IL RETTORE

    Vista  la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega al
Governo  per  il riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia  di  formazione  e  per  la  sperimentazione  organizzativa  e
didattica;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382,  concernente  il  riordinamento della docenza universitaria e
relativa  fascia di formazione, nonche' sperimentazione organizzativa
e didattica e successive integrazioni e modificazioni;
    Visto  il  testo  unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili dello Stato di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e
integrazioni;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
    Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al
principio  costituzionale dell'autonomia universitaria, prevedendo il
riconoscimento  dell'autonomia  didattica scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile degli Atenei;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
sull'accesso ai documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  in materia di azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 37;
    Vista  la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5 con cui e' stato
dato avvio all'autonomia finanziaria dell'Universita';
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 12 aprile
1994,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1994
relativo   all'individuazione  dei  settori  scientifico-disciplinari
degli  insegnamenti  universitari,  ai sensi dell'art. 14 della legge
n. 341/1990;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, sulle norme di accesso per i cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea;
    Visto   il  decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n. 626,  e
successive integrazioni e modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto-legge  21 aprile  1995,  n. 120, convertito in
legge  21 giugno  1995,  n. 236,  e modificazioni successive, art. 9,
relativo alla ricusazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
    Vista   la   legge   31 dicembre   1996,   n. 675,  e  successive
integrazioni e modificazioni;
    Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127, su misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e successive integrazioni e
modificazioni;
    Visto   lo  statuto  di  autonomia  dell'Universita'  di  Ancona,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1998;
    Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390,  in  materia di modalita' di espletamento delle procedure per
il  reclutamento  dei  professori  e  dei ricercatori universitari di
ruolo, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 210/1998;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 403 del
20 ottobre  1998  in  materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative;
    Vista la delibera del senato accademico in data 23 febbraio 1999;
    Visto  il  decreto  ministeriale del 26 febbraio 1999, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 61  del  15 marzo 1999 con cui vengono
rideterminati   i  settori  scientifico-disciplinari  e  definite  le
affinita'  tra  i  predetti  settori,  ai soli fini ed effetti di cui
all'art. 3,  comma  6,  del  decreto  del Presidente della Repubblica
n. 390/1998;
    Vista  la  delibera  del senato accademico in data 16 marzo 1999,
con   la   quale   vengono  ripartite  le  risorse  tra  le  facolta'
dell'Ateneo;
    Vista la richiesta di copertura mediante procedura di valutazione
comparativa  di  un  posto  di  professore  universitario di ruolo di
seconda  fascia  formulata dal consiglio della facolta' di medicina e
chirurgia in data 8 marzo 2000;
    Vista  la  delibera  del senato accademico in data 21 marzo 2000,
relativa alla destinazione del posto alla facolta' sopraindicata;
    Vista  la  delibera  del  consiglio  di  amministrazione  in data
24 marzo 2000, con cui si accerta la disponibilita' finanziaria;
    Accertato  il  rispetto  dei limiti di spesa previsti dalla legge
27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, comma 4;

                              Decreta:

                               Art. 1.

Procedure      di      valutazione      comparativa     e     settori
                      scientifico-disciplinari

    E'  indetta  una  procedura  di  valutazione  comparativa  per la
copertura  di  un  posto di professore universitario di ruolo, fascia
degli  associati,  presso l'Universita' degli studi di Ancona come di
seguito indicato:

             Facolta' di medicina e chirurgia (un posto)

    Settore  scientifico-disciplinare  F08A - Chirurgia generale - un
posto:
      chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;
      chirurgia dell'apparato digerente;
      chirurgia endoscopica;
      chirurgia generale;
      chirurgia generale ricostruttiva;
      chirurgia geriatrica;
      chirurgia oncologica;
      chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo;
      chirurgia toracica e vascolare;
      endocrinochirurgia;
      fisiopatologia chirurgica;
      semeiotica e metodologia chirurgica;
      semeiotica funzionale e strumentale.
    Tipologia  di  impegno  didattico  e  scientifico  richiesto:  la
tipologia  di impegno didattico-scientifico sara' relativa a ricerche
nel  campo  delle  nuove  tecniche  e  tecnologie  in  chirurgia.  La
tipologia  dell'impegno  didattico sara' relativa all'insegnamento, e
suo  coordinamento,  della  chirurgia generale nel corso di laurea in
medicina   e   chirurgia  e  nelle  Scuole  di  specializzazione  con
particolare   riguardo   alla  chirurgia  mininvasiva  addominale  ed
endoluminale.  La  chirurgia  mininvasiva addominale ha rivoluzionato
negli  ultimi anni la chirurgia tradizionale, consentendo di eseguire
tutti i tipi di interventi con minimo trauma per il paziente, ridotta
morbilita'  e rapidissima ripresa delle funzioni vitali e si e' cosi'
configurata  una  nuova  branca  specialistica  della  chirurgia  che
richiede   specifiche  conoscenze  nonche'  preparazione  scientifico
dottrinale da parte degli operatori.
    Numero massimo di pubblicazioni da presentare: n. 20.