IL DIRETTORE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; Vista la legge 5 maggio 1997, n. 127; Visto il C.C.N.L. del Comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione; Vista la delibera del consiglio direttivo n. 449/1999 in data 25 novembre 1999; Visto l'accordo di programma stipulato tra il CNR - Istituto inquinamento atmosferico e il Ministero dell'ambiente - S.I.A.R. in data 21 dicembre 99 avente per oggetto: "Accordo programmatico per lo svolgimento delle attivita' previste dai protocolli per il controllo delle emissioni di composti precursori dei fotossidanti e dei loro flussi transfrontalieri e per la caratterizzazione e valutazione comparata delle emissioni derivanti dall'utilizzo di combustibili ORIMULSION 400, carbone e olio combustibile ATZ in grandi impianti di combustione (studio pilota)". Dispone: Art. 1. Al Consiglio nazionale delle ricerche, per le esigenze dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico area della ricerca di Roma, occorre una unita' di personale laureato da assumere a contratto a carico dei fondi derivanti dal contratto con il Ministero dell'ambiente SIAR, ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, mediante pubblica selezione per titoli e colloquio. Si richiedono: a) diploma di laurea in chimica industriale, conseguito da almeno tre anni. Non sono ammessi titoli equipollenti; b) buona esperienza nei seguenti campi: sviluppo di metodi analitici per le misure di inquinanti ambientali; analisi dei piu' importanti processi industriali relativi alle emissioni di inquinanti organici ed inorganici; esperienza spettrometria di massa; c) conoscenza della lingua inglese. Il contratto di lavoro avra' la durata di un anno, rinnovabile fino ad un massimo di tre anni in presenza della necessaria disponibilita' finanziaria.