IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3,  testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato nonche' le relative norme di esecuzione,
approvate  con  il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre 1981 recante le declaratorie delle qualifiche funzionali
del personale non docente delle universita';
    Visto   il  decreto  interministeriale  20 maggio  1983,  recante
disposizioni  sulla  normativa  concorsuale del personale non docente
delle universita';
    Visto   il   decreto  interministeriale  27 luglio  1988,  n. 534
contenente   modificazioni   ed  integrazioni  al  succitato  decreto
interministeriale 20 maggio 1983;
    Vista  la  legge  23 agosto  1988, n. 370 riguardante l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande  di ammissione nei pubblici
concorsi;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n. 116 recante modificazioni ed integrazioni al succitato decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
    Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168 che istituisce il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita'  tra  uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro  e al
trattamento nei luoghi di lavoro;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  e  in  particolare
l'art. 20  recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti  delle  persone  handicappate nell'ambito delle prove d'esame
nei concorsi pubblici;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni  ed  integrazioni recante norme sulla razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  regolamento  disposto  con  decreto del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri  7 febbraio  1994,  n. 174  recante  norme
sull'accesso  dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1994,
n. 487,   recante   disposizioni   sulla   normativa  concorsuale,  e
successive  modificazioni  ed integrazioni effettuate con decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1998, n. 693;
    Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, legge finanziaria, ed in
particolare l'art. 1, comma 52;
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, recante norme sulla
tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
    Considerato  che  ai  sensi  dell'art. 51 della legge 27 dicembre
1997,  n. 449,  gli  Atenei possono decidere il numero e la tipologia
del   personale   da   assumere  nel  rispetto  delle  disponibilita'
finanziarie;
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, contenente modificazioni
ed integrazione alla succitata legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, contenente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e
3  della  legge  15 maggio 1997, n. 127, in materia di certificazioni
amministrative;
    Visto  il  Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
tecnico  e  amministrativo  del comparto universita', sottoscritto in
data 21 maggio 1996;
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, in particolare l'art. 2,
comma  9, recante modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997,
n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127;
    Visto  il  decreto  rettorale 5 agosto 1999 con il quale e' stato
emanato  il  regolamento  interno  sul reclutamento del personale non
docente;
    Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria);
    Ravvisata  la  necessita'  di emettere un bando di concorso a sei
posti   di   operatore   tecnico   (  giardiniere,  quinta  qualifica
funzionale)  area tecnica presso il Dipartimento di biologia vegetale
di questo Ateneo;
    Considerato   che   con   separato  provvedimento  si  procedera'
all'indizione  di  corso  concorso riservato al personale in servizio
con qualifica inferiore;
    Considerato  che  sulla  base dell'art. 5, terzo comma, punto 1),
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive
modifiche  ed  integrazioni  occorre riservare agli appartenenti alle
categorie  di  cui  alla  legge  2 aprile  1968, n. 482, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  o  equiparate,  utilmente collocati
nella  graduatoria  di merito che risultino disoccupati sia alla data
di  scadenza  del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione  al  concorso che all'atto dell'immissione in servizio una
percentuale del 15%;
    Considerato  che sulla base del citato art. 5, terzo comma, punto
2),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 487/1994  e
successive  modificazioni ed integrazioni occorre riservare, ai sensi
dell'art. 3,  comma 65 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore
dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati
delle  tre  Forze  armate  congedati  senza demerito al termine della
ferma  o  rafferma contrattuale utilmente collocati nella graduatoria
di merito nel limite del 20%;
    Considerato  che  il  citato  art. 5,  terzo comma, punto 3), del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 487/1994 e successive
modificazioni  ed  integrazioni dispone una riserva di posti ai sensi
della  legge 20 settembre 1980, n. 574, art. 40, per gli ufficiali di
complemento  dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno
terminato  senza  demerito  la  ferma  biennale, nel limite del 2% e'
inoperante;
    Verificata la disponibilita' finanziaria;

                              Dispone:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  esami,  a sei posti di
operatore   tecnico   (giardiniere)  -  quinta  qualifica  funzionale
dell'area  tecnico-scientifica,  presso  il  Dipartimento di biologia
vegetale del-l'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma.
    Qualora  i  posti  oggetto di riserva non vengano ricoperti dagli
appartenenti   alle   categorie   riservatarie  gli  stessi  verranno
ricoperti dai vincitori utilmente collocati in graduatoria.