IL CAPO DEL DIPARTIMENTO Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi, in quanto applicabile secondo il disposto dell'art. 45, undicesimo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente "Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro" come anche previsto dall'art. 61 del decreto legislativo n. 29 del 1993, cosi' come modificato dall'art. 29 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, entrata in vigore dal 18 gennaio 2000, che, all'art. 3, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura del 7% dei lavoratori occupati; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574 e la legge 24 dicembre 1986, n. 958, modificata dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti le percentuali di riserva da attribuire agli ex militari delle tre Forze armate; Visto il decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, concernente la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanante in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, concernente ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente le disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto; Vista la circolare del Ministero delle finanze n. 83104/99 del 17 maggio 1999, concernente il versamento dell'imposta di bollo da parte dei vincitori dei concorsi pubblici; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 17 dicembre 1997, concernente l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 dell'11 marzo 1998, concernente il regolamento recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, terzo comma, della legge 3 aprile 1997, n. 94; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116 del 21 maggio 1998, concernente l'articolazione organizzativa dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e disposizioni sugli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica; Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 1o luglio 1999, concernente il riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Vista la circolare n. 69 del 6 agosto 1998, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - concernente l'individuazione degli atti soggetti alla verifica di legalita' degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995 dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e dalle Confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto; il contratto integrativo dello stesso C.C.N.L., sottoscritto in data 22 ottobre 1997 ed il contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto il 16 febbraio 1999, per il quadriennio normativo 1998/2001 ed il biennio economico 1998/1999; Visto in particolare l'art. 26 del suddetto C.C.N.L. 1998/2001, circa la formazione per lo sviluppo professionale dei dipendenti pubblici; Visto l'art. 3, terzo comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, contenente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che consente l'assunzione, nelle singole amministrazioni, nel numero deliberato trimestralmente dal Consiglio dei Ministri; Vista la circolare n. 7/1998 in data 23 giugno 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale vengono impartite direttive in ordine all'applicazione dell'art. 39 della suddetta legge n. 449 del 1998; Vista la nota n. 37913 del 16 settembre 1998, con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 281 del 1o dicembre 1998, con il quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' stato autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento di personale da inquadrare in vari profili nella ex ottava qualifica funzionale; Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 2000 con il quale e' stato istituito il ruolo unico del personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000); Visto, in particolare, l'art. 20 della citata legge n. 488/1999, il quale, tra l'altro, stabilisce che il Consiglio dei Ministri definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, la percentuale del personale da assumere con contratto di lavoro a tempo parziale, che, comunque, non puo' essere inferiore al 50% delle assunzioni autorizzate; Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'indizione, tra gli altri, di un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un contingente di personale dell'area giuridica, fissato nel numero massimo di sessanta unita', da inquadrare, in prova, nella ex ottava qualifica funzionale nel profilo professionale di Funzionario amministrativo - Area funzionale C - Posizione economica C2, per far fronte alle esigenze del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli uffici ubicati in Roma; Considerato che le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate alle autorizzazioni concesse, con appositi decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e che tali autorizzazioni saranno condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi e da ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale in numero non inferiore alla percentuale prevista al momento dell'assunzione per tale tipologia di rapporto; Considerato, infine, che i vincitori del concorso potranno frequentare apposito corso teorico-pratico finalizzato alle attivita' da svolgere, sulla base di programmi definiti dall'Amministrazione; Decreta: Art. 1. Numero dei posti messi a concorso e relative riserve E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un contingente di personale dell'area giuridica, fissato nel numero massimo di sessanta unita', da inquadrare, in prova, nella ex ottava qualifica funzionale, profilo professionale di Funzionario amministrativo - Area funzionale C - Posizione economica C2, per far fronte alle esigenze del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli uffici ubicati in Roma. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate alle autorizzazioni concesse, con appositi decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi e da ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, in numero non inferiore alla percentuale prevista al momento dell'assunzione per tale tipologia di rapporto. I lavoratori disabili disoccupati iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso. I disabili che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo della quota del 7% dei lavoratori occupati di cui all'art. 3 della citata legge n. 68/1999, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. Al fine di consentire ai predetti soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al concorso in questione, l'Amministrazione, preso atto delle domande di partecipazione che perverranno da parte degli stessi, predisporra' speciali modalita' di svolgimento delle prove di esame. Il 20% dei posti e' riservato, ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai militari in ferma di leva prolungata ed ai volontari specializzati delle tre Forze armate, congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte. Il 2% dei posti e' riservato, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato, senza demerito, la ferma biennale. Gli aspiranti di cui ai precedenti commi 3, 5 e 6 devono essere in possesso del prescritto titolo di studio di cui al successivo art. 2, lettera C), del presente bando. Qualora tra i candidati che supereranno le prove ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva, nell'ordine di cui all'art. 5, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove secondo l'ordine di graduatoria. Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.