IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare

    Visto  il decreto dirigenziale in data 12 maggio 2000, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  -  4a serie
speciale  -  n.  39  del  19 maggio  2000, concernente l'arruolamento
nell'anno  2000  di  10590  volontari  in  ferma  breve nell'Esercito
italiano,  nella Marina militare, compreso il corpo delle capitanerie
di   porto,   e   nell'Aeronautica   militare,  con  possibilita'  di
immissione,  al termine di detta ferma, nelle carriere iniziali delle
stesse  Forze  armate,  dell'Arma  dei  carabinieri,  del corpo della
Guardia  di  finanza,  della  Polizia  di Stato, del Corpo di Polizia
penitenziaria,  del  Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
    Vista  la  sentenza  della  Corte  costituzionale 24 luglio 2000,
n. 332  con  la quale la stessa Corte costituzionale ha, tra l'altro,
dichiarato  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma,
numero  4)  della  legge  10 maggio  1983, n. 212, nella parte in cui
include tra i requisiti necessari per partecipare all'arruolamento in
ferma volontaria, l'essere senza prole;
    Tenuto  conto,  pertanto,  di  dover consentire, in ossequio alla
predetta  sentenza  della  Corte  costituzionale n. 332 del 24 luglio
2000,  la  partecipazione  al  concorso indetto con il citato decreto
dirigenziale  12 maggio  2000,  di coloro che comunque siano celibi o
vedovi ma anche con prole;
    Considerata,  pertanto,  la  necessita'  di  modificare il citato
arruolamento   e,   conseguentemente,   di   riaprire  i  termini  di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  primo bando di
arruolamento,  limitatamente  ai  concorrenti  con prole, in possesso
alla  data  di  scadenza  del predetto termine (19 giugno 2000) degli
altri  requisiti  previsti  dall'art. 2  del  decreto di arruolamento
medesimo;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  Per  i  motivi  indicati  in premessa, l'art. 2, primo comma,
lettera  c)  del suddetto decreto dirigenziale in data 12 maggio 2000
e' cosi' modificato:
      "c) essere celibi o vedovi".