IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista  la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre 1981;
    Visto  il  decreto  ministeriale  20 maggio  1983,  e  successive
modificazioni  e integrazioni relative alla normativa concorsuale del
personale  non  docente  dell'universita'  in  relazione  ai  profili
indicati  nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre 1981;
    Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
    Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la parte II del decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534
concernente  integrazioni  e modificazioni alla normativa concorsuale
per  il  reclutamento  del personale non docente delle universita' di
cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 20 maggio 1983;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
    Vista la legge 23 gennaio 1991, n. 21;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
    Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174 e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modifiche,  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi  e  delle  altre  forme  di assunzione nel
pubblico impiego;
    Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;
    Vista la legge 29 dicembre 1995, n. 549;
    Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    Vista   la   legge   15 maggio   1997,   n. 127,   e   successive
modificazioni;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
    Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
comparto Universita' sottoscritto in data 21 maggio 1996 e successiva
integrazione;
    Visto il regolamento interno per l'accesso ai pubblici impieghi e
sulla  mobilita'  del  personale,  emanato  da questa Universita' con
decreto rettorale n. 416/1998 del 27 maggio 1998;
    Considerato  che il Consiglio di amministrazione nella seduta del
18 novembre 1997 ha autorizzato, tra gli altri, l'impegno della spesa
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico per le esigenze
del  centro  interdipartimentale di microscopia elettronica di questa
Universita';
    Considerato  che  al termine delle procedure di trasferimento con
altri   atenei   ed   istituti   universitari,   esperite  da  questa
Universita', ai sensi dell'art. 37 del contratto collettivo nazionale
del lavoro, il posto in narrativa non e' stato ricoperto;
    Visto  il  D.D.A.  n. 714/98 del 9 ottobre 1998, affisso all'albo
ufficiale di ateneo il 12 ottobre 1998, con il quale e' stato bandito
il  corso-concorso  interno  per la copertura del posto sopracitato i
cui  atti  sono stati approvati con D.D.A. n. 1224/99 del 17 dicembre
1999;
    Considerato  che al termine delle procedure suddette il posto non
e' stato ricoperto;
    Visto  l'impegno  di  spesa  per  la copertura del posto suddetto
assunto sul bilancio relativo al corrente esercizio finanziario;

                              Decreta:


                               Art. 1.


                     Concorso e numero dei posti

    Presso  l'Universita'  degli  studi  della  Tuscia  e' indetto un
concorso  pubblico,  per titoli ed esami, a un posto di collaboratore
tecnico,    in   prova,   settima   qualifica   -   area   funzionale
tecnico-scientifica,  per  le esigenze del centro interdipartimentale
di microscopia elettronica.
    Sono garantite pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.


                  Requisiti generali di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti generali:
      1) titolo  di studio: diploma di laurea in scienze biologiche o
in  scienze  naturali,  oppure  diploma  di  istruzione secondaria di
secondo  grado  di durata quinquennale piu' quattro anni continuativi
di  attivita'  lavorativa  di  collaborazione  tecnica corrispondente
presso  lo Stato, enti pubblici o aziende di importanza nazionale. Il
candidato  a  questo  proposito  dovra'  allegare alla domanda idonea
documentazione  in carta libera che certifichi la durata del rapporto
di  lavoro,  le  mansioni  svolte  nell'ambito  di  detto  rapporto e
l'amministrazione  statale  o  ente  pubblico o azienda di importanza
nazionale dove questo e' stato espletato. Ai sensi dell'art. 84 della
legge  n. 312/1980  si prescinde dal titolo di studio suddetto per il
personale  della  qualifica  immediatamente  inferiore in servizio da
almeno cinque anni senza demerito;
      2) eta' non inferiore agli anni 18;
      3) la  cittadinanza  italiana.  Tale requisito non e' richiesto
per  i  cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea (sono
equiparati  ai  cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica);
      4) godimento dei diritti politici;
      5) idoneita' fisica all'impiego;
      6) essere  in  regola  con  le  norme  concernenti gli obblighi
militari.
    Non  possono  essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato  attivo  politico e coloro che siano stati destituiti
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione o licenziati per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere  in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  ultimo  per la presentazione della domanda di
ammissione.
    I    candidati    sono   ammessi   al   concorso   con   riserva.
L'amministrazione  puo'  disporre  in  qualunque momento, con decreto
motivato  del direttore amministrativo, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.

                               Art. 3.


                 Domande e termine di presentazione

    Le   domande   di  ammissione,  redatte  in  carta  semplice,  in
conformita'  allo  schema  allegato  al presente bando, devono essere
indirizzate  e  presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con
avviso  di  ricevimento  all'Universita'  degli  studi della Tuscia -
Ufficio concorsi - Via S. Giovanni Decollato, 1 - 01100 Viterbo - con
esclusione  di  qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di
giorni  trenta  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a quello della
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale - "Concorsi ed esami".
    Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata  con  ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    Unitamente  alla  domanda  ed  entro  lo stesso termine di trenta
giorni i candidati dovranno presentare gli eventuali titoli posseduti
utili   ai   fini  dell'attribuzione  del  punteggio  riservato  alla
commissione  d'esame,  compilando  un  elenco  in  carta libera degli
stessi.
    I  documenti  e certificazioni da far valere come titoli non sono
soggetti  all'imposta  di  bollo,  cosi'  come  stabilito dalla legge
23 agosto 1988, n. 370.
    All'atto  dell'assunzione in servizio il vincitore sara' tenuto a
regolarizzare  in bollo gli eventuali titoli allegati alla domanda di
partecipazione al concorso.
    I  titoli  devono  essere  prodotti in originale o copia conforme
all'originale.
    Le  pubblicazioni  sono valide ai fini della valutazione anche se
prodotte  in  semplice  fotocopia, dichiarata conforme all'originale,
purche'  siano evidenti l'autore, l'editore, il titolo dell'opera, il
luogo  di pubblicazione ed il numero dell'opera da cui sono ricavate,
ovvero  le  informazioni equivalenti che consentano l'identificazione
dell'opera.
    Per  i  lavori  stampati  all'estero deve, altresi', risultare la
data  di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti  gli  obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.
    I   candidati   cittadini   italiani  o  di  altro  Stato  membro
dell'Unione  europea  possono dimostrare la conformita' all'originale
di   documenti,   titoli   e  pubblicazioni,  mediante  dichiarazione
sostitutiva  come  previsto  dall'art. 2  del  decreto del Presidente
della   Repubblica   20 ottobre   1998,   n. 403.   Possono  altresi'
dimostrarne   il  possesso  mediante  la  forma  delle  dichiarazioni
sostitutive  consentite  dalla  legge  4 novembre  1968,  n. 15 e dal
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
    A  tali  fini  i  candidati  possono  compilare  l'allegato B  al
presente bando.
    Nella  domanda,  ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati
dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilita':
      a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita;
      b) il  possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini  gli  italiani  non  appartenenti  alla Repubblica); ovvero
quella di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
      c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
elettorali medesime;
      d) di  non  aver  riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne  penali  riportate  (anche  se  sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale);
      e) il possesso del titolo di studio che da luogo all'ammissione
al concorso cosi' come specificato all'art. 2, punto 1), del presente
bando;
      f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      g) i   servizi   prestati   come   impiegati  presso  pubbliche
amministrazioni  con  l'indicazione  della qualifica ed anzianita' e,
relativamente  ai  servizi  gia' conclusi, delle cause di risoluzione
degli stessi;
      h) di non essere stati destituiti dall'impiego presso pubbliche
amministrazioni  o  licenziati per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo;
      i) l'eventuale  appartenenza  alla sesta qualifica specificando
l'Universita'   di   appartenenza   e   l'anzianita'  maturata  nella
qualifica;
      j) la  propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo
numero  di  codice  di  avviamento  postale, al quale si desidera che
vengano   effettuate   le  eventuali  comunicazioni,  impegnandosi  a
segnalare  tempestivamente  le  variazioni  che dovessero intervenire
successivamente;
      k) i  cittadini  degli  stati  membri della CEE devono altresi'
dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
      l) il  possesso  di eventuali titoli di preferenza a parita' di
merito.
    Ai sensi dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la firma
del candidato in calce alla domanda di partecipazione al concorso non
e' soggetta ad autenticazione.
    La  mancata  sottoscrizione  della  domanda  di partecipazione da
parte dei candidati comporta l'esclusione dal concorso.
    I   candidati   portatori  di  handicap,  ai  sensi  della  legge
5 febbraio   1992,  n. 104,  dovranno  fare  esplicita  richiesta  in
relazione   al   proprio  handicap,  riguardo  l'ausilio  necessario,
nonche',    l'eventuale    necessita'   di   tempi   aggiuntivi   per
l'espletamento delle prove d'esame.
    L'amministrazione  non  assume responsabilita' per la dispersione
di  comunicazioni  dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte  del  concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento  dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi  postali  e  telegrafici  o  comunque  imputabili a fatti di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.


        Commissione giudicatrice e trasparenza amministrativa

    La  commissione  esaminatrice sara' nominata ai sensi dell'art. 9
del  regolamento  interno  per l'accesso ai pubblici impieghi e sulla
mobilita'  del  personale,  emanato con decreto rettorale n. 416/1998
del  27 maggio 1998, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6
e 29 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
    La  commissione  e'  tenuta a concludere la procedura concorsuale
secondo  i  termini  stabiliti  dal  quinto  comma  dell'art. 10  del
sopracitato regolamento.
    La  commissione  esaminatrice,  alla prima riunione, stabilisce i
criteri  e  le  modalita'  di  valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare  nei  relativi  verbali  al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove.
    La commissione immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova
orale  determina  i  quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle
materie  di  esame.  Tali  quesiti  sono proposti a ciascun candidato
previa estrazione a sorte.
    I  candidati  hanno  facolta' di esercitare il diritto di accesso
agli  atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2
del  decreto  del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352,
con le modalita' ivi previste.

                               Art. 5.


                           Prove di esame

    Per  lo  svolgimento  delle  prove  di esame saranno applicate le
disposizioni  contenute  nel  regolamento  interno  per  l'accesso ai
pubblici  impieghi  e  sulla  mobilita'  del  personale,  emanato con
decreto rettorale n. 416/98 del 27 maggio 1998.
    Gli  esami  consisteranno  in  due prove scritte, una delle quali
puo'  essere  a  contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, sui
seguenti argomenti:
      concetti  generali  di  fisica,  fisica della materia, concetti
generali di ottica e microscopia ottica ed elettronica;
      concetti  generali  di  chimica, chimica della materia, chimica
dei  preparati  biologici,  chimica  dei  processi  di fissazione dei
materiali biologici;
      caratteristiche  chimiche,  biochimiche  e  fisiologiche  della
cellula  animale e vegetale, nozioni di citologia animale e vegetale,
il citoscheletro in cellule animali e vegetali;
      nozioni  di  fissazione  del  materiale  animale e vegetale per
microscopia ottica ed elettronica;
      aspetti  teorici e pratici di microscopia ottica, microscopia a
fluorescenza convenzionale e a scansione laser di preparati animali e
vegetali;
      aspetti   teorici   e  pratici  di  microscopia  elettronica  a
scansione e a trasmissione di tessuti animali e vegetali.
    Durante lo svolgimento della prova orale sara' accertata anche la
conoscenza della lingua inglese.
    Una  delle  prove  scritte, a discrezione della commissione, puo'
consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica.
    In  conformita'  a quanto stabilito dal settimo comma dell'art. 4
del  D.M.P.I.  20 maggio 1983, per lo svolgimento delle prove scritte
il  tempo  a  disposizione dei candidati non puo' essere inferiore ad
otto ore.
    Del  diario delle prove scritte e della sede di svolgimento delle
stesse sara' data notifica personale, a mezzo raccomandata con avviso
di  ricevimento,  ad  ogni  candidato  ammesso  al  concorso,  almeno
quindici giorni prima dello svolgimento delle stesse.
    I  candidati  ai  quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso  sono  tenuti  a  presentarsi  per  le prove scritte, con un
valido  documento di riconoscimento, nei locali nell'ora e nei giorni
stabiliti.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le prove d'esame, i candidati
dovranno  essere  muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento:
      a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma
dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;
      b) tessera  di  riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti;
      c) tessera  postale  o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita'.
    Saranno   ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.
    Ai  candidati  che  avranno  conseguito  l'ammissione  alla prova
orale,  sara'  data comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento,  almeno  venti  giorni  prima  dello  svolgimento  della
stessa.
    La  prova  orale  non  si intendera' superata se il candidato non
avra' riportato una votazione di almeno 21/30.
    Le  sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento
della prova orale, sono pubbliche.
    Al   termine   di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale  la
commissione  esaminatrice  formera' l'elenco dei candidati esaminati,
con  l'indicazione  del  voto  riportato da ciascuno di essi e, nello
stesso  giorno, curera' l'affissione di tale elenco, sottoscritto dal
presidente e dal segretario, all'albo della sede di esame.
    Ai titoli sara' attribuito un punteggio complessivo pari a 10/30.
    I titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i seguenti:
      titoli professionali: punti 4;
      titoli scientifici: punti 3;
      altri titoli: punti 3.
    La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata   dopo  le  prove  scritte  e  prima  della  correzione  e
valutazione  dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione
deve  essere reso noto agli interessati prima dell'espletamento della
prova orale.

                               Art. 6.


                   Preferenze a parita' di merito

    I  candidati  che  abbiano  superato  la prova orale dovranno far
pervenire all'Universita' degli studi della Tuscia - Ufficio concorsi
-  Via  S. Giovanni  Decollato,  1  - 01100 Viterbo, entro il termine
perentorio  di  quindici  giorni  decorrenti  dal giorno successivo a
quello  in  cui  hanno  sostenuto  il colloquio, i documenti in carta
semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza a parita' di
valutazione,   gia'   indicati  nella  domanda,  dai  quali  risulti,
altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    Tali   documenti  possono  essere  prodotti  anche  in  fotocopia
unitamente  ad una autocertificazione attestante la conformita' degli
stessi   all'originale,   od   infine  sostituite  con  dichiarazioni
sottoscritte dall'interessato.
    Resta   salva   in   quest'ultimo   caso   la   possibilita'  per
l'amministrazione  di procedere ad idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive.
    Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e  nei  casi  piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai  pubblici  uffici,  ferma  restando  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
    I  documenti  si  considerano  prodotti  in tempo utile, anche se
spediti  a  mezzo  raccomandata  con  avviso di ricevimento, entro il
termine  suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4) i  mutilati  ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7) gli  orfani  dei  caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9) gli  insigniti  di  croce  di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12) i  figli  dei  mutilati  e  degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16) coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17) coloro  che  abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18) i  coniugati  e  i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20) militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      1) dal numero dei figli a carico;
      2) dall'avere   prestato   lodevole  servizio  nelle  pubbliche
amministrazioni;
      3) lo   stato   di  disoccupazione,  con  particolare  riguardo
all'anzianita' di iscrizione alle liste dell'U.P.L.M.O.

                               Art. 7.


                   Approvazione della graduatoria

    La   commissione   nel   redigere   i  verbali  delle  operazioni
concorsuali  e  nella  formazione  della  graduatoria  di  merito  si
atterra' alle disposizioni di cui all'art. 14 del regolamento interno
per  l'accesso  ai  pubblici  impieghi  emanato con decreto rettorale
n. 416/1998 del 27 maggio 1998.
    Con successivo provvedimento del direttore amministrativo, tenuto
conto,  a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 6 del
presente  bando,  tale graduatoria, unitamente a quella del vincitore
del  concorso  sara'  approvata  e  resa pubblica mediante affissione
all'albo dell'Ateneo.
    Di  quest'ultimo  adempimento  sara' data notizia mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per eventuali impugnative.

                               Art. 8.


              Assunzione in servizio e periodo di prova

    Il   candidato   dichiarato  vincitore  sara'  invitato  a  mezzo
raccomandata  con  avviso di ricevimento, a stipulare un contratto di
lavoro  subordinato  di  diritto  privato  a  tempo indeterminato con
l'Universita'  degli  studi  della Tuscia di Viterbo entro il termine
previsto  dalla  nota  d'invito. Decorso tale termine, fatta salva la
possibilita'  di una sua proroga a richiesta dell'interessato in caso
di  comprovato  e  giustificato  impedimento,  non  si da' luogo alla
stipulazione del contratto di lavoro.
    Il  rapporto  di  lavoro  e'  regolato,  anche  per  le  cause di
risoluzione e per i termini di preavviso, dai contratti collettivi di
lavoro  del  comparto  Universita'  nel tempo vigenti, dalle norme di
legge  concernenti  i  rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in
quanto   compatibili   con   la   natura   ed  i  fini  istituzionali
dell'Universita', nonche', dalle norme comunitarie in materia.
    E'  in  ogni  caso  condizione  risolutiva  del  contratto, senza
obbligo  di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
    Il  dipendente  assunto verra' inquadrato nella settima qualifica
dell'area  funzionale  tecnico-scientifica,  profilo di collaboratore
tecnico.
    Il  trattamento  economico  sara'  quello  previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro in vigore al momento dell'assunzione.
    Il  dipendente  assunto e' soggetto ad un periodo di prova di tre
mesi non rinnovabili o prorogabili.
    Decorsa  la  meta'  del  suddetto  periodo di prova, nel restante
periodo  ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento  senza  obbligo di preavviso ne' di indennita' sostituiva del
preavviso,  fatti  salvi i casi di sospensione previsti dal contratto
collettivo   nazionale   di   lavoro   o  dalle  norme  modificative,
integrative  e sostitutive dello stesso. Il recesso opera dal momento
della    comunicazione    alla    controparte.   Il   recesso   della
amministrazione deve essere motivato.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio  e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
    Per  la  restante  disciplina  si  rinvia all'art. 17 del vigente
contratto collettivo di lavoro.

                               Art. 9.


                     Presentazione dei documenti

    Entro  trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa
alla  richiesta  di  costituzione del rapporto di lavoro il candidato
vincitore  dovra'  presentare, a pena di risoluzione del medesimo, la
seguente documentazione:
      1) certificato   medico   in   bollo   rilasciato  dall'azienda
sanitaria  competente per territorio attestante l'idoneita' fisica al
servizio  continuativo  ed  incondizionato  nell'impiego  al quale si
riferisce  la  nomina  (in  caso di presenza di qualche imperfezione,
questa dovra' essere specificatamente menzionata con la dichiarazione
che la stessa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale
ha  concorso).  Nel certificato stesso dovra' essere precisato che e'
stato   eseguito   l'accertamento  sierologico  del  sangue  previsto
dall'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837. Tale certificato deve
essere di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di stipula
del contratto di lavoro.
    Se  appartenente  alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968,
n. 482,  dovra'  inoltre  produrre,  ai  sensi  dell'art. 19, secondo
comma,  della suddetta legge, la dichiarazione legalizzata rilasciata
da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e
il  grado  della  sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di
pregiudizio  alla  salute o alla incolumita' dei compagni di lavoro o
alla sicurezza degli impianti.
    Ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio
1992,  n. 104,  saranno  applicate le disposizioni di cui all'art. 22
della legge stessa.
    L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore di concorso, in base alla normativa vigente;
      2) dichiarazione,  in  regola  con  la legge sul bollo, resa ai
sensi  degli  articoli 2  e  4  della  legge  4 gennaio 1968, n. 15 e
dell'art. 1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403 dalla quale risulti:
        a) luogo e data di nascita;
        b) cittadinanza   e   godimento  dei  diritti  politici,  con
l'indicazione  che  tali requisiti erano posseduti anche alla data di
scadenza del bando;
        c) la  posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
        d) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
        e) titolo di studio previsto al precedente art. 2, punto 1);
        f) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze  dello  Stato,  di enti pubblici o di aziende private e se
fruisca,  comunque,  di  redditi  di  lavoro  subordinato  ed in caso
affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio,
l'industria,  ne'  alcuna  professione  e  di  non coprire cariche in
societa'  costituite  a  fine  di  lucro.  Detta  dichiarazione  deve
contenere   le   eventuali   indicazioni   concernenti  le  cause  di
risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 2, lettera g) del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve
essere rilasciata anche se negativa.
    Il  vincitore dovra' altresi' regolarizzare, ai sensi della legge
23 agosto 1988, n. 370, la domanda di partecipazione.
    A   termine   dell'ultimo  comma  dell'art. 11  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  3 maggio  1957,  n. 686,  il personale
statale  di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato, una
copia  integrale  dello  stato matricolare, il certificato medico, la
dichiarazione  di  cui  al  punto 2) per quanto riguarda il titolo di
studio  ed  e' esonerato dalla presentazione degli altri documenti di
rito.
    Ai  sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972, n. 462, gli indigenti hanno facolta' di produrre in
carta  libera  i  documenti  di  rito richiesti nel presente articolo
purche'  presentino  il  certificato  di poverta', ovvero risulti dai
documenti  stessi  la  loro posizione di indigenza mediante citazione
degli estremi dell'attestato dell'autorita' di pubblica sicurezza.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino,  debbono  essere conformi alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati  e tradotti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    I  documenti  si  considerano  prodotti  in  tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine  suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    Il    termine    di   trenta   giorni   puo'   essere   prorogato
dall'Universita'   in   caso   di   comprovato  impedimento,  scaduto
inutilmente  il  suddetto termine, non si da' luogo alla stipulazione
del  contratto  di  lavoro,  ovvero  si provvede, per i rapporti gia'
instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi.
    L'amministrazione,  nei trenta giorni successivi la presentazione
dei  suddetti  documenti,  provvedera'  ad invitare gli interessati a
regolarizzare l'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizi
sanabili.

                              Art. 10.


                 Risoluzione del rapporto di lavoro

    La  mancata  assunzione  in  servizio,  nel termine stabilito dal
contratto  comporta  l'immediata  risoluzione del rapporto di lavoro,
salvo  comprovati  e  giustificati motivi di impedimento. In tal caso
l'Universita',  valutati  i  motivi,  puo'  prorogare  il termine per
l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio.
    Ogni  altra  causa  di  estinzione  del  rapporto e' regolata dai
contratti collettivi e dalle disposizioni vigenti.

                              Art. 11.


                               Rinvio

    Per  tutto  quanto  non  previsto  nel presente bando, valgono le
disposizioni  vigenti  in materia, in quanto compatibili, il presente
bando di concorso sara' inoltrato al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
      Viterbo, 5 giugno 2000
Il direttore amministrativo: Cucullo