IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 20 maggio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra donne e uomini per l'accesso al lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativa ai portatori di handicap; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 ed in particolare l'art. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi pubblici; Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, recante il regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione amministrativa; Vista la legge n. 448 del 23 dicembre 1998; Vista la legge n. 28 del 18 febbraio 1999; Vista l'ordinanza per il reclutamento del personale amministrativo tecnico ausiliare approvata nella seduta del Consiglio d'amministrazione del 7 settembre 1999; Vista la legge n. 488 del 23 dicembre 1999, art. 20, comma 3; Visto il decreto e delibere di altre autorita' n. 488 del 26 marzo 2000 con cui sono state apportate modifiche alla pianta organica; Tenuto conto che le esigenze di servizio emerse in relazione ai flussi organizzativi inducono a mettere a concorso ad un posto di collaboratore elaborazione dati, settima qualifica funzionale, area funzionale elaborazione dati; Considerato che la riserva di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987, risulta essere inoperante; Considerato che, la riserva del 15% dei posti in dotazione organica destinata agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 482/1968, relativi all'area funzionale elaborazione dati, settima qualifica funzionale, prevista dall'art. 5, comma 3, punto 1) del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, risulta essere inoperante; Accertato che la riserva di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, modificata dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, del 20% delle vacanze annuali dei posti destinati al concorso, in favore dei militari in ferma di leva prolungata e dei volontari specializzati delle tre forze armate, congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale, risulta essere inoperante; Accertato che la riserva di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 574, del 2% dei posti destinati al concorso, in favore degli ufficiali di complemento della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale, risulta essere inoperante; Accertata la vacanza del posto da coprire; Decreta: Art. 1. Numero dei posti 1. E' indetto un concorso pubblico per esami, ad un posto di collaboratore elaborazione dati, settima qualifica funzionale, area funzionale elaborazione dati, con compiti di gestione di sistemi, presso l'Universita' degli studi Roma Tre.