IL DIRETTORE GENERALE
                  per il personale dei carabinieri

    Vista  la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  4 gennaio  1968,  n. 15,  recante  norme  sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista    la   legge   11 dicembre   1969,   n. 910,   concernente
provvedimenti urgenti per l'universita' e successive modificazioni ed
integrazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
    Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, concernente l'ordinamento
della professione di psicologo;
    Vista  la  legge  1o febbraio  1989, n. 53, concernente modifiche
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei vicebrigadieri, dei
graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della  guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di Stato, agli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la   razionalizzazione   dell'organizzazione   delle  amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli   2  e  4  della  succitata  legge  7 agosto  1990,  n. 241,
nell'ambito dell'amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, concernente
l'istituzione  dei  ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali
in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
carabinieri;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'amministrazione della difesa;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di   decisione   e   di   controllo  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente  la  riforma  strutturale  delle  Forze  armate,  a norma
dell'art.  1,  comma 1, lettere a), b), e h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Vista  la  legge  18 febbraio  1999, n. 28, recante, tra l'altro,
disposizioni in materia tributaria;
    Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999, concernente il nuovo
elenco  delle  imperfezioni  e delle infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio volontario femminile, la quale
dispone, tra l'altro, che il reclutamento del personale femminile nei
ruoli delle Forze armate deve aver luogo a partire dall'anno 2000;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Considerato  che  per dare immediata attuazione alle disposizioni
della   sopracitata   legge   20 ottobre   1999,  n. 380,  in  attesa
dell'emanazione  del decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma
5, della legge medesima, che dovra' definire i requisiti di idoneita'
fisio-psico-attitudinali   richiesti   al   personale  femminile  che
partecipi  ai concorsi di reclutamento nei ruoli delle Forze armate e
le  relative  modalita' di accertamento, occorre consentire che detto
personale possa presentare domanda di partecipazione, con riserva, al
concorso  indetto  con  il  presente  decreto  nei  medesimi  termini
previsti per i concorrenti di sesso maschile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e
nel  Corpo  della  guardia  di  finanza a mente dell'art. 1, comma 2,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
    Visto  il decreto ministeriale 9 febbraio 2000, che, nel definire
i   ruoli   dell'Esercito   nei  quali  avverra'  nell'anno  2000  il
reclutamento  di  personale  femminile  ha fissato al 100% l'aliquota
percentuale  di  detto  personale che potra' essere immesso nel ruolo
tecnico dell'Arma dei carabinieri;
    Ravvisata   l'esigenza   di   emanare   successive   disposizioni
integrative  concernenti  il  personale  femminile che abbia prodotto
domanda  di  partecipazione al concorso, per gli aspetti che verranno
disciplinati  dal decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 5,
della piu' volte citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, con riserva di
disporre  la  revoca  del presente decreto, nella parte relativa alla
partecipazione del personale femminile, qualora la data di emanazione
del medesimo risultasse incompatibile con quella di svolgimento delle
fasi della procedura concorsuale;
    Ravvisata  l'opportunita'  di prevedere una prova di preselezione
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova
non   abbia  luogo,  per  motivi  di  economicita'  e  di  speditezza
dell'azione   amministrativa,   qualora   il   numero  delle  domande
presentate per una o piu' delle specialita'/specializzazioni previste
venisse  ritenuto  compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma
dei  carabinieri  e  con  i  termini  di  conclusione  della relativa
procedura concorsuale;
    Ritenuto  che, qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione alle
successive  prove  scritte  di  concorrenti in misura non superiore a
venti    volte    quello    dei    posti    previsti    in   ciascuna
specialita'/specializzazione offra adeguata garanzia di selezione;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
otto  tenenti  in  servizio  permanente  effettivo  del ruolo tecnico
dell'Arma dei carabinieri.
    2.  I  posti di cui al precedente comma 1 sono ripartiti nel modo
seguente per specialita' e relative specializzazioni:
      a) specialita' informatica: quattro posti;
      b) specialita' psicologia applicata: due posti;
      c) specialita'  investigazioni  scientifiche - specializzazione
fisica: un posto;
      d) specialita'  investigazioni  scientifiche - specializzazione
chimica: un posto.
    3.  Al  concorso  possono  partecipare  concorrenti  sia di sesso
maschile  che  femminile.  Tuttavia, i concorrenti di sesso femminile
sono ammessi, per le motivazioni indicate nelle premesse del presente
decreto,  a  presentare  domanda  di  partecipazione  al concorso con
riserva  di emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 1,
comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, citata nelle premesse.
    4.  Qualora  il  decreto  ministeriale  indicato  nel  precedente
comma 3  non  fosse  emanato  in  tempi  compatibili  con  le date di
svolgimento  delle  varie  fasi  della  procedura  concorsuale, nella
Gazzetta  Ufficiale  -  4a serie speciale - del 16 maggio 2000 verra'
pubblicato  il  decreto  di revoca del presente decreto limitatamente
alla  partecipazione  al  concorso  del  personale  femminile.  Detta
pubblicazione  avra'  valore  di  notifica  a tutti gli effetti e per
tutti  i  concorrenti.  Nella  stessa  Gazzetta  Ufficiale - 4a serie
speciale  -  del  16 maggio  2000  tale  pubblicazione  potra' essere
rinviata a data successiva.