IL RETTORE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modifiche;
    Vista la legge 21 febbraio 1960, n. 28;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980
n. 382;
    Vista  la legge 22 aprile 1987, n. 158 di conversione del decreto
legge 2 marzo 1987 n. 57;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1994,
n. 174  concernente  il  regolamento  recante  norme sull'accesso dei
cittadini  degli  Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  lo  statuto  dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto
rettorale 30 settembre 1994, n. 1196 e successive modifiche;
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e
6 maggio   1994   e   il   decreto   ministeriale  23 giugno  1997  e
26 febbraio 1999  di  individuazione  e  rideterminazione dei settori
scientifico disciplinari degli insegnamenti universitari;
    Viste  le  leggi  15 marzo  1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127,
cosi'  come  modificate  dalla  legge  16 giugno  1998,  n. 191 e dal
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
    Vista  a  legge  3 luglio  1998,  n. 210  recante  norme  per  il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390  recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure
per  il  reclutamento  dei  professori  universitari  di  ruolo e dei
ricercatori;
    Vista la disponibilita' finanziaria dell'Universita' di Pisa;
    Vista  la  delibera del 20 marzo 2000 con la quale la facolta' di
lingue   e  letterature  straniere  ha  chiesto  il  reclutamento  di
professori ordinari:
    Vista  la  delibera  in data 16 marzo 1999 con la quale il Senato
accademico di questo ateneo ha individuato le affinita' tra i settori
scientifico disciplinari;
    Vista legge 19 ottobre 1999, n. 370;
    Vista  la  delibera  in data 28 marzo 2000 con la quale il Senato
accademico  di  questo  ateneo ha approvato l'assegnazione ai settori
scientifico  discipliriari  deliberata  dalla  competente  facolta' e
autorizzato le valutazioni comparative;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                Oggetto della valutazione comparativa

    L'Universita' di Pisa (di seguito denominata Universita') indice,
ai  sensi  della  legge  3 luglio 1998 n. 210, e secondo le norme del
regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
19 ottobre  1998 n. 390, una procedura di valutazione comparativa per
il  reclutamento  di  professori  ordinari  presso  la facolta' e nei
settori scientifico disciplinari (SSD) indicati:
    Bando:  O.00.07 - n. ordine: 1 - settore scientifico disciplinare
M06A  (geografia),  facolta'  di  lingue  e letterature straniere: un
posto.
    Per   l'elenco  delle  discipline  afferenti  a  ciascun  settore
scientifico   disciplinare   si   rinvia   al   decreto  ministeriale
26 febbraio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 61 del
15 marzo  1999  come  rettificato  dal  decreto ministeriale 4 maggio
1999.
    Al presente bando si fara' riferimento con la sigla O.00.07.
    Per  ogni  procedura  la  commissione  giudicatrice indichera' al
massimo  tre  idonei,  secondo  quanto previsto dall'art. 5, comma 2,
della legge n. 210/1998.
    La  tipologia  di  impegno  scientifico  e didattico richiesta ai
professori reclutati e' la seguente:
    N. 1-SSD M06A:
      Impegno  didattico  scientifico:  competenze  in geografia, con
particolare  riferimento  alla  geografia  delle  lingue  e geografia
dell'europa,  nonche'  in ricerche sulla geografia della popolazione,
dell'agricoltura  e  del  turismo  principalmente  dell'Italia  e con
particolare riferimento a paesi stranieri.