IL RESPONSABILE del dipartimento attivita' scientifiche Vista la delibera n. 225 del Consiglio di presidenza del 30 aprile 1998, con la quale e' stata emanata la "direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale e decentrato dell'Ente"; Vista la delibera del Consiglio direttivo n. 70/2000 verbale 25 in data 24 febbraio 2000; Dispone: Art. 1. E' indetta una pubblica selezione, per titoli, eventualmente integrata da colloquio, ad una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso il dipartimento di ingegneria dei trasporti "L. Tocchetti" dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli (via Claudio, 21 - 80125 Napoli) nell'ambito della seguente tematica: " Criteri di progettazione avanzata dei dispositivi di mitigazione della velocita' in relazione ai problemi di sicurezza e di impatto ambientale". Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria. La borsa di studio dell'importo di L. 1.700.000 (unmilionesettecentomila) lorde mensili ha una durata di dodici mesi ed e' rinnovabile per la stessa durata. Art. 2. La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio, ne' con assegni o sovvenzioni di analoga natura e la sua fruizione e' incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con o senza assegni nonche' con la frequenza di scuole di specializzazione post-laurea con o senza assegni. La borsa non puo' essere cumulata neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato tranne i casi previsti dal successivo art. 3 ultimo comma. A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a contributi od assegnazioni del CNR. All'assegnatario di borsa, comandato in missione per missioni inerenti l'attivita' della borsa stessa, e' corrisposto il trattamento di missione pari a quello spettante ai dipendenti del CNR, VII livello, esclusivamente a carico dei fondi dell'istituzione presso la quale viene fruita la borsa. L'assegnatario della borsa, ove soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e' assicurato, a norma delle disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1941 n. 1659 e decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, presso l'istituto nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro (INAIL). L'assegnatario della borsa non soggetto all'assicurazione obbligatoria di cui sopra gode di assicurazione a carico del CNR per gli infortuni in cui puo' incorrere nell'espletamento delle attivita' connesse con la fruizione della borsa stessa. Art. 3. Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli stati membri dell'Unione europea che alla data di scadenza del presente bando: a) abbiano conseguito la laurea presso universita' o istituti superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso universita' o istituti superiori stranieri dichiarata equivalente da una universita' o istituto superiore italiano o dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST); b) che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'. E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'. I cittadini dell'Unione europea devono stabilirsi per l'intero periodo di assegnazione della borsa nella sede di fruizione della stessa. Non possono partecipare alla selezione i professori universitari di I e II fascia e categorie equiparate ne' i ricercatori universitari e del CNR ed altri pubblici dipendenti. Puo' partecipare il personale insegnante di ruolo della scuola, che puo' usufruire della borsa previa autorizzazione del competente provveditorato agli studi, secondo la specifica normativa. Art. 4. La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere indirizzata e inviata, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio nazionale delle ricerche - dipartimento attivita' scientifiche (via Tiburtina, 770 - 00159 Roma) entro e non oltre il quarantesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando stesso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Per le domande di ammissione al concorso presentate a mano al Consiglio nazionale delle ricerche - dipartimento attivita' scientifiche (via Tiburtina, 770 - 00159 Roma) durante l'orario di lavoro, sara' rilasciata ricevuta. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 1) certificato di laurea in carta semplice nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto, la votazione dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo (ai sensi della legge 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 il candidato puo' presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione); 2) tesi di laurea; 3) dichiarazione di accettazione del candidato da parte del direttore del dipartimento universitario presso il quale lo stesso candidato intende svolgere la ricerca (come da fac-simile allegato); 4) i lavori che il candidato intende presentare, con relativo elenco, precisando se trattasi di pubblicazione o dattiloscritto e il nome di eventuali collaboratori; 5) programma particolareggiato di studio e di ricerca che il candidato intende svolgere durante il periodo di fruizione della borsa; 6) curriculum vitae et studiorum; 7) l'elenco di tutti i documenti e titoli presentati. I documenti di cui ai punti 5), 6) e 7) e l'elenco dei lavori presentati devono essere sottoscritti dal candidato e presentati in duplice copia. Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo del candidato e il numero del bando al quale il candidato intende partecipare. Non si terra' conto dei documenti e delle domande inviate o consegnate dopo il termine dei quaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche se trattasi di lavori stampati presentati in sostituzione di bozze di stampa. Costituisce motivo di non ammissione alla selezione la mancata presentazione dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) del presente articolo. Art. 5. I candidati sono giudicati da una commissione nominata dal Responsabile del dipartimento attivita' scientifiche del CNR. Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione di ciascun candidato. La commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo. La commissione stabilisce altresi', in via preliminare, se i candidati vadano sottoposti a colloquio e, in caso positivo, il punteggio da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che i candidati debbono conseguire nella valutazione dei titoli per essere ammessi a sostenere la prova stessa. La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione attribuita ai vari titoli. Nel caso in cui sia stato, in via preliminare, previsto dalla commissione l'esame colloquio, la stessa provvede a convocare a colloquio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di preavviso, i candidati che abbiano ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione dei titoli. Nessun rimborso e' dovuto dall'Ente ai candidati che sostengano il colloquio, anche se in sede diversa da quella di residenza. Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto della valutazione dei titoli e del risultato dell'eventuale colloquio, del programma di studio e di ricerca presentato dal candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere, in genere, compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo specifico degli studi che lo stesso propone di compiere. Al termine dei lavori, la commissione redige la graduatoria dei candidati. Sono compresi nella graduatoria di merito secondo l'ordine del voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone. Le operazioni compiute dalla commissione vengono verbalizzate con sottoscrizione in ogni pagina del Presidente, dei componenti e del segretario. Art. 6. Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli idonei si trovino collocati in posizione corrispondente al numero dei posti banditi. A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata: a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di studio; b) in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del candidato. La borsa che resti interamente disponibile per rinuncia o decadenza del vincitore puo' essere assegnata ai successivi idonei secondo l'ordine della graduatoria entro un mese dalla rinuncia o decadenza del vincitore e, comunque non oltre i 6 mesi dalla data di approvazione della graduatoria. Qualora il vincitore, entro tre mesi dalla data di inizio dell'attivita' di ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa per incompatibilita' di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa puo' essere conferita per il restante periodo al successivo idoneo in base alla disponibilita' finanziaria residua e alla valutazione scientifica da parte del responsabile del dipartimento attivita' scientifiche del CNR interessato circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore a quello inizialmente previsto. Art. 7. Il responsabile del dipartimento attivita' scientifiche del CNR provvede a comunicare a ciascun concorrente l'esito della selezione restituendogli, nel contempo, parte della documentazione presentata per l'ammissione alla stessa ad eccezione della seguente documentazione: 1) certificato di laurea; 2) dichiarazione di accettazione del responsabile dell'istituzione scientifica; 3) programma di ricerca; 4) elenco dei titoli presentati; 5) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati; 6) curriculum vitae et studiorum. Colui che risulta vincitore della borsa e non dia inizio agli studi e alle ricerche in programma entro il termine stabilito dal Consiglio nazionale delle ricerche decade dalla borsa. Il CNR non assume alcuna responsabilita' sia in caso di eventuale dispersione di comunicazioni da parte dell'Ente, dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito da parte degli aspiranti, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, sia per eventuali disguidi postali. Art. 8. La data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal 1o o dal 15 del mese. La data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia. La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo nel caso che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata superiore ad un mese. I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque debitamente comprovati. L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca programmata non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su proposta del responsabile della ricerca o tutore che gli e' stato assegnato, e' dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del responsabile del dipartimento attivita' scientifiche del CNR, dall'ulteriore utilizzazione della borsa. Dell'avvio del relativo procedimento viene data comunicazione all'interessato il quale ha la facolta' di far conoscere la propria posizione in merito mediante comunicazione scritta. Della conclusione del procedimento, che potra' consistere o in una archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di decadenza, verra' data motivata comunicazione all'interessato. Art. 9. Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili. La prima rata e' erogata dopo che il responsabile della ricerca o tutore ha comunicato che il titolare della borsa ha iniziato l'attivita' presso la sede prescelta. Le rate successive sono erogate anticipatamente a meno che il responsabile della ricerca o tutore non comunichi che si siano verificate le condizioni di cui all'art. 8 del presente bando. Colui che una volta iniziata la ricerca sia incorso nella dichiarazione di decadenza o abbia rinunciato alla fruizione della borsa e' tenuto a restituire la rata anticipata e non maturata. La richiesta di restituzione della rata, dovra' essere effettuata dal responsabile del dipartimento attivita' scientifiche del CNR, come parimenti, a cura dello stesso, dovra' essere emesso il decreto di accertamento della somma da restituire. Art. 10. Entro sessanta giorni dalla scadenza della borsa, l'assegnatario dovra' trasmettere al responsabile del dipartimento attivita' scientifiche del CNR una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute. La relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto in riviste a cura del CNR. Art. 11. La borsa di studio puo' essere rinnovata per la stessa durata iniziale di mesi 12 (dodici), con provvedimento del responsabile del dipartimento attivita' scientifiche del CNR, previa richiesta del borsista. Art. 12. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche, per le finalita' di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per le finalita' inerenti la selezione e la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge. Il responsabile del trattamento e' il responsabile del Dipartimento attivita' scientifiche del CNR. Roma, 7 giugno 2000 Il responsabile: Lapiccirella