IL DIRETTORE GENERALE per il personale dei carabinieri Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'universita' e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, concernente l'ordinamento della professione di psicologo; Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, agli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della difesa; Visto il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, concernente l'istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), b), e h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante, tra l'altro, disposizioni in materia tributaria; Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999, concernente il nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio volontario femminile, la quale dispone, tra l'altro, che il reclutamento del personale femminile nei ruoli delle Forze armate deve aver luogo a partire dall'anno 2000; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei; Considerato che per dare immediata attuazione alle disposizioni della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 5, della legge medesima, che dovra' definire i requisiti di idoneita' fisio-psico-attitudinali richiesti al personale femminile che partecipi ai concorsi di reclutamento nei ruoli delle Forze armate e le relative modalita' di accertamento, occorre consentire che detto personale possa presentare domanda di partecipazione, con riserva, al concorso indetto con il presente decreto nei medesimi termini previsti per i concorrenti di sesso maschile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza a mente dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380; Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2000, che, nel definire i ruoli dell'Esercito nei quali avverra' nell'anno 2000 il reclutamento di personale femminile ha fissato al 100% l'aliquota percentuale di detto personale che potra' essere immesso nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri; Ravvisata l'esigenza di emanare successive disposizioni integrative concernenti il personale femminile che abbia prodotto domanda di partecipazione al concorso, per gli aspetti che verranno disciplinati dal decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 5, della piu' volte citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, con riserva di disporre la revoca del presente decreto, nella parte relativa alla partecipazione del personale femminile, qualora la data di emanazione del medesimo risultasse incompatibile con quella di svolgimento delle fasi della procedura concorsuale; Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande presentate per una o piu' delle specialita'/specializzazioni previste venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale; Ritenuto che, qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione alle successive prove scritte di concorrenti in misura non superiore a venti volte quello dei posti previsti in ciascuna specialita'/specializzazione offra adeguata garanzia di selezione; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di otto tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri. 2. I posti di cui al precedente comma 1 sono ripartiti nel modo seguente per specialita' e relative specializzazioni: a) specialita' informatica: quattro posti; b) specialita' psicologia applicata: due posti; c) specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione fisica: un posto; d) specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione chimica: un posto. 3. Al concorso possono partecipare concorrenti sia di sesso maschile che femminile. Tuttavia, i concorrenti di sesso femminile sono ammessi, per le motivazioni indicate nelle premesse del presente decreto, a presentare domanda di partecipazione al concorso con riserva di emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, citata nelle premesse. 4. Qualora il decreto ministeriale indicato nel precedente comma 3 non fosse emanato in tempi compatibili con le date di svolgimento delle varie fasi della procedura concorsuale, nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 16 maggio 2000 verra' pubblicato il decreto di revoca del presente decreto limitatamente alla partecipazione al concorso del personale femminile. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 16 maggio 2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata a data successiva.