IL RETTORE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 concernente il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 marzo 1999, supplemento ordinario n. 55, con cui sono rideterminati i settori scientifico-disciplinari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l'art. 19; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370; Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente del 5 marzo 1999 e 12 marzo 1999 con le quali, in via transitoria, e' stato recepito il quadro regolamentare contemplato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998, recante le modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1, legge n. 210/1998; Viste le delibero del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente del 5 marzo 1999 e 12 marzo 1999, relative alla programmazione delle esigenze di personale per gli anni 1999 e 2000; Visto il decreto rettorale n. 2380 del 17 giugno 1994 e successive modificazioni con il quale e' stato determinato l'organico dei posti di ruolo del personale docente e ricercatore di questo ateneo alla data del 31 dicembre 1993; Visto il decreto rettorale n. 3002 del 15 settembre 1998, con il quale si e' provveduto a riepilogare la situazione organica del personale docente e ricercatore di questo ateneo; Visto il decreto rettorale n. 838 del 19 marzo 1999, con cui e' stato ulteriormente modificato l'organico del personale docente e ricercatore di questo ateneo; Viste le delibere con le quali il consiglio della facolta' di giurisprudenza (ad. 12 settembre 1997 e 24 marzo 2000), ha chiesto la copertura per concorso di un posto di ricercatore settore scientifico-disciplinare n. P01A; Considerato che con la delibera del 24 marzo 2000, il consiglio della facolta' medesima ha deliberato in merito alla tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto; Visto il decreto rettorale n. 2098 del 19 maggio 2000, con cui in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione n. 7 del 12 marzo 1999, e' autorizzata l'emissione della procedura di valutazione comparativa per la copertura del suddetto posto ed e' stato autorizzato l'ufficio di ragioneria ad impegnare la spesa per la copertura finanziaria dello stesso; Accertato il rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 51 quarto comma - della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Decreta: Art. 1. Procedura di valutazione comparativa E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la Seconda Universita' degli Studi di Napoli, come di seguito specificato: Facolta' di giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare n. P01A Economia politica. Art. 2. Settore per cui e' indetta la procedura e relative affinita' Facolta' di giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare n. P01A Economia politica, un posto: analisi economica dinamica economica economia politica (settore P01A) istituzioni di economia macroeconomia microeconomia storia dell'economia politica tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto: attivita' di ricerca sulla modellistica teorica e applicativa per l'analisi dei principali aggregati economici; collaborazione all'attivita' didattica relativa all'insegnamento di Economia politica. Sono esclusi dalla valutazione comparativa i professori ordinari, associati e i ricercatori afferenti allo stesso settore scientifico-disciplinare. Art. 3. Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai candidati. Non possono partecipare alla valutazione comparativa e saranno pertanto esclusi dalla procedura stessa: a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altri impieghi statali, ai sensi dell'art. 127, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; d) i professori ordinari, associati ed i ricercatori universitari appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale e' indetta la procedura ai settori affini eventualmente precisati, per ciascun settore, al precedente art. 2. Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non superiori a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta. I requisiti per l'ammissione - pena esclusione - devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul posto di lavoro. Art. 4. Domande di ammissione - Termini e modalita' Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice in conformita' al modello allegato, potranno essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, presso l'ufficio reclutamento personale docente e ricercatore della Seconda Universita' degli studi di Napoli - via De Gasperi, 55 - 80133 Napoli, nei giorni dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9 alle ore 12. In alternativa le domande potranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, al rettore della Seconda Universita' degli studi di Napoli - ufficio reclutamento personale docente e ricercatore - via De Gasperi, 55 - 80133 Napoli, e dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. A tale fine non fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante, ma il timbro di ricezione dell'ufficio reclutamento personale docente e ricercatore ricevente. Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un giorno festivo, la scadenza slittera' al primo giorno feriale utile. Non e' richiesta l'autenticazione della firma in calce alla domanda. All'esterno del plico contenente la domanda di partecipazione e la relativa documentazione, dovra' essere riportata la dicitura "Valutazione comparativa a posti di ricercatore universitario", con l'indicazione del settore scientifico-disciplinare per il quale l'interessato intende partecipare, la facolta', la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo avviso, oltre a cognome, nome, indirizzo del candidato. La domanda va redatta esclusivamente in lingua italiana con le modalita' di seguito precisate: Tutti i candidati dovranno dichiarare nella domanda: 1) nome e cognome; 2) data e luogo di nascita; 3) codice di identificazione personale (codice fiscale); 4) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 5) di non aver riportato condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze; 6) di non essere professore ordinario o associato, o ricercatore universitario, inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda di partecipazione, o in uno dei settori affini eventualmente precisati, per la procedura comparativa cui si concorre, dall'art. 2 del presente bando; 7) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4, dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta. Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta, per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno solare di riferimento. Ai fini dell'esclusione fa fede la data e l'ora della consegna della domanda all'ufficio competente"; 8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. La mancanza nella domanda delle dichiarazioni di cui ai numeri 5, 6, 7 e 8 comportera' l'esclusione dal concorso. Il candidato italiano dovra' altresi' dichiarare nella domanda, pena l'esclusione: 9) di essere iscritto nelle liste elettorali - precisandone il comune - indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; 10) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari; Il candidato straniero dovra' altresi' dichiarare nella domanda: 11) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 12) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza. La mancanza nella domanda di quest'ultima dichiarazione comportera' l'esclusione dal concorso. I candidati portatori di handicap dovranno precisare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' la necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi di quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Nella domanda dovra' essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovra' essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata l'istanza di partecipazione. Questa universita' non assume alcuna responsabilita' nel caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Gli aspiranti dovranno inoltre, allegare alla domanda: a) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita' in corso di validita'; b) curriculum datato e firmato in duplice copia, della propria attivita' scientifica e didattica; c) documenti e titoli che si ritengano utili ai fini del concorso. I titoli debbono essere prodotti in carta semplice. I titoli che i candidati intendono presentare possono essere autocertificati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni (Allegato B), ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, a mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' (Allegato C), ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. I candidati possono altresi' produrli in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (Allegato C). L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. d) elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati in allegato alla domanda in duplice copia; e) pubblicazioni scientifiche, a scelta del candidato, nel numero massimo eventualmente fissato dal precedente art. 2. Qualora risulti presentato un numero di pubblicazioni superiore a quello indicato, la commissione prendera' in considerazione, ai fini della valutazione, le piu' recenti in ordine di stampa fino al numero fissato. Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme all'originale; la conformita' potra' risultare da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 (Allegato C). Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. L'assolvimento di tali obblighi va certificato con idonea documentazione da unire alla domanda oppure deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal candidato sotto la propria responsabilita' (Allegato C); f) elenco datato e firmato delle pubblicazioni presentate, in duplice copia. I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370; se redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal candidato ex art. 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 (allegato C). Relativamente ai candidati stranieri, i certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia' presentati, a qualunque titolo, a questa amministrazione. Non saranno presi in considerazione gli atti pervenuti dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di cui al presente bando. Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di presentazione delle domande possono essere richiesti all'ufficio reclutamento personale docente e ricercatore (telefono n. 081/5667050-5667057).