IL DIRETTORE GENERALE per l'istruzione classica, scientifica e magistrale Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 48 del Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della C.E.E. ed il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1994 n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato; Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente l'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso al pubblico impiego; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, e successive integrazioni e modifiche, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con il quale e' stato emanato il regolamento per la disciplina della modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, concernente razionalizzazione dell'organizzazione e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367, concernente il regolamento per la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche, recante misure sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, in particolare l'art. 1, comma 70 e seguenti; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure di stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'art. 40; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 29; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, relativo al regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia si semplificazione delle certificazioni amministrative; Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, ed in particolare l'art. 1, comma 4, che sostituisce il comma 17 dell'art. 400 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e detta nuove disposizioni in materia di validita' delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami; Vista la legge 30 ottobre 1990, n. 302, art. 14 e la legge 23 novembre 1998, n. 407, art. 1, comma 2, che dettano disposizioni in materia di collocamento obbligatorio a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro familiari e parenti; Visti il decreto ministeriale 24 maggio 1990 e l'ordinanza ministeriale 25 maggio 1990 riguardanti requisiti e modalita' per la nomina a componente le commissioni giudicatrici dei concorsi; Vista l'ordinanza ministeriale 5 novembre 1994, n. 307 ed il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 275, concernenti la formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi del personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado; Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2000, con il quale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stati approvati il programma di esame, le categorie di titoli valutabili e la relativa tabella di valutazione; Accertato che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per l'indizione del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli provinciali del personale educativo per la copertura dei posti a tal fine vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici successivi all'approvazione delle graduatorie regionali di cui al presente bando; Fornita la prescritta informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; Decreta: Art. 1. Bando di concorso 1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 399 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, e' indetto un concorso per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici successivi all'approvazione delle graduatorie regionali di cui al presente concorso per l'accesso: ai ruoli provinciali normali degli istitutori e ai ruoli provinciali normali delle istitutrici dei Convitti nazionali, degli educandati statali e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale; ai ruoli provinciali speciali degli istitutori e ai ruoli provinciali speciali delle istitutrici dei Convitti per sordomuti. Fino all'approvazione delle sopracitate graduatorie regionali, restano valide le graduatorie provinciali del precedente concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo, bandito con decreti ministeriali 31 luglio 1990 e 19 luglio 1991. 2. Il concorso e' bandito su base regionale; la competenza a curare l'espletamento dei concorsi regionali e' del provveditore agli studi della provincia capoluogo di regione. 3. I posti vacanti e disponibili dei ruoli provinciali normali degli istitutori e dei ruoli provinciali normali delle istitutrici sono presenti nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. 4. I posti vacanti e disponibili dei ruoli provinciali speciali degli istitutori e dei ruoli provinciali speciali delle istitutrici sono presenti nelle seguenti regioni: Piemonte, Veneto, Lazio, Sicilia. 5. Ai sensi dell'art. 399 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, i concorsi sono indetti per la copertura del 50% dei posti destinati alle procedure concorsuali, che risultino vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici di cui al precedente comma 1. 6. Il numero e la tipologia dei posti vacanti e disponibili saranno precisati, a norma delle vigenti disposizioni, dai provveditori agli studi, con decreti da pubblicare all'albo degli uffici scolastici provinciali, all'inizio di ciascuno degli anni scolastici indicati nel precedente comma 1, tenute anche presenti le disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo n. 297/1994. I predetti decreti dovranno distinguere i posti dei ruoli provinciali degli istitutori dai posti dei ruoli provinciali delle istitutrici, nonche' i posti dei ruoli normali dai posti dei ruoli speciali. 7. Nel caso in cui la graduatoria del concorso per titoli ed esami si esaurisca prima della scadenza del triennio scolastico sopraindicato e residuino posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi al contingente di posti assegnati alle graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui all'art. 401 del decreto legislativo n. 297/1994, come modificato dalla citata legge n. 124/1999, detti posti devono essere reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.