IL DIRETTORE DEL CERIS ISTITUTO DI RICERCA SULL'IMPRESA E LO SVILUPPO

    Vista   la  delibera  n. 225  del  Consiglio  di  presidenza  del
30 aprile  1998, con la quale e' stata emanata la "direttiva generale
per  la  predisposizione  dei  bandi  delle borse di studio a livello
centrale e decentrato dell'Ente";
    Vista  la  delibera  del  Consiglio  direttivo del CNR n. 366/99,
verbale n. 15 in data 14 ottobre 1999;

                              Dispone:


                               Art. 1.

    E'  indetta  una  pubblica  selezione  per  titoli, eventualmente
integrata da colloquio, a due borse di studio per laureati, per studi
e ricerche nel campo delle scienze economiche da usufruirsi presso il
Ceris  -  Istituto  di  ricerca sull'impresa e lo sviluppo, titolo di
studio  richiesto  laurea  in  economia  o  in  scienze  politiche da
usufruirsi   secondo  le  specifiche  indicate  nell'allegato  A  che
costituisce parte integrante del presente bando.
    I candidati possono concorrere ad un solo raggruppamento di borse
identificato nell'allegato A dal numero di codice.
    La borsa di studio dell'importo di L. 20.400.000 lorde mensili ha
una durata massima di 12 mesi e non e' rinnovabile.

                               Art. 2.

    La  borsa  non  e'  cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni  o  sovvenzioni  di  analoga  natura  e  la  sua fruizione e'
incompatibile  con  la  frequenza  di  corsi  di dottorato di ricerca
universitari  con  o senza assegni nonche' con la frequenza di scuole
di specializzazione post-laurea con o senza assegni.
    La  borsa  non  puo'  essere  cumulata neppure con lo stipendio o
retribuzioni  di  qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego
pubblico  o  privato  tranne  i  casi  previsti dal successivo art. 3
ultimo comma.
    A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo  della  borsa,  ulteriori  compensi  che  facciano carico a
contributi od assegnazioni dei CNR.
    All'assegnatario  di  borsa,  comandato  in missione per missioni
inerenti   l'attivita'   della   borsa   stessa,  e'  corrisposto  il
trattamento  di  missione  pari  a quello spettante ai dipendenti del
CNR,  settimo  livello, esclusivamente a carico dei fondi dell'organo
CNR presso il quale viene fruita la borsa.
    Gli  assegnatari  delle  borse,  ove  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali,  sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute
nella  legge 29 dicembre 1941 n. 1659, e decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n. 1124, e successive modifiche, presso
l'Istituto  nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro
(INAIL).
    Gli   assegnatari  delle  borse  non  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria  di  cui  sopra godono di assicurazione a carico dei CNR
per  gli  infortuni  in cui possono incorrere nell'espletamento delle
attivita' connesse con la fruizione delle borse stesse.

                               Art. 3

    Possono  partecipare  alla selezione i cittadini italiani e degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  che  alla  data  di scadenza del
presente bando:
      a) abbiano  conseguito  la laurea presso universita' o istituti
superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso Universita'
o   Istituti   superiori  stranieri  dichiarata  equivalente  da  una
universita'   o   istituto   superiore   italiano   o  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST);
      b) che  non  abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'.
E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'.
    I  cittadini  dell'Unione  europea devono stabilirsi per l'intero
periodo  di  assegnazione  della  borsa nella sede di fruizione della
stessa.
    Non  possono partecipare alla selezione i professori universitari
di  prima  e  seconda fascia e categorie equiparate ne' i ricercatori
universitari e del CNR ed altri pubblici dipendenti.
    Puo'  partecipare  il personale insegnante di ruolo della scuola,
che  puo'  usufruire della borsa previa autorizzazione del competente
provveditorato agli studi, secondo la specifica normativa.

                               Art. 4.

    La  domanda di ammissione alla selezione redatta in carta libera,
secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere indirizzata
e  inviata,  anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al:
Ceris - Istituto di ricerca sull'impresa e lo sviluppo, via Avogadro,
8,  10121 Torino, entro e non oltre il quarantesimo giorno dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando stesso.
    A  tal  fine  fa  fede  il  timbro  a  data  dell'ufficio postale
accettante.
    Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere
in  un  giorno  festivo,  detto termine si intende protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
    Per  le  domande  di  ammissione al concorso presentate a mano al
Ceris - Istituto di ricerca sull'impresa e lo sviluppo, via Avogadro,
8,  10121  Torino  -  durante  l'orario  di  lavoro, sara' rilasciata
ricevuta.
    Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
      1) certificato  di  laurea  in  carta  semplice nel quale siano
indicate  le  votazioni  riportate  nei singoli esami di profitto, la
votazione  dell'esame  di laurea e la data di quest'ultimo; (ai sensi
della legge n. 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998 il candidato puo' presentare dichiarazione sostitutiva di
certificazione);
      2) tesi di laurea;
      3) dichiarazione  di  accettazione  del  candidato da parte del
responsabile  dell'organo  CNR  presso  il  quale lo stesso candidato
intende svolgere la ricerca (come da fac-simile allegato);
      4) i  lavori  che il candidato intende presentare, con relativo
elenco, precisando se trattasi di pubblicazione o dattiloscritto e il
nome di eventuali collaboratori;
      5) programma  particolareggiato  di  studio e di ricerca che il
candidato  intende  svolgere  durante  il  periodo di fruizione della
borsa;
      6) curriculum vitae et studiorum;
      7) l'elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
    I  documenti  di  cui  ai punti 5), 6) e 7) e l'elenco dei lavori
presentati  devono  essere sottoscritti dal candidato e presentati in
duplice copia.
    Il  plico  contenente  la  domanda  con gli allegati deve portare
sull'involucro  esterno l'indicazione dei nome e cognome, l'indirizzo
del  candidato  e  il  numero dei bando al quale il candidato intende
partecipare.
    Non  si  terra'  conto  dei  documenti  e delle domande inviate o
consegnate  dopo  il  termine dei quaranta giorni dalla pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale,  anche  se  trattasi  di  lavori stampati
presentati in sostituzione di bozze di stampa.
    Costituisce  motivo  di  non ammissione alla selezione la mancata
presentazione  dei  documenti  di  cui  ai  punti 1), 2), 3) e 5) del
presente articolo.

                               Art. 5.

    I  candidati  sono  giudicati  da  una  commissione  nominata dal
direttore dell'organo CNR.
    Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per la valutazione di ciascun candidato.
    La  commissione  provvede,  in  via  preliminare,  a ripartire il
punteggio  a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.
    La  commissione  stabilisce  altresi',  in  via preliminare, se i
candidati  vadano  sottoposti  a  colloquio  e,  in caso positivo, il
punteggio  da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che
i  candidati  debbono  conseguire  nella  valutazione  dei titoli per
essere ammessi a sostenere la prova stessa.
    La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
    Nel  caso  in  cui  sia stato, in via preliminare, previsto dalla
commissione  l'esame  colloquio,  la  stessa  provvede  a convocare a
colloquio,  mediante  lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
con  almeno  quindici  giorni  di  preavviso, i candidati che abbiano
ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione dei titoli.
Nessun  rimborso  e'  dovuto dall'Ente ai candidati che sostengano il
colloquio, anche se in sede diversa da quella di residenza.
    Ai  fini  della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della   valutazione   dei   titoli  e  del  risultato  dell'eventuale
colloquio,  del  programma  di  studio  e  di  ricerca presentato dal
candidato,  valutando  sia  la  sua attitudine a svolgere, in genere,
compiti  di  ricerca  scientifica,  sia la sua preparazione nel campo
specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
    Al  termine  dei lavori, la commissione redige la graduatoria dei
candidati.
    Sono  compresi  nella  graduatoria di merito secondo l'ordine del
voto   a  ciascuno  attribuito,  soltanto  i  candidati  che  abbiano
raggiunto  una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei
punti di cui la commissione dispone.
    Le operazioni compiute dalla commissione vengono verbalizzate con
sottoscrizione  in  ogni  pagina dei presidente, dei componenti e del
segretario.

                               Art. 6.

    Sono  considerati  vincitori  coloro  che nella graduatoria degli
idonei si trovino collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
    A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata:
      a) dalla  minore  anzianita'  di  conseguimento  del  titolo di
studio;
      b) in   caso  di  ulteriore  parita',  dalla  minore  eta'  del
candidato.
    Le  borse  che  restino  interamente  disponibili  per rinuncia o
decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei
secondo  l'ordine  della  graduatoria  entro un mese dalla rinuncia o
decadenza  dei  vincitore e, comunque non oltre i sei mesi dalla data
di approvazione della graduatoria.
    Qualora  il  vincitore,  entro  tre  mesi  dalla  data  di inizio
dell'attivita'  di  ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa
per  incompatibilita'  di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa
puo' essere conferita per il restante periodo al successivo idoneo in
base  alla  disponibilita'  finanziaria  residua  e  alla valutazione
scientifica  da  parte  del responsabile dell'istituzione scientifica
interessata circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore
a quello inizialmente previsto.

                               Art. 7.

    Il   direttore   competente   provvede  a  comunicare  a  ciascun
concorrente  l'esito  della  selezione  restituendogli, nel contempo,
parte della documentazione presentata per l'ammissione alla stessa ad
eccezione della seguente documentazione:
      1) certificato di laurea;
      2) dichiarazione     di     accettazione    del    responsabile
dell'istituzione scientifica;
      3) programma di ricerca;
      4) elenco dei titoli presentati;
      5) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati;
      6) curriculum vitae et studiorum.
    Coloro  che  risultino  vincitori  della borsa e non diano inizio
agli  studi  e  alle ricerche in programma entro il termine stabilito
dal Consiglio nazionale delle ricerche decadono dalla borsa.
    Il CNR non assume alcuna responsabilita' sia in caso di eventuale
dispersione  di  comunicazioni  da  parte  dell'Ente,  dipendente  da
inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito
da  parte  degli aspiranti, oppure da mancata o tardiva comunicazione
del  cambiamento  dell'indirizzo  indicato  nella  domanda,  sia  per
eventuali disguidi postali.

                               Art. 8.

    La  data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente
dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal 1o o dal 15 del mese.
    La  data  di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso
che  il  titolare  debba  assolvere  agli  obblighi militari di leva,
assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
    La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo
nel  caso  che  il titolare debba assolvere agli obblighi militari di
leva,  assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata
superiore ad un mese.
    I   motivi   di  rinvio  o  sospensione  devono  essere  comunque
debitamente comprovati.
    L'assegnatario  che  dopo  aver  iniziato  l'attivita' di ricerca
programmata  non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo,
regolarmente  ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia  prova  di  non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su
proposta  del  responsabile  della  ricerca o tutore che gli e' stato
assegnato,  e'  dichiarato  decaduto  con  motivato provvedimento del
direttore  competente  del  CNR  dall'ulteriore  utilizzazione  della
borsa.
    Dell'avvio  del  relativo  procedimento  viene data comunicazione
all'interessato  il  quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito mediante comunicazione scritta.
    Della  conclusione  del  procedimento, che potra' consistere o in
una   archiviazione  degli  atti  o  nel  predetto  provvedimento  di
decadenza, verra' data motivata comunicazione all'interessato.

                               Art. 9.

    Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili.
    La prima rata e' erogata dopo che il responsabile della ricerca o
tutore  ha  comunicato  che  il  titolare  della  borsa  ha  iniziato
l'attivita' presso la sede prescelta.
    Le  rate  successive  sono  erogate anticipatamente a meno che il
responsabile  della  ricerca  o  tutore  non  comunichi  che si siano
verificate le condizioni di cui all'art. 8 del presente bando.
    Coloro  che  una  volta  iniziata  la ricerca siano incorsi nella
dichiarazione  di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della
borsa sono tenuti a restituire la rata anticipata e non maturata.
    La richiesta di restituzione della rata, dovra' essere effettuata
dal direttore competente. come parimenti, a cura dello stesso, dovra'
essere emesso il decreto di accertamento della somma da restituire.

                              Art. 10.

    Entro  sessanta giorni dalla scadenza della borsa, l'assegnatario
dovra'  trasmettere  al  direttore  competente  una particolareggiata
relazione sulle ricerche compiute.
    La  relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del CNR.

                              Art. 11.

    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma  1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  il competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche,
per  le  finalita'  di  gestione  della  selezione e saranno trattati
presso  una  banca  dati  automatizzata  per le finalita' inerenti la
selezione e la gestione del rapporto conseguente alla stessa.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione.
    I  medesimi  dati  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni  pubbliche  direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.
    Il  responsabile  del  trattamento  e'  il  direttore del Ceris -
Istituto  di  ricerca  sull'impresa  e lo sviluppo, via Avogadro, 8 -
10121 Torino
      Torino, 19 aprile 2000
Il direttore: Rolfo