IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

    Visto il regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente
norme  relative  al  reclutamento  e  all'avanzamento degli ufficiali
della Regia Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista   la   legge   16 agosto   1962,  n. 1303,  concernente  il
riordinamento  del  Corpo  di  commissariato aeronautico e successive
modificazioni;
    Vista   la   legge   26 gennaio   1963,   n. 52,  concernente  il
riordinamento   del   Corpo   del   genio  aeronautico  e  successive
modificazioni;
    Vista   la   legge   13 dicembre  1966,  n. 1111,  recante  norme
concernenti    gli    ufficiali   medici   in   servizio   permanente
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  del  Corpo della
guardia di pubblica sicurezza;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
unificazione  e  riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e  di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di  servizio  per  gli  ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario   dell'Esercito   e  dei  corpi  sanitari  della  Marina  e
dell'Aeronautica;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
specifici  limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai concorsi per la
nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla  imposta  di  bollo  per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente  modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente  ai  corsi  di  laurea  della  facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
    Visto   il   decreto  ministeriale  18 aprile  1990,  concernente
approvazione  del  nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che  sono  causa  di  non  idoneita' ai servizi di navigazione aerea,
pubblicato   nel  giornale  ufficiale  del  Ministero  della  difesa,
dispensa n. 24 del 16 giugno 1990 e successive modificazioni;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla
cittadinanza;
    Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, recante
norme  in  materia  di  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista  la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente  la  riforma  strutturale  delle  Forze  armate,  a norma
dell'art.  1,  comma  1, lettere a), b) e h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,  requisiti  di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita'  di  svolgimento  dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento  dei ruoli normali dell'Aeronautica militare, emanato in
applicazione   all'articolo  3,  comma  2,  del  sopracitato  decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
    Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999, concernente il nuovo
elenco  delle  imperfezioni  e delle infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale  dispone,  tra  l'altro,  che il reclutamento del personale
femminile  nei  ruoli  delle  Forze  armate deve aver luogo a partire
dall'anno 2000;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999,n. 125,  concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  ministeriale  9 febbraio 2000, concernente la
definizione  dei  ruoli  dell'Aeronautica militare nei quali avverra'
nell'anno  2000  il  reclutamento  di  personale  femminile  e  delle
rispettive aliquote percentuali massime di detto personale che potra'
essere immesso nei ruoli normali di ciascun Corpo;
    Considerato  che  per dare immediata attuazione alle disposizioni
della   sopracitata   legge   20 ottobre   1999,  n. 380,  in  attesa
dell'emanazione  del decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma
5, della legge medesima, che dovra' definire i requisiti di idoneita'
fisio-psico-attitudinali   richiesti   al   personale  femminile  che
partecipi  ai concorsi di reclutamento nei ruoli delle Forze armate e
le  relative  modalita' di accertamento, occorre consentire che detto
personale  possa  presentare domanda di partecipazione con riserva ai
concorsi  indetti  con  il  presente  decreto  nei  medesimi  termini
previsti per i concorrenti di sesso maschile;
    Ravvisata,    pertanto,    l'esigenza   di   emanare   successive
disposizioni integrative concernenti il personale femminile che abbia
prodotto  domanda  di partecipazione ai concorsi, per gli aspetti che
verranno  disciplinati dal decreto ministeriale previsto dall'art. 1,
comma  5,  della piu' volte citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, con
riserva  di  disporre  la  revoca  del  presente decreto, nella parte
relativa alla partecipazione del personale femminile, qualora la data
di  emanazione  del  medesimo  risultasse incompatibile con quelle di
svolgimento delle fasi delle procedure concorsuali;
    Ravvisata  l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'art. 16 del
sopracitato  decreto  ministeriale  21 dicembre  1998,  una  prova di
preselezione  cui  sottoporre  i concorrenti, con riserva di disporre
che  detta  prova  non  abbia  luogo, per motivi di economicita' e di
speditezza   dell'azione  amministrativa,  qualora  il  numero  delle
domande presentate in uno o piu' dei concorsi indetti con il presente
decreto  venisse  ritenuto  compatibile  con le esigenze di selezione
della Forza armata;
    Ritenuto  che, qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione alle
successive prove concorsuali di concorrenti in misura non superiore a
quindici  volte  quello  dei posti previsti in ciascun concorso offra
adeguata garanzia di selezione;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  Sono  indetti  per  l'anno  2000  i sottonotati concorsi, per
titoli  ed  esami,  per  la  nomina di tenenti in servizio permanente
effettivo dei ruoli normali dell'Aeronautica militare:
      a)  concorso  per la nomina di 10 tenenti nel ruolo normale del
Corpo di commissariato aeronautico;
      b)  concorso  per la nomina di 10 tenenti nel ruolo normale del
Corpo del genio aeronautico, cosi' suddivisi:
        specialita' ingegneri costruzioni aeronautiche: n. 2;
        specialita' ingegneri elettronici: n. 2;
        specialita' chimici: n. 3;
        specialita' fisici: n. 3.
    Qualora  i  posti  messi  a  concorso  per  una  o  piu' di dette
specialita'  non dovessero, in tutto o in parte, essere ricoperti per
insufficienza  di  concorrenti  idonei,  gli  stessi  potranno essere
devoluti ai concorrenti idonei in altre specialita', secondo l'ordine
della graduatoria generale di merito.
      c)  concorso  per  la nomina di 3 tenenti nel ruolo normale del
Corpo sanitario aeronautico.
    2.  Ai  concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile.
    3.  I  concorrenti  di  sesso femminile sono ammessi a presentare
domanda  di  partecipazione al concorso con riserva di emanazione del
decreto  ministeriale  previsto  dall'art.  1,  comma  5, della legge
20 ottobre 1999, n. 380, citata nelle premesse.
    4.  Qualora il decreto ministeriale indicato nel precedente comma
3,  non fosse emanato in tempi compatibili con le date di svolgimento
delle   varie   fasi  della  procedura  concorsuale,  nella  Gazzetta
Ufficiale  - 4a serie speciale - del 16 maggio 2000 verra' pubblicato
il   decreto  di  revoca  del  presente  decreto  limitatamente  alla
partecipazione   al   concorso   del   personale   femminile.   Detta
pubblicazione  avra'  valore  di  notifica  a tutti gli effetti e per
tutti  i  concorrenti.  Nella  stessa  Gazzetta  Ufficiale - 4a serie
speciale  -  del  16 maggio  2000,  tale  pubblicazione potra' essere
rinviata ad una data successiva.
    5.  In  ciascuno  dei  concorsi  di cui al precedente comma 1, il
numero  dei  posti  potra'  subire  modificazioni,  fino alla data di
approvazione  della  relativa  graduatoria  di  merito, qualora fosse
necessario soddisfare sopravvenute esigenze della Forza armata.