IL DIRETTORE

    Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;
    Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953,
n. 492, e 26 ottobre 1972, n. 642;
    Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 257,
del  13 ottobre  1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
    Vista la legge 3 novembre 1982, n. 835;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, concernente
il riordinamento dell'Istituto superiore di sanita';
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 settembre
1994,  n. 754,  concernente il regolamento dell'Istituto superiore di
sanita', di cui all'art. 2, secondo comma, del sopra indicato decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
    Visto  in  particolare l'art. 4, del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 754/1994, che prevede rispettivamente al primo e terzo
comma   che  l'Istituto  superiore  di  sanita'  sia  autorizzato  ad
assegnare  borse di studio entro il limite di spesa di L. 500.000.000
e che le stesse vengano rinnovate per non piu' di un biennio;
    Considerato  che  dallo stanziamento globale di L. 500.000.000 di
cui sopra per l'anno finanziario 2000, e' stata decurtata parte dello
stesso  utile  ai  fini  del  secondo  anno di rinnovo delle borse di
studio  assegnate  nell'anno  finanziario  1998, nonche' per le spese
relative  all'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul
lavoro e le malattie professionali;
    Visti  i  decreti  ministeriali in data 5 giugno 1995 e 30 giugno
1995,  con  i quali sono stati individuati i requisiti e le modalita'
di  fruizione  delle  borse, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 754;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n. 127, concernente le misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti  di  decisione  e controllo, che trova applicazione, nel
presente bando per le parti compatibile con la natura giuridica delle
borse  di  studio  fruite  presso  l'Istituto  superiore di sanita' e
ritenuto  necessario,  per  quanto sopra, limitare l'eta' massima dei
partecipanti ad anni trentasei, come, peraltro, stabilito da apposito
regolamento di cui al citato decreto ministeriale 30 giugno 1995.
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Visto  il  parere espresso dal comitato scientifico dell'Istituto
superiore di sanita' nella seduta del 16 dicembre 1999;
    Vista  la  deliberazione  n. 21,  allegata al verbale n. 207, del
19 aprile 2000, del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;
    Visto  il proprio decreto in data 16 giugno 2000, con il quale e'
stato  rideterminato  lo  stanziamento complessivo per l'assegnazione
delle borse di studio.

                              Decreta:

                               Art. 1.
    E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a
cittadini  italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in
materie   scientifiche   o  tecniche  di  tre  borse  di  studio  per
l'ammontare di L. 24.485.133 lorde cadauna, ripartite come segue:

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  Materie di studio e di ricerca  |    Titoli di studio richiesti
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                                  |Diploma di maturità in: perito
                                  |industriale con i seguenti
                                  |indirizzi: chimica industriale;
    I) Discipline medico -        |chimica nucleare; elettronica
biologiche (Patologia infettiva - |industriale; tecnico di
Patologia non infettiva) - una    |laboratorio chimicobiologico;
borsa                             |maturità scientifica;
---------------------------------------------------------------------
                                  |Diploma di maturità in: perito
                                  |industriale con i seguenti
                                  |indirizzi: chimica industriale;
                                  |chimica nucleare; tecnico di
    II) Discipline chimico -      |laboratorio chimico-biologico;
farmaceutiche (Scienze chimico -  |tecnico delle industrie chimiche;
farmacologiche) - una borsa       |maturità scientifica;
---------------------------------------------------------------------
                                  |Diploma di maturità di: perito
                                  |industriale con i seguenti
                                  |indirizzi: chimica industriale
                                  |chimica nucleare; elettronica
                                  |industriale; elettrotecnica;
                                  |energia nucleare; fisica
                                  |industriale; informatica; materie
                                  |plastiche; meccanica; meccanica di
                                  |precisione; tecnologie alimentari;
                                  |tecnico di laboratorio
                                  |chimicobiologico; tecnico delle
                                  |industrie chimiche; tecnico
    III) Discipline tecnologiche  |chimico-biologico dei prodotti
(Igiene e Sicurezza degli Alimenti|alimentari; geometra; perito
- Scienze fisiche ed Ambientali   |agrario; odontotecnico; maturità
tecnologie Biomediche - una borsa |scientifica;

    Al  candidato e' fatto obbligo concorrere per una sola materia di
studio  e  di  ricerca  tra  quelle  sopraindicate,  che  deve essere
espressamente indicata nella domanda di partecipazione al concorso.
    Dette  borse  avranno  la  durata  di dodici mesi e devono essere
fruite  presso  l'Istituto  superiore  di  sanita'  a  decorrere  dal
1o novembre 2000.
    Le  borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento
ed   il  perfezionamento  del  borsista  mediante  l'espletamento  di
ricerche   e   di  lavori  scientifici  che  interessino  l'attivita'
dell'Istituto  superiore  di  sanita'  e  siano conformi ai suoi fini
istituzionali.
    Pertanto,  il godimento delle stesse non configura un rapporto di
lavoro  essendo  finalizzato  alla  sola formazione professionale dei
borsisti.
    Le  borse  comunque  utilizzate  non  danno  luogo  a trattamenti
previdenziali  ne'  a  valutazioni  ai fini di carriere giuridiche ed
economiche ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
    Le  borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o
premi conferiti dallo Stato e da altri enti, sia pubblici che privati
ne'  con retribuzioni o corrispettivi derivanti da rapporti di lavoro
pubblico o privato.