IL RETTORE

    Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;
    Visto  il  regio  decreto  20 giugno  1935,  n. 1071,  apportante
modificazioni  ed  aggiornamenti al precitato testo unico, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
    Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni,   recante   disposizioni   sull'ordinamento  didattico
universitario;
    Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto
agli studi universitari;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
30 aprile  1997,  relativo all'uniformita' di trattamento sul diritto
agli  studi  universitari  ai sensi dell'art 4 della legge 2 dicembre
1991, n. 390;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997,
n. 306,   riportante   il   Regolamento   in  materia  di  contributi
universitari;
    Vista   la   nota  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, prot. n. 3139, del 21 aprile 1999 relativa
all'adozione di nuovi criteri di merito per gli immatricolati;
    Visti  i  decreti ministeriali del 26 maggio 1998 e del 23 aprile
1999, entrambi di modifica ed aggiornamento delle tabelle numeri 1, 2
e  3  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del
30 aprile 1997;
    Visti i decreti ministeriali del 28 febbraio 2000, con i quali il
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
ha proceduto alla rideterminazione dei limiti massimi dell'indicatore
della   condizione   economica  e  dell'indicatore  della  condizione
patrimoniale,  della  tassa  di  iscrizione  alle  Universita'  e gli
importi minimi delle borse di studio;
    Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, prot. n. 1331/00 del 29 marzo 2000, con la
quale  si e' data notizia della conferma dell'applicazione, anche per
l'anno  accademico  2000/2001,  di  quanto  disposto  dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997;
    Visto  il  provvedimento  consiliare dell'E.S.U. - regione Molise
n. 43   del  13 marzo  2000  per  l'istituzione  dell'anagrafe  degli
studenti assistiti e beneficiari;
    Viste  le  delibere  del  senato  accademico  e  del consiglio di
amministrazione  dell'Universita' degli studi del Molise adottate, su
proposta  dell'Osservatorio per il diritto allo studio universitario,
rispettivamente nelle sedute del 22 marzo 2000 e 27 marzo 2000, e del
19 aprile  2000  e  26 aprile 2000, con le quali sono stati fissati i
criteri,  le  modalita'  e i termini delle procedure previste per gli
interventi per il diritto allo studio;
    Viste  le  delibere  del  senato  accademico  e  del consiglio di
amministrazione,  rispettivamente del 14 e del 19 giugno 2000, con le
quali  si  e'  proceduto  all'approvazione dei contenuti del presente
bando,  sulla  base  delle proposte avanzate dall'Osservatorio per il
diritto   universitario   riunitosi,   alla  presenza  del  direttore
dell'E.S.U., in data 1o giugno 2000;
    Vista  la  legge  n. 40  del 6 marzo 1998, e, in particolare, gli
articoli 37 e 45;
    Considerato  che  lo  stanziamento  in  bilancio  per l'anno 2000
riservato   alle   borse   di   incentivazione   all'immatricolazione
all'Universita'  e'  pari a L. 375.200.000 e che le economie relative
agli anni precedenti ammontano a L. 395.100.000;
    Tenuto  conto  che con decreto rettorale n. 518 del 4 maggio 2000
si  e'  proceduto  ad  un'ulteriore  assegnazione  allo  stanziamento
riservato  alle  borse  di  studio  di cui sopra per incameramento di
fondi per L. 219.322.846 per maggiori tasse universitarie;
    Vista  la  decisione assunta in data 19 giugno 2000 dal consiglio
di  amministrazione  dell'universita' degli studi del Molise relativa
all'assegnazione fino ad un numero massimo di quarantacinque borse di
studio   e,   comunque,   entro  lo  stanziamento  di  L. 989.500.000
sull'apposito capitolo di bilancio;

                              Decreta:

                               Art. 1.

               Borse di incentivazione alle iscrizioni

    E'  indetto,  per  l'anno  accademico  2000/2001, un concorso per
l'attribuzione  di  un  numero  massimo  di  quarantacinque  borse di
studio,   entro   l'importo   massimo   stanziato  dal  consiglio  di
amministrazione  del 19 giugno 2000, finalizzate all'incentivazione e
alla  razionalizzazione  della  frequenza  universitaria  destinate a
coloro  che intendano immatricolarsi ad uno dei corsi di studio delle
facolta' dell'Universita' degli studi del Molise.
    L'importo  di  ciascuna borsa di studio e' definito tenendo conto
della distanza del comune di residenza dello studente da quello della
sede del corso universitario prescelto.
    Gli importi delle borse sono i seguenti:
      a) L. 3.000.000 all'anno per lo studente in sede;
      b) L.  3.000.000 all'anno piu' un importo fino ad un massimo di
L. 500.000  all'anno  a  titolo di rimborso di spese trasporto per lo
studente pendolare;
      c) L. 6.500.000 all'anno per lo studente fuori sede, che prende
alloggio  nei  pressi  della  sede  del  corso prescelto, utilizzando
alloggi  di  privati.  In  questo  caso,  la  borsa  viene erogata al
vincitore, dietro presentazione di copia autenticata del contratto di
fitto  dello  studente,  nella  quale  si  dichiari  il  rapporto  di
locazione  della  durata  di almeno otto mesi nell'anno accademico di
riferimento.  Tale  documentazione  dovra'  pervenire,  senza  alcuna
eccezione,  pena  la  decadenza  dal  beneficio  di cui alla presente
lettera    c),   al   Centro   di   coordinamento   delle   attivita'
dell'Universita'  e  dell'E.S.U.,  entro  e  non oltre il 15 novembre
2000.  In  mancanza  di  tale  documentazione, lo studente fuori sede
potra' beneficiare della borsa di cui alla precedente lettera b).
    I  benefici  sono  attribuiti  sulla  base  di una graduatoria di
idonei, senza alcuna differenziazione per facolta' e corsi di studio,
ordinata in modo crescente, previa verifica della prevista condizione
di merito, sulla base dell'indicatore della condizione economica.