IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto dirigenziale in data 12 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, - 4a serie speciale - n. 39 del 19 maggio 2000, concernente l'arruolamento nell'anno 2000 di 10590 volontari in ferma breve nell'Esercito italiano, nella Marina militare, compreso il corpo delle capitanerie di porto, e nell'Aeronautica militare, con possibilita' di immissione, al termine di detta ferma, nelle carriere iniziali delle stesse Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del corpo della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la sentenza della Corte costituzionale 24 luglio 2000, n. 332 con la quale la stessa Corte costituzionale ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma, numero 4) della legge 10 maggio 1983, n. 212, nella parte in cui include tra i requisiti necessari per partecipare all'arruolamento in ferma volontaria, l'essere senza prole; Tenuto conto, pertanto, di dover consentire, in ossequio alla predetta sentenza della Corte costituzionale n. 332 del 24 luglio 2000, la partecipazione al concorso indetto con il citato decreto dirigenziale 12 maggio 2000, di coloro che comunque siano celibi o vedovi ma anche con prole; Considerata, pertanto, la necessita' di modificare il citato arruolamento e, conseguentemente, di riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipazione al primo bando di arruolamento, limitatamente ai concorrenti con prole, in possesso alla data di scadenza del predetto termine (19 giugno 2000) degli altri requisiti previsti dall'art. 2 del decreto di arruolamento medesimo; Decreta: Art. 1. 1. Per i motivi indicati in premessa, l'art. 2, primo comma, lettera c) del suddetto decreto dirigenziale in data 12 maggio 2000 e' cosi' modificato: "c) essere celibi o vedovi".