IL DIRIGENTE del dipartimento del personale Vista la delibera del consiglio di presidenza n. 225 in data 30 aprile 1998, con la quale e' stata emanata la "direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale e decentrato dell'Ente"; Vista la delibera del consiglio direttivo in data 14 ottobre 1999; Dispone: Art. 1. E' indetta una pubblica selezione, per titoli, eventualmente integrata da colloquio, a quindici borse di studio per laureati, per studi e ricerche nel campo delle scienze matematiche da usufruirsi presso istituzioni scientifiche estere, secondo le specifiche e le tematiche indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente bando. I candidati possono concorrere ad un solo raggruppamento di borse identificato nell'allegato A, dal numero di codice. La durata della borsa sara' determinata dalla commissione giudicatrice in relazione al programma di studi e di ricerche proposto dal candidato; essa non puo' comunque essere inferiore a sei mesi e superiore a dodici mesi. La borsa di studio puo' essere rinnovata secondo quanto previsto dal successivo art. 11. Costituisce titolo preferenziale il conseguimento di un dottorato di ricerca italiano o straniero, o la frequenza dell'ultimo anno di quest'ultimo. L'ammontare di ogni borsa e' stabilito dal C.N.R. e comprende, oltre ad una somma forfettaria per le spese di viaggio dal luogo di residenza al luogo dove e' svolta la ricerca, un assegno mensile, per l'intera sua durata, che deve intendersi concesso a copertura sia delle spese di soggiorno che di qualunque altra eventuale spesa inerente all'utilizzazione della borsa stessa. L'importo dell'assegno mensile e' determinato tenendo conto dei seguenti criteri: A) ai vincitori del concorso che mantengano stipendi o assegni sono corrisposte L. 1.800.000 mensili lorde; B) ai vincitori del concorso che non mantengano stipendi o assegni sono corrisposte L. 2.200.000 mensili lorde. Sia sulla somma forfettaria per le spese di viaggio che sull'assegno mensile sono effettuate le prescritte ritenute alla fonte, trattandosi, nell'uno come nell'altro caso, di redditi soggetti ad I.R.P.E.F. Agli assegnatari puo' inoltre essere corrisposto un premio finale, previo parere favorevole dei competenti organi del C.N.R., sulla base di un giudizio sull'attivita' di studio e di ricerca da essi svolta come borsisti, tenuto conto anche delle eventuali spese sostenute per lo svolgimento di detta attivita'. Il borsista e' assicurato, a cura del C.N.R., per gli infortuni in cui possa incorrere nell'espletamento dell'attivita' connessa con la fruizione della borsa.