaio 1996;
    Vista  la  legge  28 dicembre  1995,  n. 549,  ed  in particolare
l'art. 1 punto 4;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  dei  dipendenti  del
comparto Universita', sottoscritto in data 21 maggio 1996;
    Visto   il   contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  i
dipendenti degli studi professionali cui si fa riferimento per quanto
riguarda il trattamento economico del personale da avviare al lavoro,
nell'ambito del progetto suindicato;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
    Considerato   che   ai   sensi   dell'art. 92,   legge  regionale
n. 11/1988, l'avviamento ed il rapporto di lavoro sono regolati dalla
legislazione  vigente;  e  che  lo  stesso  rapporto  di  lavoro deve
intendersi    a   termine,   con   natura   privatistica   prescritta
dall'art. 17, punto 4, della legge regionale n. 27/1993;
    Stante l'esigenza di procedere all'assunzione di un collaboratore
tecnico   -   psicologo   (settima   qualifica   -   area  funzionale
tecnicoscientifica e socio-sanitaria);
    Considerato  che  per  il  reclutamento  della  suindicata figura
professionale,  si  da'  applicazione  alle  disposizioni  vigenti in
materia  di  assunzione,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica   9 maggio   1994,  n. 487,  modificato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
    Considerato  che  per  quanto  riguarda i requisiti di accesso al
concorso  pubblico  di  cui  al presente bando, l'art. 17 - punto 6 -
della  legge  regionale  n. 27/1993  detta che "gli interventi di cui
alla  presente  legge  sono destinati ad incentivare l'occupazione di
persone nate o residenti in Sardegna da almeno cinque anni ed a figli
di genitore nato in Sardegna";
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                         Indizione concorso

    In applicazione dell'art. 92 della legge regionale 4 giugno 1988,
n. 11,   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,   presso
l'Universita'  degli  studi di Cagliari - Clinica di neuropsichiatria
infantile,  e' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'assunzione a tempo determinato di un collaboratore tecnico (settima
qualifica  -  area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria),
mediante  contratto  di lavoro subordinato di diritto privato a tempo
determinato della durata di un anno, rinnovabile di anno in anno fino
alla durata massima di ulteriori anni due.