IL RETTORE Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed in particolare gli articoli 2 e 4, concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta'; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro; Visto lo statuto di autonomia dell'Ateneo emanato con decreto rettorale 10 aprile 1997; Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari; Viste le note del 15 giugno 1999 e del 13 luglio 1999 - con le quali la Regione siciliana assessorato agricoltura e foreste direzione I interventi strutturali gruppo IV - Servizi allo sviluppo, nell'ambito del programma operativo plurifondo 1994/99 Sicilia Misura 10.4 ricerca applicata, indagini e sperimentazione di interesse regionale, ha provveduto al finanziamento del progetto n. 23 (il succo di limone fresco elemento di rilancio della filiera siciliana); Vista la nota del 31 dicembre 1999, prot. 12681, con la quale la Regione siciliana assessorato agricoltura e foreste direzione I interventi strutturali gruppo IV - Servizi allo sviluppo con la quale veniva comunicato che era stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata tra l'assessorato agricoltura e foreste e l'Universita' di Messina - dipartimento di chimica organica e biologica per la realizzazione del progetto di ricerca di cui aI precedente comma, che era stata impegnata la somma complessiva e che era stata erogata l'anticipazione relativa alla prima annualita'; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica ed in particolare l'art. 51, comma 6, che tratta le modalita' di conferimento di assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca da parte delle universita'; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1998, concernente criteri per il conferimento di detti assegni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, in materia di semplificazioni delle certificazioni amministrative; Vista la deliberazione del senato accademico del 3 novembre 1998 relativa al regolamento di Ateneo per il conferimento dei suddetti assegni; Viste le deliberazioni del senato accademico del 27 maggio 1999 e del 6 luglio 1999, relative alla determinazione degli indirizzi per i criteri di valutazione degli aspiranti al conferimento degli assegni di ricerca; Visto il verbale del consiglio del dipartimento di chimica organica e biologica in data 17 gennaio 2000; Viste le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Ateneo, rispettivamente del 21 marzo 2000 e 6 aprile 2000; Decreta: Art. 1. Numero degli assegni E indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli ed esami, finalizzata al conferimento di due assegni a tempo determinato (un anno prorogabile fino aI 31 ottobre 2001, data limite per la contabilizzazione della spese relativa alla ricerca in argomento - decreto 3 novembre 1997, Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 10 gennaio 1998) per la collaborazione ad attivita' di ricerca nel programma specificato nell'allegato A che fa parte integrante del presente bando. Per quanto concerne le discipline incluse nei settori scientifico-disciplinari si rimanda al decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 175 del 29 luglio 1997. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Art. 2. Requisiti generali di ammissione I candidati devono possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea; b) possesso del titolo di studio specificato nell'allegato A al presente bando; c) adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea); d) conoscenza di una lingua straniera. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; l'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i neolaureati privi di titoli di formazione alla ricerca o di documentata ed idonea esperienza derivante da attivita' di ricerca gia' svolta ovvero di curriculum scientifico-professionale adeguato. Al vincitore in servizio presso pubbliche amministrazioni diverse da quelle indicate all'ultimo comma del presente articolo potra' essere conferito l'assegno previo collocamento in aspettativa senza assegni. Non e' ammesso il cumulo con borse a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle utili ad integrare l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni con soggiorni all'estero, concesse dall'Universita' degli studi di Messina o da istituzioni nazionali o straniere. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo e non di ruolo, docenti e personale tecnico-amministrativo delle universita', il personale di ruolo in servizio presso gli altri soggetti di cui all'art. 51, comma 6, primo periodo, della citata legge n. 449/1997 nonche' coloro che sono iscritti a corsi universitari post-laurea. Art. 3. Domande e termine di presentazione La domanda di ammissione alla procedura deve essere indirizzata aI magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Messina, piazza S. Pugliatti n. 1 - 98122 Messina, e redatta in carta semplice, su apposito modello - allegato B - che fa parte integrante del presente bando. La domanda puo' essere presentata anche utilizzando la fotocopia della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato l'allegato B - fac-simile della domanda - purche' sia chiara ed integrale. In ogni caso la domanda deve essere scritta a macchina ovvero in stampatello ma in modo chiaro e assolutamente leggibile. La domanda deve essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale. La data di spedizione della domanda e' stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre il termine sopra indicato. Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di valutazione comparativa indetta con il presente decreto verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata con tassa a carico del destinatario. I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda tutti i titoli di cui aI successivo art. 5 che ritengono utili ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice, il certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, nonche' il curriculum della propria attivita' scientifica (dottorato di ricerca o curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di ricerca), l'elenco delle pubblicazioni e dei documenti attestanti i titoli. I titoli possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1998 (modulo C allegato). Le stesse modalita' previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola limitatamente ai casi in cui si tratta di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Nell'ambito dei titoli, le pubblicazioni, che debbono essere comunque allegate alla domanda e corredate da elenco, sono valutabili se presentate in forma di estratti di stampa (poiche' le bozze non presuppongono l'avvenuta pubblicazione). L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.