IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
    Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 aprile 1996
che   stabilisce,   ai  sensi  dell'art. 14,  comma  4,  del  decreto
legislativo   n. 196  del  1995,  le  modalita'  e  le  procedure  di
valutazione  per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed
esami al grado di aiutante;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  per  l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili;
    Vista la determinazione dirigenziale datata 22 giugno 1999 con la
quale  e' stato fissato per l'anno 1999 il numero delle promozioni da
conferire nel grado di "aiutante" mediante concorso;
    Accertato  che nel periodo 10 gennaio 1998 - 31 dicembre 1998 nel
grado di aiutante si sono verificate settecentocinquantasette vacanze
e pertanto sono disponibili per l'avanzamento per concorso per titoli
di servizio ed esami centocinquantanove posti;
    Considerato  che  occorre  procedere all'avanzamento per concorso
per  titoli  di  servizio ed esami al grado di aiutante come disposto
dall'art.  14,  commi  1  e  2  e  dall'art.  20  del  citato decreto
legislativo;
    Visto   il   decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n. 29
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego,  a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e
successive modificazioni ed integrazioni.

                              Decreta:

                               Art. 1.

                              Requisiti

    1.  E'  indetto un concorso, per titoli di servizio ed esami, per
l'avanzamento  al  grado  di  aiutante  riservato ai marescialli capi
dell'esercito  con anzianita' di grado antecedente al 1° gennaio 1999
e che alla data di scadenza del termine di cui al successivo art. 3:
      a) siano  in  possesso  del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, conseguito presso Istituti legalmente riconosciuti;
      b) abbiano  riportato  in  sede  di valutazione caratteristica,
riferita  all'ultimo  quinquennio,  una  qualifica  non  inferiore  a
"superiore alla media" o giudizio equivalente;
      c) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto
non  colposo,  o  sottoposti  a  procedimenti disciplinari di Stato o
sospesi  dall'impiego  o  in  aspettativa per motivi privati ai sensi
dell'art. 15 della legge n. 599/1954.
    2.  I  requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di   scadenza   dei   termini   di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione  aI  concorso.  I  requisiti previsti alla lettera c),
accertati   secondo   le  modalita'  stabilite  dall'amministrazione,
dovranno inoltre essere mantenuti fino alla chiusura dei lavori della
commissione giudicatrice.
    3.  La  partecipazione  ai concorso e' limitata a non piu' di due
volte.