IL DIRETTORE GENERALE
         per l'istruzione classica, scientifica e magistrale

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3  ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive
modificazioni e integrazioni;
    Visto  l'art. 48  del  Trattato  25 marzo  1957  istitutivo della
C.E.E.  ed  il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  7 febbraio  1994  n. 174,  recante norme sull'accesso dei
cittadini  degli  Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  4 gennaio  1968,  n. 15,  recante  norme  sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme;
    Vista  la  legge  12 marzo  1999,  n. 68,  recante  la disciplina
generale   delle   assunzioni   obbligatorie   presso   le  pubbliche
amministrazioni e le aziende private;
    Vista  la  legge  11 luglio  1980,  n. 312,  concernente il nuovo
assetto  retributivo-funzionale del personale civile e militare dello
Stato;
    Vista    la    legge   29 ottobre   1984,   n. 732,   concernente
l'eliminazione   del   requisito   della   buona   condotta  ai  fini
dell'accesso al pubblico impiego;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili;
    Vista  la legge 23 agosto 1988, n. 370, e successive integrazioni
e  modifiche,  concernente  l'esenzione  dall'imposta di bollo per le
domande  di  concorso  e  di  assunzione  presso  le  amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e il decreto del Presidente della Repubblica
27 giugno  1992, n. 352, con il quale e' stato emanato il regolamento
per  la  disciplina  della  modalita'  di  esercizio  e  dei  casi di
esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Vista   la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  concernente  azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
    Vista   la   legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni    e    integrazioni,   concernente   razionalizzazione
dell'organizzazione  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di
pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421;
    Visto  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 con il quale
e'  stato  approvato  il  testo  unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994
n. 367,   concernente   il   regolamento  per  la  semplificazione  e
accelerazione  delle  procedure  di  spesa  e contabili, e successive
modifiche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487   e   successive  integrazioni  e  modifiche,  recante  misure
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
    Vista  la  legge  23 dicembre  1996,  n. 662,  recante  misure di
razionalizzazione  della  finanza  pubblica, in particolare l'art. 1,
comma 70 e seguenti;
    Vista  la  legge  15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo
per  il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti
locali,  per  la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e per la
semplificazione amministrativa;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449,  recante  misure di
stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'art. 40;
    Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11,  comma  4,  della  legge  15  marzo  1997, n. 59, ed in
particolare l'art. 29;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, relativo al regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della  legge  15 maggio  1997,  n. 127, in materia si semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Vista  la  legge  3 maggio  1999,  n. 124,  recante  disposizioni
urgenti  in  materia  di  personale  scolastico,  ed  in  particolare
l'art. 1,  comma  4,  che  sostituisce  il comma 17 dell'art. 400 del
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti in materia di
istruzione,  relative  alle  scuole di ogni ordine e grado, approvato
con  decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n. 297,  e  detta  nuove
disposizioni  in  materia di validita' delle graduatorie dei concorsi
per titoli ed esami;
    Vista  la  legge  30 ottobre  1990,  n. 302,  art. 14  e la legge
23 novembre  1998,  n. 407, art. 1, comma 2, che dettano disposizioni
in  materia  di  collocamento obbligatorio a favore delle vittime del
terrorismo   e  della  criminalita'  organizzata,  nonche'  dei  loro
familiari e parenti;
    Visti  il  decreto  ministeriale  24 maggio  1990  e  l'ordinanza
ministeriale  25 maggio 1990 riguardanti requisiti e modalita' per la
nomina a componente le commissioni giudicatrici dei concorsi;
    Vista  l'ordinanza  ministeriale  5 novembre  1994,  n. 307 ed il
decreto   ministeriale   16 giugno   1998,   n. 275,  concernenti  la
formazione  delle commissioni esaminatrici dei concorsi del personale
docente delle scuole statali di ogni ordine e grado;
    Visto  il  vigente  contratto  collettivo nazionale di lavoro del
comparto scuola;
    Visto  il  decreto  ministeriale  13 aprile  2000,  con il quale,
sentito  il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stati
approvati  il programma di esame, le categorie di titoli valutabili e
la relativa tabella di valutazione;
    Accertato  che  sussistono le condizioni di cui all'art. 1, comma
2,  della  legge  3 maggio 1999, n. 124, per l'indizione del concorso
per  titoli ed esami per l'accesso ai ruoli provinciali del personale
educativo per la copertura dei posti a tal fine vacanti e disponibili
all'inizio   di   ciascuno   dei   tre   anni  scolastici  successivi
all'approvazione  delle  graduatorie  regionali  di  cui  al presente
bando;
    Fornita  la  prescritta informativa alle organizzazioni sindacali
maggiormente   rappresentative,   ai   sensi  del  vigente  Contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Bando di concorso

    1.  Ai  sensi  delle  disposizioni contenute negli articoli 399 e
seguenti  del  decreto legislativo n. 297/1994, come modificato dalla
legge  3 maggio  1999,  n. 124,  e' indetto un concorso per titoli ed
esami, per la copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio di
ciascuno  dei  tre  anni scolastici successivi all'approvazione delle
graduatorie regionali di cui al presente concorso per l'accesso:
      ai  ruoli  provinciali  normali  degli  istitutori  e  ai ruoli
provinciali  normali  delle istitutrici dei Convitti nazionali, degli
educandati statali e dei convitti annessi agli istituti di istruzione
tecnica e professionale;
      ai  ruoli  provinciali  speciali  degli  istitutori  e ai ruoli
provinciali speciali delle istitutrici dei Convitti per sordomuti.
    Fino  all'approvazione  delle  sopracitate graduatorie regionali,
restano valide le graduatorie provinciali del precedente concorso per
titoli  ed  esami a posti di personale educativo, bandito con decreti
ministeriali 31 luglio 1990 e 19 luglio 1991.
    2.  Il  concorso  e'  bandito  su base regionale; la competenza a
curare l'espletamento dei concorsi regionali e' del provveditore agli
studi della provincia capoluogo di regione.
    3.  I  posti  vacanti e disponibili dei ruoli provinciali normali
degli  istitutori  e  dei ruoli provinciali normali delle istitutrici
sono  presenti  nelle  seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto,
Friuli-Venezia   Giulia,   Emilia-Romagna,  Toscana,  Lazio,  Marche,
Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna.
    4.  I  posti vacanti e disponibili dei ruoli provinciali speciali
degli  istitutori  e dei ruoli provinciali speciali delle istitutrici
sono  presenti  nelle  seguenti  regioni:  Piemonte,  Veneto,  Lazio,
Sicilia.
    5.  Ai  sensi  dell'art. 399  e  seguenti del decreto legislativo
16 aprile  1994,  n. 297,  come modificato dalla legge 3 maggio 1999,
n. 124,  i  concorsi  sono indetti per la copertura del 50% dei posti
destinati   alle  procedure  concorsuali,  che  risultino  vacanti  e
disponibili  all'inizio  di  ciascuno degli anni scolastici di cui al
precedente comma 1.
    6.  Il  numero  e  la  tipologia  dei posti vacanti e disponibili
saranno   precisati,   a   norma   delle  vigenti  disposizioni,  dai
provveditori  agli  studi,  con  decreti da pubblicare all'albo degli
uffici  scolastici  provinciali,  all'inizio  di  ciascuno degli anni
scolastici  indicati nel precedente comma 1, tenute anche presenti le
disposizioni  dettate in materia dal decreto legislativo n. 297/1994.
I predetti decreti dovranno distinguere i posti dei ruoli provinciali
degli  istitutori  dai posti dei ruoli provinciali delle istitutrici,
nonche' i posti dei ruoli normali dai posti dei ruoli speciali.
    7.  Nel  caso  in  cui  la graduatoria del concorso per titoli ed
esami  si  esaurisca  prima  della  scadenza  del triennio scolastico
sopraindicato  e  residuino  posti ad esso assegnati, questi vanno ad
aggiungersi  al  contingente  di posti assegnati alle graduatorie dei
concorsi per soli titoli, di cui all'art. 401 del decreto legislativo
n. 297/1994,  come  modificato  dalla citata legge n. 124/1999, detti
posti   devono   essere  reintegrati  in  occasione  della  procedura
concorsuale successiva.