IL RETTORE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158, di conversione del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1994, n. 174 concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto lo statuto dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, e successive modifiche; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 e il decreto ministeriale 23 giugno 1997 e 26 febbraio 1999 di individuazione e rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari; Viste le leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, cosi' come modificate dalla legge 16 giugno 1998, n. 191 e dal decreto Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370; Vista la disponibilita' finanziaria dell'Universita' di Pisa; Vista la delibera n. 46 del 27 gennaio 2000 con la quale la facolta' di economia ha chiesto il reclutamento di ricercatori universitari; Vista la delibera in data 16 marzo 1999 con la quale il senato accademico di questo Ateneo ha individuato le affinita' tra i settori scientifico-disciplinari; Vista la delibera in data 29 febbraio 1999 con la quale il senato accademico di questo Ateneo ha approvato l'assegnazione al settore scientifico-disciplinare deliberata dalla competente facolta' e autorizzato la valutazione comparativa; Decreta: Art. 1. Oggetto della valutazione comparativa L'Universita' di Pisa (di seguito denominata Universita') indice, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e secondo le norme del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, due procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori universitari presso la facolta' e nei settori scientifico-disciplinari (SSD) indicati nella tabella seguente. BANDO R.00.03 N. Ordine SSD Facoltà N. Posti - - - - 1 P02A Economia 1 Economia aziendale 2 P02B Economia 1 Economia e gestione delle imprese Per l'elenco delle discipline afferenti a ciascun settore scientifico-disciplinare si rinvia al decreto ministeriale 26 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 marzo 1999 come rettificato dal decreto ministeriale 4 maggio 1999. Al presente bando si fara' riferimento con la sigla R.00.03. Per ogni procedura la commissione giudicatrice indichera' i vincitori, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998. La tipologia di impegno scientifico e didattico richiesta ai ricercatori reclutati e' la seguente: N. 1-SSD P02A: Impegno scientifico e didattico: l'impegno didattico, riferito all'insegnamento di economia aziendale (aspetti istituzionali e metodologici) consiste nell'assolvimento dei compiti richiesto dal regolamento didattico. N. 1-SSD P02B: Impegno scientifico e didattico: e' richiesta una conoscenza approfondita di marketing per le imprese produttive di largo consumo, con particolare riferimento all'analisi della domanda. E' altresi' richiesta una conoscenza delle problematiche delle imprese commerciali e industriali, stante la necessita' di impegno didattico in tali aree del settore P02B.