IL DIRETTORE
          dell'istituto di chimica e tecnologie inorganiche
                  e dei materiali avanzati (ICTIMA)

    Vista   la  delibera  n. 225  del  consiglio  di  presidenza  del
30 aprile  1998, con la quale e' stata emanata la "direttiva generale
per  la  predisposizione  dei  bandi  delle borse di studio a livello
centrale e decentrato dell'ente";
    Vista  la  delibera del consiglio direttivo del CNR n. 11/2000 in
data 13 gennaio 2000;

                              Dispone:


                               Art. 1.

    E'  indetta  una  pubblica  selezione  per  titoli, eventualmente
integrata  da  colloquio,  ad  una  borsa  di studio per laureati, da
svolgersi  nel campo delle scienze e le tecnologie dei beni culturali
da usufruirsi presso l'istituto di chimica e tecnologie inorganiche e
dei  materiali  avanzati,  corso  Stati  Uniti  n. 4  - 35127 Padova,
nell'ambito  della  seguente  tematica  "Caratterizzazione  chimica e
morfologica  delle  alterazioni  di  materiali  metallici, ceramici e
vitrei  di  interesse storico culturale", titolo di studio richiesto:
laurea   in   chimica,  chimica  industriale,  chimica  e  tecnologie
farmaceutiche.
    La  borsa di studio dell'importo di L. 1.700.000 lorde mensili ha
una durata massima di dodici mesi e non e' rinnovabile.

                               Art. 2.

    La  borsa  non  e'  cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni  o  sovvenzioni  di  analoga  natura  e  la  sua fruizione e'
incompatibile  con  la  frequenza  di  corsi  di dottorato di ricerca
universitari  con  o senza assegni nonche' con la frequenza di scuole
di specializzazione post-laurea con o senza assegni.
    La  borsa  non  puo'  essere  cumulata neppure con lo stipendio o
retribuzioni  di  qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego
pubblico  o  privato  tranne  i  casi previsti dal successivo art. 3,
ultimo comma.
    A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo  della  borsa,  ulteriori  compensi  che  facciano carico a
contributi od assegnazioni del CNR.
    All'assegnatario  di  borsa,  comandato in missione per attivita'
inerenti  la  borsa stessa, e' corrisposto il trattamento di missione
pari  a  quello  spettante  ai  dipendenti  del CNR, settimo livello,
esclusivamente  a  carico  dei  fondi dell'organo CNR presso il quale
viene fruita la borsa.
    Gli   assegnatari   di   borse,  ove  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali,  sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute
nella  legge 29 dicembre 1941, n. 1659 e decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n. 1124  e successive modifiche, presso
l'Istituto  nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro
(INAIL).
    Gli   assegnatari   di   borse   non  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria  di  cui  sopra godono di assicurazione a carico del CNR
per  gli  infortuni  in cui possono incorrere nell'espletamento delle
attivita' connesse con la fruizione delle borse stesse.

                               Art. 3.

    Possono  partecipare  alla selezione i cittadini italiani e degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  che  alla  data  di scadenza del
presente bando:
      a) abbiano  conseguito  la laurea presso Universita' o Istituti
superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso Universita'
o   Istituti   superiori  stranieri  dichiarata  equivalente  da  una
Universita'   o   Istituto   superiore   italiano   o  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST);
      b) che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'.
    E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'.
    I  cittadini  dell'Unione  europea devono stabilirsi per l'intero
periodo  di  assegnazione  della  borsa nella sede di fruizione della
stessa.
    Non  possono partecipare alla selezione i professori universitari
di  prima  e  seconda fascia e categorie equiparate ne' i ricercatori
universitari e del CNR ed altri pubblici dipendenti.
    Puo'  partecipare  il personale insegnante di ruolo della scuola,
che  puo'  usufruire della borsa previa autorizzazione del competente
provveditorato agli studi, secondo la specifica normativa.

                               Art. 4.

    La  domanda di ammissione alla selezione redatta in carta libera,
secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere indirizzata
e  inviata,  anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al:
Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di chimica e tecnologie
inorganiche  e  dei  materiali  avanzati  (CNR-ICTIMA)  - Corso Stati
Uniti,  4  -  35127  Padova, entro e non oltre il quarantesimo giorno
dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del bando
stesso.  A  tal  fine  fa  fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante. Qualora il termine di presentazione delle domande venga a
cadere  in  un  giorno festivo, detto termine si intende protratto al
primo  giorno  non festivo immediatamente seguente. Per le domande di
ammissione  al  concorso  presentate  a  mano al CNR - ICTIMA durante
l'orario di lavoro, sara' rilasciata ricevuta.
    Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
      1)  certificato  di  laurea  in  carta semplice nel quale siano
indicate  le  votazioni  riportate  nei singoli esami di profitto, la
votazione  dell'esame  di  laurea e la data di quest'ultimo (ai sensi
della legge n. 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998  il  candidato puo' presentare dichiarazione sosititutiva
di certificazione);
      2) tesi di laurea;
      3)  dichiarazione  di  accettazione  del candidato da parte del
responsabile  dell'organo  CNR o altra istituzione scientifica presso
cui  lo  stesso  candidato  intende  svolgere  la  ricerca  (come  da
fac-simile allegato);
      4)  i  lavori che il candidato intende presentare, con relativo
elenco, precisando se trattasi di pubblicazione o dattiloscritto e il
nome di eventuali collaboratori;
      5)  programma  particolareggiato  di studio e di ricerca che il
candidato  intende  svolgere  durante  il  periodo di fruizione della
borsa;
      6) curriculum vitae et studiorum;
      7) l'elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
    I  documenti  di  cui  ai punti 5), 6) e 7) e l'elenco dei lavori
presentati  devono  essere sottoscritti dal candidato e presentati in
duplice copia.
    Il  plico  contenente  la domanda con gli allegati deve riportare
sull'involucro  esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo
del candidato e il numero del bando.
    Non  si  terra'  conto  dei  documenti  e delle domande inviate o
consegnate  dopo  il  termine dei quaranta giorni dalla pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale,  anche  se  trattasi  di  lavori stampati
presentati in sostituzione di bozze di stampa.
    Costituisce  motivo  di  non ammissione alla selezione la mancata
presentazione  dei  documenti  di  cui  ai  punti 1), 2), 3) e 5) del
presente articolo.

                               Art. 5.

    I  candidati  sono  giudicati  da  una  commissione  nominata dal
direttore  dell'Istituto  di  chimica  e tecnologie inorganiche e dei
materiali avanzati.
    Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per la valutazione di ciascun candidato.
    La  commissione  provvede,  in  via  preliminare,  a ripartire il
punteggio  a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.
    La  commissione  stabilisce  altresi',  in  via preliminare, se i
candidati  vadano  sottoposti  a  colloquio  e,  in caso positivo, il
punteggio  da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che
i  candidati  debbono  conseguire  nella  valutazione  dei titoli per
essere ammessi a sostenere la prova stessa.
    La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
    Nel  caso  in  cui  sia stato, in via preliminare, previsto dalla
commissione  l'esame  colloquio,  la  stessa  provvede  a convocare a
colloquio,  mediante  lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
con  almeno  quindici  giorni  di  preavviso, i candidati che abbiano
ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione dei titoli.
Nessun  rimborso  e'  dovuto dall'ente ai candidati che sostengano il
colloquio, anche se in sede diversa da quella di residenza.
    Ai  fini  della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della   valutazione   dei   titoli  e  del  risultato  dell'eventuale
colloquio,  del  programma  di  studio  e  di  ricerca presentato dal
candidato,  valutando  sia  la  sua attitudine a svolgere, in genere,
compiti  di  ricerca  scientifica,  sia la sua preparazione nel campo
specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
    Al  termine  dei lavori, la commissione redige la graduatoria dei
candidati.
    Sono  compresi  nella  graduatoria di merito secondo l'ordine del
voto   a  ciascuno  attribuito,  soltanto  i  candidati  che  abbiano
raggiunto  una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei
punti di cui la commissione dispone.
    Le operazioni compiute dalla commissione vengono verbalizzate con
sottoscrizione  in  ogni  pagina dal presidente, dai componenti e dal
segretario.

                               Art. 6.

    Sono  considerati  vincitori  coloro  che nella graduatoria degli
idonei si trovino collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
    A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata:
      a) dalla  minore  anzianita'  di  conseguimento  del  titolo di
studio;
      b) in   caso  di  ulteriore  parita',  dalla  minore  eta'  del
candidato.
    Le  borse  che  restino  interamente  disponibili  per rinuncia o
decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei
secondo  l'ordine  della  graduatoria  entro un mese dalla rinuncia o
decadenza  del  vincitore e, comunque non oltre i sei mesi dalla data
di approvazione della graduatoria.
    Qualora  il  vincitore,  entro  tre  mesi  dalla  data  di inizio
dell'attivita'  di  ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa
per  incompatibilita'  di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa
puo' essere conferita per il restante periodo al successivo idoneo in
base  alla  disponibilita'  finanziaria  residua  e  alla valutazione
scientifica  da  parte  del responsabile dell'istituzione scientifica
interessata circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore
a quello inizialmente previsto.