IL MINISTRO DELLA SANITA'

    Visto  il  proprio  decreto  del  23 marzo 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - 4a serie speciale -
n. 29  dell'11 aprile  2000,  con  il quale e' stato indetto pubblico
concorso   per   l'ammissione   di  duemilasettantaquattro  cittadini
italiani  o  di uno degli Stati membri dell'Unione europea, provvisti
di  diploma  di  laurea  in  medicina e chirurgia e dell'abilitazione
all'esercizio  professionale,  al  corso  di  formazione specifica in
medicina generale, relativo al biennio 2000/2002;
    Rilevato  che  nell'art. 3,  comma 2, e' previsto che i candidati
debbano fare alcune dichiarazioni, sotto la propria responsabilita' e
a  pena di esclusione, fra le quali quella contenuta nella lettera c)
"di  essere  in  possesso  del  diploma di abilitazione all'esercizio
professionale  indicando  l'universita' che lo ha rilasciato e l'anno
accademico in cui e' stato conseguito";
    Rilevato  che,  nello  schema  di  domanda  allegato  al  decreto
(Allegato  A), nell'ambito delle dichiarazioni da effettuare da parte
dei  candidati  e' contenuta, al punto 4, la dichiarazione "di essere
in  possesso  del diploma di abilitazione all'esercizio professionale
conseguito presso l'universita' di ...............";
    Rilevato che la dichiarazione relativa all'anno accademico in cui
e'  stata  conseguita l'abilitazione, contenuta nell'art. 3, comma 2,
lettera c), e' stata erroneamente inserita nello stesso art. 3, comma
2,  lettera  c)  mentre la stessa non e' riprodotta nel punto 4 dello
schema di domanda (Allegato A);
    Considerato  che  la  difformita'  tra il punto 4 dello schema di
domanda  e  la  lettera  c)  del  predetto  art. 3, comma 2, puo' far
insorgere perplessita' in sede di valutazione, da parte delle regioni
e provincia autonoma di Trento, delle domande ai fini dell'ammissione
alle prove concorsuali;
    Considerato  che  la  indicazione relativa all'anno accademico in
cui  e'  stata  conseguita l'abilitazione professionale contenuta nel
citato  art. 3, comma 2, lettera c), e' del tutto ininfluente ai fini
della   formulazione   della   graduatoria   a  livello  regionale  o
provinciale,  atteso  che  nell'art. 8,  comma 5, e' previsto che "in
caso  di parita' di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore
anzianita'  di  laurea  ed, a parita' di anzianita' di laurea, chi ha
minore eta'";
    Considerato  che  eventuali  comportamenti  difformi da parte dei
candidati  in  sede di presentazione delle domande di ammissione, con
riferimento   alla  dichiarazione  relativa  all'anno  accademico  di
conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, sono del
tutto  ininfluenti ed irrilevanti in relazione alla irrilevanza della
stessa per la formulazione della graduatoria;
    Ritenuto di procedere alla rettifica dell'errore materiale di cui
all'art. 3,  comma  2, lettera c), con la riformulazione della stessa
lettera  c)  nel modo seguente: "di essere in possesso del diploma di
abilitazione  all'esercizio professionale indicando l'Universita' che
lo ha rilasciato";

                              Decreta:


                               Art. 1.

    Nell'art. 3,  comma  2,  del  decreto  ministeriale 23 marzo 2000
meglio  indicato  in  premessa,  la  lettera  c)  e' sostituita dalla
seguente:  "c)  di  essere  in  possesso  del diploma di abilitazione
all'esercizio   professionale   indicando  l'Universita'  che  lo  ha
rilasciato".
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 18 maggio 2000
Il Ministro: Veronesi