IL DIRETTORE DEL SERVIZIO per l'organizzazione, per il bilancio e per il personale Vista la legge 16 dicembre 1999, n. 494, che reca disposizioni temporanee per agevolare gli interventi e i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000; Visto, in particolare, l'art. 12, secondo comma, che autorizza il Ministero della sanita', per l'assolvimento dei compiti di profilassi internazionale, ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e revocabili - sino al 30 giugno 2001 ed entro il limite di complessive centosessanta unita' - di personale medico, tecnico-sanitario ed amministrativo, non appartenente alla pubblica amministrazione; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 marzo 2000, concernente l'individuazione delle modalita' per il conferimento dei predetti incarichi; Visti la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recanti disposizioni in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di pari opportunita' pe l'accesso al lavoro; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modifiche; Rende noto che il Ministero della sanita' intende conferire incarichi temporanei e revocabili, giusta l'autorizzazione prevista dal succitato art. 12 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, a personale medico, tecnico, sanitario ed amministrativo, non appartenente alla pubblica amministrazione. La scelta del personale idoneo e l'attribuzione dei suddetti incarichi avverra' con le seguenti modalita': Art. 1. Numero incarichi conferibili Durata massima e sedi di lavoro Nel limite massimo delle complessive centosessanta unita' autorizzate, gli incarichi sono conferiti in conformita' alla distribuzione territoriale indicata nella seguente tabella, salvo possibili successive modifiche per motivi di servizio: ----> Vedere tabella <---- Gli aspiranti dovranno, pertanto, indicare nell'istanza di ammissione, in base ai requisiti posseduti, per quale tipologia di incarico intendono concorrere e prescegliere la regione, tra quelle sopra specificate, ove saranno destinati a svolgere l'incarico predetto. Gli incarichi sono conferiti sino al 30 giugno 2001 e' possono essere revocati in ogni momento per sopravvenute esigenze di servizio. La durata dell'incarico sara' determinata, per ciascuno dei concorrenti idonei, con contratto individuale. Nello stesso contratto saranno definiti i termini pe l'effettuazione dell'attivita' di collaborazione richiesta, che dovra' comunque avere carattere di continuita' ed esclusivita'.