IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 aprile 1996 che stabilisce, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del decreto legislativo n. 196 del 1995 le modalita' e le procedure di valutazione per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami al grado di aiutante; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili; Vista la determinazione dirigenziale con la quale e' stato fissato per l'anno 1999 il numero delle promozioni da conferire nel grado di "Aiutante" mediante concorso; Accertato che nel periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1998 nel grado di aiutante si sono verificate 503 vacanze e pertanto sono disponibili per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami 105 posti; Considerato che occorre procedere all'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami al grado di aiutante come disposto dall'art. 14, comma 1 e 2 e dall'art. 20 del citato decreto legislativo; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni ed integrazioni; Decreta: Art. 1. Requisiti 1. E' indetto un concorso, per titoli di servizio ed esami, per l'avanzamento al grado di aiutante in servizio permantente riservato di 1ª classe anzianita' di grado antecedente al 1° gennaio 1999, e che alla data di scadenza del termine di cui al successivo art. 3: a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito presso istituti legalmente riconosciuti; b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, riferita all'ultimo quinquennio, una qualifica non inferiore a "Superiore alla media" o giudizio equivalente; c) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o sospesi dall'impiego o in aspettativa per motivi privati ai sensi dell'art. 15 della legge n. 599/1954. 2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ad eccezione dei requisiti previsti alla lettera c), i quali, accertati secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione, dovranno essere mantenuti fino alla chiusura dei lavori della commissione giudicatrice. 3. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due volte.